L’ordinamento giuridico italiano prevede la possibilità di stipulare una polizza contro il rischio di eventi calamitosi, e di portare poi in detrazione i premi assicurativi.
L’ordinamento giuridico italiano prevede la possibilità di stipulare una polizza contro il rischio di eventi calamitosi, e di portare poi in detrazione i premi assicurativi.
Tale “detrazione per oneri” fa parte dell’elenco contenuto all’art. 15 del TUIR, che ammette un’aliquota al 19% detraibile dall’imposta lorda.
La detrazione sulla polizza per calamità tuttavia può anche essere elevata fino al 90% se l’assicurazione viene stipulata congiuntamente ad interventi edilizi ammissibili al Superbonus 110% (ramo Sismabonus).
I premi pagati all’assicurazione non potranno essere portati in detrazione se la polizza viene stipulata solo in riferimento alle pertinenze di un’abitazione. Le pertinenze però possono essere incluse nella polizza se questa è stata stipulata per proteggere l’abitazione.
Approfondiamo di seguito.
Advertisement - PubblicitàIl tema di oggi è stato trattato di recente dall’Agenzia delle Entrate sul portale FiscoOggi, dove un contribuente chiede appunto se sia possibile stipulare una polizza per calamità riferibile solo ad una pertinenza (cantina), con la possibilità poi di detrarre i premi assicurativi.
A tal proposito, chiariamo subito che la detrazione dei premi pagati per l’assicurazione contro il rischio di eventi calamitosi non è consentita se la polizza viene stipulata solo in riferimento ad una pertinenza.
L’art. 15, lettera f-bis) del TUIR difatti concede chiaramente una detrazione del 19% per:
“i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo”.
Stiamo parlando appunto di una detrazione destinata esclusivamente alle unità immobiliari residenziali, di qualsiasi categoria catastale.
Le pertinenze che servono l’abitazione tuttavia sono da considerare parte stessa dell’abitazione, per cui potranno essere incluse nella copertura della polizza stipulata per proteggere l’unità residenziale.
Il contribuente potrà dunque portare in detrazione i premi assicurativi relativi alla polizza stipulata sull’unità abitativa (con pertinenza inclusa). Non potrà invece detrarre i premi se l’assicurazione copre solo la pertinenza.
Advertisement - PubblicitàLa detrazione sui premi della polizza per calamità è valida per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2018.
Concede un’aliquota al 19% da detrarre dall’imposta lorda per gli oneri sostenuti dal contribuente “se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo”.
Come accennavamo prima, è bene sapere che attualmente c’è la possibilità di elevare l’aliquota della detrazione fino al 90% dei premi assicurativi pagati sulla polizza per calamità.
Tale concessione è stata introdotta dal Decreto Rilancio ed è strettamente collegata al maxi-incentivo con aliquota maggiorata, il Superbonus 110%. Per questo motivo, si riferisce alle spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 (data di entrata in vigore del maxi-bonus).
In sostanza, chi sostiene degli interventi edilizi mirati alla riduzione del rischio sismico (e quindi esclusivamente ramo Sismabonus 110% ed esclusivamente in Zona 1,2,3), può usufruire al contempo dell’estensione dell’aliquota al 90% sulle spese sostenute per i premi assicurativi della polizza per calamità.
Per farlo, sarà fondamentale scegliere di usufruire del maxi-incentivo tramite l’opzione alternativa della cessione del credito d’imposta, che dovrà essere necessariamente ceduto a favore di un’impresa di assicurazioni.
Per saperne di più, leggi: “Sismabonus 110%: polizza calamità con detrazione 90%, come funziona”
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