I contributi concessi per via di danni dovuti alle calamità naturali usufruiscono sempre dell’esenzione dall’imposta di bollo grazie alle procedura di semplificazione generalizzata introdotta dal decreto Aiuti Quater.
Stiamo parlando appunto di quei contributi disposti in ricognizione dei danni subiti in conseguenza di eccezionali eventi metereologici, al fine di garantire un immediato sostegno alla popolazione colpita, nonché l’immediata ripresa delle attività produttive.
Approfondiamo di seguito.
Sommario
Il punto è stato chiarito di recente dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 187 del 1° febbraio 2023.
Qui l’istante richiama quanto accaduto a partire dal 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro Urbino dove, a causa degli eccezionali eventi metereologici, in data 16 settembre 2022 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo Stato di Emergenza per calamità naturale.
Con la dichiarazione dell’emergenza, si è disposta inoltre la concessione di un contributo pari a 5 milioni di euro per far fronte ai danni subiti e per la realizzazione delle iniziative di ripresa.
A questo proposito, l’istante ricorda quanto previsto dall’ordinanza n. 922 del 17 settembre 2022 emanata dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile.
Qui l’art. 4 prevede:
Il D.lgs. n. 1/2018 concede, appunto, tra le altre finalità previste per il rilascio delle risorse destinate ai Comuni colpiti da Stato di Emergenza, anche la:
“ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio […].”
Advertisement - PubblicitàL’istante chiede di conoscere il trattamento tributario in materia di imposta di bollo per quanto riguarda le istanze di cui ai moduli (scaricabili qui) allegati all’Ordinanza n. 922/2022, ovvero:
A tal proposito, il soggetto crede che si possa applicare in questi casi l’esenzione dall’imposta di bollo di cui al DPR n. 642 del 26 ottobre 1972, Allegato B, art. 8, comma 3, concessa a favore delle domande legate al conseguimento di sussidi o per l’ammissione in istituti di beneficienza e relativi documenti.
In risposta all’istante, l’Agenzia delle Entrate afferma come non sia fondamentale andare a cercare delle specifiche disposizioni normative che siano rivolte ad un determinato evento, per conoscere il trattamento fiscale dovuto in caso di eventi calamitosi.
Difatti, viene specificato, tutte le domande legate a questa tipologia di contributi usufruiscono dell’esenzione dall’imposta di bollo grazie al regime semplificato introdotto a partire dal 19 novembre 2022.
La disposizione è stata stabilita con l’entrata in vigore del decreto Aiuti Quater che, all’art. 12, ha previsto appunto delle novità in merito alle esenzioni in materia di imposte.
Nello specifico, il comma 3 ha disposto l’aggiunta dell’art. 8-ter dopo l’art. 8-bis dell’Allegato B del DPR n. 642/1972.
Advertisement - PubblicitàL’art. 8-ter ha sancito appunto che tra gli atti che sono esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo rientrano anche le:
“Domande di contributi, comunque denominati, destinati a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali oggetto di dichiarazione di stato di emergenza effettuata dalla competente autorità, per i quali vi sia un nesso di causalità con l’evento.”
Tale normativa generale, si specifica, è rivolta a tutti gli eventi calamitosi che avvengono in territorio italiano, per i quali si siano verificati dei danni e per i quali sia dichiarato lo Stato di emergenza.
In tale ottica, non è necessario dunque andare a vedere le disposizioni specifiche previste dalle Ordinanze legate ad un solo evento (come appunto l’Ordinanza n. 922/2022, che tratta solo delle calamità avvenute a settembre 2022 nelle province di Ancona e Pesaro-Urbino).
L’esenzione dall’imposta di bollo è applicabile a tutti gli atti legati alla richiesta di contributi per danni dovuti alle calamità naturali.
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