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Decreto Sostegni Bis: tutti i contributi a fondo perduto

Decreto Sostegni Bis: tutti i contributi a fondo perdutoDecreto Sostegni Bis: tutti i contributi a fondo perduto
Ultimo Aggiornamento:

Il Decreto Sostegni BIS (DL n. 73 del 25 maggio 2021), come sappiamo, è da poco stato convertito in legge dopo l’approvazione definitiva di Camera e Senato.

La Legge n. 106 del 23 luglio 2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale con validità a partire dal 25 luglio, rende quindi effettive tutte le misure ideate per far fronte alla crisi causata dalla pandemia da Covid-19.

Per conoscere tutte le novità previste dal Sostegni Bis, rimandiamo all’articolo: “Decreto Sostegni BIS: Senato approva, tutte le novità

Ora ci concentreremo invece su tutti i contributi a fondo perduto messi in campo con la nuova Legge. Vediamo di seguito tutto quello che c’è da sapere.

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Sostegni BIS: 3 nuovi contributi a fondo perduto

La Legge “Sostegni BIS” rende disponibili ben 3 nuove tipologie di contributo a fondo perduto in favore delle imprese che hanno subito danni al fatturato per via dell’emergenza Coronavirus.

I nuovi contributi sono destinati alla seguente platea di beneficiari:

  • Titolari di Partita IVA che esercitano attività d’impresa;
  • Lavoratori autonomi;
  • Titolari di reddito agrario.

Da ora in poi, tali beneficiari potranno, nel rispetto delle condizioni previste, fare richiesta per ottenere le tre nuove tipologie di contributo a fondo perduto, così denominate:

  • Contributo Sostegni BIS automatico;
  • Contributo Sostegni BIS attività stagionali;
  • Sostegni BIS perequativo.

Vediamo nel dettaglio in cosa consistono e in che modo è possibile usufruirne.

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Contributo Sostegni BIS automatico

Il contributo Sostegni BIS automatico non è altro che una “continuazione” del già noto Contributo Sostegni, del quale molti soggetti hanno già beneficiato con il primo Decreto Sostegni (DL n. 41 del 22 marzo 2021 convertito nella Legge n. 69 del 21 maggio 2021).

È destinato quindi a chi ha già usufruito del contributo con la legge precedente. Per tali soggetti, appunto, non ci sarà necessità di presentare una nuova domanda, in quanto l’Agenzia delle Entrate erogherà in maniera automatica la somma spettante prevista dal nuovo Contributo Sostegni BIS.

La modalità di erogazione sarà la stessa che il beneficiario aveva scelto per il primo contributo, così come uguale sarà anche l’importo.

Chi non ha potuto invece beneficiare del primo contributo per mancanza di requisiti, non potrà fare richiesta per la nuova forma di fondo perduto. Ma, sempre in presenza dei criteri richiesti, potrà fare domanda invece per il Sostegni BIS attività stagionali.

Non esistono quindi nuove domande per ottenere tale incentivo, ne potrà beneficiare solamente chi ne ha già beneficiato in passato. I destinatari del contributo potranno, come in precedenza, scegliere se:

  • Ricevere l’importo spettante direttamente sul conto corrente bancario o postale;
  • Ottenere la somma sotto forma di credito d’imposta, da usare esclusivamente in compensazione per il pagamento di imposte, contributi INPS, oppure altri debiti verso lo Stato, gli enti locali o gli enti previdenziali.
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Contributo Sostegni BIS attività stagionali

Per quanto riguarda il contributo a fondo perduto destinato alle attività stagionali, sarà necessario invece presentare l’apposita richiesta.

Possono beneficiare di questa forma di contributo i titolari di Partita IVA, di lavoro autonomo o di reddito agrario residenti o stabiliti in Italia.

Sono esclusi i soggetti che:

  • Hanno cessato l’attività (e che quindi hanno chiuso la partita IVA) prima del 26 maggio 2021 (entrata in vigore del Sostegni BIS);
  • Hanno aperto la Partita IVA dopo il 26 maggio 2021.

Per quanto riguarda i soggetti che hanno aperto la Partita IVA dopo il 26 maggio però, esistono delle eccezioni. Questi potranno comunque richiedere il contributo se:

  • Sono eredi che continuano l’attività di un soggetto deceduto;
  • L’attività si è costituita a seguito di un’operazione di trasformazione aziendale, e dunque i nuovi soggetti proseguono l’attività precedentemente svolta dal soggetto confluito.

In ogni caso, per poter rientrare tra i beneficiari del contributo a fondo perduto per le attività stagionali, i soggetti richiedenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • L’ammontare di ricavi o compensi percepito dal soggetto richiedente durante l’anno 2019 non deve essere superiore a 10 milioni di euro;
  • La media mensile del fatturato e dei corrispettivi inerenti al periodo che va dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 dovrà risultare inferiore di minimo il 30% rispetto alla media mensile del fatturato relativo al periodo che va dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

I titolari che hanno aperto la Partita IVA tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2021, non dovranno considerare nel calcolo del fatturato il primo mese (ovvero quello in cui è stata attivata la Partita IVA). Per tali soggetti, il calcolo partirà dal primo giorno del mese successivo all’attivazione.

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Attività stagionali: come si calcola l’importo spettante?

Per tale contributo non è previsto un importo minimo, mentre l’importo massimo sarà pari a 150.000 euro. In merito al calcolo della somma spettante per ogni beneficiario, l’ammontare del contributo a fondo perduto si calcolerà seguendo tale procedura:

  1. In primo luogo si valuterà l’ammontare della perdita di fatturato subita tra i due periodi d’imposta citati;
  2. Al risultato ottenuto, si applicherà una percentuale che cambia in base ai fattori che vedremo di seguito.

In questo frangente, per conoscere la percentuale esatta da applicare, si dovrà valutare se il soggetto richiedente abbia in passato usufruito del primo Contributo Sostegni. Se la risposta è sì, la percentuale da applicare sarà del:

  • 60%, se il fatturato del 2019 risulta inferiore a 100.000 euro;
  • 50%, se il fatturato del 2019 è tra i 100.000 euro e i 400.000 euro;
  • 40%, se i ricavi e compensi percepiti nel 2019 ammontano ad una cifra che va da 400.000 euro a 1 milione di euro;
  • 30%, in caso il fatturato del 2019 sia tra 1 milione di euro e 5 milioni di euro;
  • 20%, se i ricavi del 2019 ammontano tra i 5 e i 10 milioni di euro.

Se invece il richiedente del contributo per attività stagionali previsto dal Sostegni BIS non ha in passato beneficiato del primo Contributo Sostegni, la percentuale sarà pari a:

  • 90%, se il fatturato 2019 è inferiore a 100.000 euro;
  • 70%, se risulta tra i 100.000 euro e i 400.000 euro;
  • 50%, per ricavi complessivi tra i 400.000 euro e 1 milione di euro;
  • 40%, se il fatturato del 2019 è tra 1 milione e 5 milioni di euro;
  • 30%, se il fatturato ammonta ad una cifra che va da 5 milioni di euro e 10 milioni di euro.
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Contributo Sostegni BIS perequativo

Arriviamo dunque al terzo contributo a fondo perduto messo a disposizione dei contribuenti con il Sostegni BIS, quello perequativo.

Non sappiamo ancora molto in merito a tale forma di contributo in quanto, come chiarito nel testo della Legge, le modalità di applicazione e usufrutto saranno divulgate con un’apposita guida dopo il 10 settembre 2021, data di avvio e attuazione del contributo perequativo.

Questo significa che non sarà possibile richiedere tale forma di sostegno fino alla data appena citata.

Ciò che sappiamo per ora è che i beneficiari saranno sempre gli stessi, ovvero titolari di Partita IVA, lavoro autonomo o reddito agrario. L’importo spettante sarà calcolato in base alla differenza del risultato economico d’esercizio dell’anno d’imposta 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

Per il calcolo della somma, si terrà conto inoltre degli eventuali contributi a fondo perduto dei quali il richiedente abbia già usufruito durante l’intero periodo di emergenza da Covid-19, dal Decreto Rilancio in poi.



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TAGS: contributi, Contributo Sostegni, Decreto Sostegni BIS, fondo perduto, partita iva, sostegni bis

Autore: Redazione Online

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