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Decreto Rilancio è legge: il Superbonus in definitiva

Dopo l’approvazione della Camera avvenuta il 9 luglio, il 16 luglio 2020 è finalmente arrivata anche quella del Senato, con 159 voti favorevoli e 121 contrari. Il Decreto Rilancio dunque è diventato legge ed è già in vigore.

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Dopo l’approvazione della Camera avvenuta il 9 luglio, il 16 luglio 2020 è finalmente arrivata anche quella del Senato, con 159 voti favorevoli e 121 contrari. Il Decreto Rilancio dunque è diventato legge ed è già in vigore.

Sono numerose le disposizioni contenute nel Decreto Rilancio, che ha stanziato 55 miliardi di euro per favorire la rinascita dell’economia italiana dopo il drammatico periodo di chiusura legato al Coronavirus. La maggiore novità è rappresentata senza dubbio dall’introduzione del Super Bonus edilizia 110%.

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Decreto Rilancio è legge: si attende provvedimento definitivo delle Entrate

La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è avvenuta il 18 luglio, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID- 19”.

Il Decreto Rilancio è diventato legge, e il provvedimento più importante che contiene è la maxi-detrazione nella misura del 110%, che permetterà a cittadini e imprese di ristrutturare a costo zero.

Per quanto riguarda le specifiche modalità attuative di ogni disposizione, sarà necessario attendere il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che arriverà entro 30 giorni dalla legge di conversione del decreto.

Vediamo quindi in definitiva come funzionerà il Super Bonus edilizia 110%.

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Si alle seconde case, ai tetti inclinati e alla ristrutturazione edilizia

Una delle novità più interessanti, introdotte appunto con la legge di conversione del Decreto Rilancio, riguarda le seconde case. Secondo la disposizione precedente, il maxi-credito con lo sconto del 110% era concesso per le seconde case solo se queste fossero appartenute ad un complesso condominiale. Ora invece si è stabilito che le persone fisiche potranno ottenere il bonus su un massimo di due unità immobiliari. E quindi su una prima casa e su una seconda casa. Resta comunque valido anche per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali.

Un altro interessante cambiamento riguarda gli interventi di coibentazione dei tetti. Prima il bonus poteva essere utilizzato solo per le superfici orizzontali e verticali. Ora anche per quelle inclinate, e quindi per qualsiasi tipologia di tetto.

Con la legge di conversione, sono ammessi al beneficio del credito al 110% anche gli interventi definiti di “ristrutturazione edilizia”. Ovvero, quelli che comportano la demolizione e la ricostruzione di un immobile. A patto però che si conservi la stessa volumetria e la stessa superficie dell’edificio precedente.

Introdotta anche la possibilità di usufruire del maxi-credito per gli edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti con accessi autonomi, come le villette a schiera. Mentre restano esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali:

  • A/1 (abitazioni di tipo signorile);
  • A/8 (abitazioni in ville);
  • A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici).
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Riduzione dei limiti di spesa per gli interventi

L’ampliamento della platea dei beneficiari viene controbilanciato dalla modifica dei limiti di spesa, ridotti rispetto alle disposizioni precedenti e differenziati in base al tipo di edificio. Gli interventi sono quindi concessi nel limite di:

  • 50 mila euro (e non più 60 mila euro) per gli edifici unifamiliari;
  • 40 mila euro (da moltiplicare per ogni unità immobiliare) per i condomini che contano fino a 8 unità immobiliari;
  • 30 mila euro (da moltiplicare per ogni unità immobiliare) per i condomini che contano più di 8 unità immobiliari;
  • 20 mila euro (da moltiplicare per ogni unità immobiliare) per i lavori sulle parti comuni dei condomini, per i complessi che contano fino a 8 unità;
  • 15 mila euro (da moltiplicare per ogni unità immobiliare) per gli interventi sulle parti comuni dei condomini, per i complessi con più di 8 unità;
  • 30 mila euro (da moltiplicare per ogni unità) per gli edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti.
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Precisazioni aggiuntive

La validità del Super bonus edilizia 110% è stata estesa fino al 30 giugno 2022 solo per gli interventi effettuati dagli IACP (Istituti Autonomi Case Popolari), o dagli enti che ricoprono le stesse funzioni. Per tutti gli altri casi, rimane valida la scadenza al 31 dicembre 2021.

Un’altra novità interessa invece l’opzione del Sismabonus al 110%. Questo rimane valido sempre solo per le Zone Sismiche 1,2,3 del territorio italiano, ed esclude invece la Zona 4. Il cambiamento introdotto riguardo agli interventi sismici introduce la possibilità di installare sistemi di monitoraggio strutturale continuo. A patto che siano installati in maniera subordinata ad altri interventi di adeguamento antisismico sullo stesso edificio.

L’accesso al beneficio è permesso anche per le:

  • Onlus;
  • Organizzazioni di volontariato;
  • Associazioni di promozione sociale;
  • Associazioni e società sportive dilettantistiche (ma solo per interventi agli spogliatoi).


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TAGS: bonus, coibentazione tetti, coronavirus, covid 19, Decreto Rilancio, gazzetta ufficiale, legge di conversione, maxi-credito, seconde case, senato, Sismabonus 110%

Autore: Redazione Online

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