Il decreto Milleproroghe è ufficialmente stato convertito in Legge, anche se non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Vediamo di seguito quali sono le novità introdotte.
Come previsto, il testo del Decreto Milleproroghe è giunto al Senato blindato dal voto di fiducia. Il voto definitivo è avvenuto in data giovedì 24 febbraio, con la conseguente conversione del decreto-legge.
Il decreto Milleproroghe è quindi ufficialmente stato convertito in Legge e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, sebbene l’iter sia stato leggermente rallentato da quanto sta succedendo in Ucraina.
Le nuove misure entrano in vigore a partire dal giorno seguente alla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, ovvero dal 1° marzo 2022.
Vediamo di seguito quali sono le novità introdotte con la conversione in Legge del Decreto Milleproroghe (Legge n. 15 del 25 febbraio 2022).
Sommario
In tema di Superbonus 110% e bonus edilizi, come sappiamo, il tanto discusso articolo 28, comma 1 del decreto-legge Sostegni TER è stato abrogato e riformulato dal DL n. 13 del 25 febbraio 2022.
Ne abbiamo parlato nell’articolo “Sostegni TER corretto: 3 cessioni saranno possibili”.
Per consentire una rapida entrata in vigore del correttivo, era stato detto che il decreto sarebbe stato inserito all’interno della Legge di conversione del Milleproroghe, ma si è deciso invece di inserire direttamente il correttivo all’interno del Sostegni-Ter come emendamento.
In base alle nuove regole, la cessione del credito così come la conosciamo, ovvero cedibile “liberamente” anche ad altri soggetti, sarà un’operazione consentita una volta sola per ogni beneficiario. Dopodiché, saranno possibili due ulteriori cessioni esclusivamente a favore di:
Restano sempre ferme le disposizioni riguardanti l’obbligo di presentazione del visto di conformità e le nuove restrizioni in termini di cessione, introdotte con il Decreto Anti-frode (abrogato) e poi trasmutate nella Legge di Bilancio 2022.
Difatti, l’unica misura riguardante il tema dei bonus edilizi che è stata inserita nella Legge di conversione del decreto Milleproroghe la troviamo con l’aggiunta dell’articolo 3-sexies e riguarda proprio la documentazione per l’accesso.
Qui viene precisato che per quanto riguarda i pagamenti relativi alle spese per l’ottenimento del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni necessarie per accedere al Superbonus e agli altri Bonus Casa, saranno detraibili anche le spese sostenute nel periodo che va dal 12 novembre al 31 dicembre 2021 (tempo di transizione tra l’approvazione del decreto anti-frode e la sua integrazione alla Legge di Bilancio 2022).
Advertisement - PubblicitàSempre in tema di bonus edilizi, è stata inoltre disposta la proroga della sospensione dei termini relativi al Bonus Prima Casa.
Nello specifico, rimarranno ancora sospesi i termini relativi al conteggio:
La sospensione, prima prevista fino al 31 dicembre 2021, è stata prorogata fino al 31 marzo 2022.
Sempre in tema di proroghe, annunciamo che ci sono novità anche per quanto riguarda il Credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi.
C’è stata difatti una proroga di 6 mesi che si applica agli acquisti ordinati entro la data del 31 dicembre 2021 e per i quali l’acquirente ha versato un acconto minimo del 20% sul totale. Per questa categoria di acquisti era previsto che si potesse usufruire dell’aliquota disposta nel 2021 (più vantaggiosa di quella del 2022) se gli acquisti venivano effettivamente conclusi entro il 30 giugno 2022.
Ad oggi si è disposta invece l’estensione fino al 31 dicembre 2022, per cui gli acquirenti che hanno investito in beni materiali e immateriali e hanno versato l’acconto entro il 31 dicembre 2021, potranno usufruire fino al 31 dicembre 2022 del credito d’imposta con aliquota relativa al periodo 2021.
Per saperne di più, leggi: “Credito Beni Strumentali 2020-2026: la Guida Completa”
Advertisement - PubblicitàCome avevamo annunciato nell’articolo: “Milleproroghe blindato: giovedì voto definitivo, le novità”, è stata confermata l’introduzione di un nuovo incentivo, il Bonus Psicologo.
Non è ancora chiaro quali saranno le modalità di concessione dell’agevolazione. Quello che sappiamo è che si prevede un contributo massimo di 600 euro annui per beneficiario, al fine di ammortizzare le spese necessarie per iniziare un percorso di psicoterapia e di tutela della salute mentale.
La cifra di 600 euro tuttavia rappresenta un limite massimo e non un importo fisso. La cifra difatti dipenderà dall’ISEE, con la concessione di cifre maggiori per chi dispone di redditi più bassi e con l’esclusione dei redditi superiori a 50.000 euro.
Le risorse stanziate per il 2022 ammontano a 10 milioni di euro. Le modalità di concessione del contributo e di presentazione della domanda saranno definite con un successivo decreto interministeriale, che dovrà essere pubblicato entro massimo 30 giorni dall’entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto Milleproroghe.
Advertisement - PubblicitàTra le ulteriori principali misure, segnaliamo:
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