In riferimento al credito d’imposta istituito a favore delle imprese turistiche e dei gestori di piscine previsto dall’ art. 5 del DL n. 4 del 27 gennaio 2022, si comunica l’istituzione del Codice Tributo per l’utilizzo in compensazione del credito con l’F24.
In riferimento al credito d’imposta istituito a favore delle imprese turistiche e dei gestori di piscine previsto dall’ art. 5 del DL n. 4 del 27 gennaio 2022, si comunica l’istituzione del Codice Tributo per l’utilizzo in compensazione del credito con l’F24.
Il credito d’imposta è un Bonus Affitto per i canoni di locazione riferibili ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, per i quali si deve aver subito un calo del fatturato minimo del 50% rispetto allo stesso mese del 2019. Il credito spettante può essere utilizzato in compensazione oppure interessato da un massimo di 3 cessioni del credito.
Per saperne di più, leggi: “Bonus Affitto turismo e piscine: cessione credito e autodichiarazioni dall’11 luglio”
Advertisement - PubblicitàIl Codice Tributo di riferimento per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per imprese turistiche e piscine è stato istituito con la Risoluzione n. 37/E dell’11 luglio 2022 ed è il seguente:
“6879” denominato “Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione, – articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”.
Si annuncia inoltre che ogni beneficiario potrà accedere all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate per consultare, nel proprio cassetto fiscale, l’ammontare di credito spettante che potrà essere fruito in compensazione.
Nella Risoluzione viene precisato che il Fisco, in fase di elaborazione dei Modelli presentati, provvederà a verificare che gli importi del credito dichiarato in compensazione non sia superiore all’ammontare massimo fruibile per beneficiario.
L’ammontare massimo fruibile è attestato sulla base dell’autodichiarazione obbligatoria, che il beneficiario può inviare a partire dall’11 luglio, per dichiarare che l’ammontare degli Aiuti di Stato ricevuti non superi i massimali concessi dalla Commissione europea col Temporary Framework.
Advertisement - PubblicitàIl Fisco ricorda anche che, sebbene la Commissione europea abbia fissato al 30 giugno 2022 la data di scadenza per il pagamento dei canoni riferibili ai primi 3 mesi del 2022, i crediti potranno essere maturati in realtà fino al 29 agosto 2022.
La proroga, si legge, è stata disposta per venire incontro alle difficoltà dei contribuenti, e comunque nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente all’art. 3, comma 2, ovvero che:
“le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.”
I canoni riferibili a gennaio, febbraio e marzo 2022 possono quindi essere pagati fino alla data ultima del 29 agosto 2022.
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