In un recente chiarimento, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito un dubbio riguardo la possibilità di utilizzare i crediti del Superbonus per compensare i contributi previdenziali del personale distaccato sul territorio italiano.
Attraverso una recente risposta, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito un dubbio fondamentale: la possibilità di utilizzare i crediti del Superbonus per compensare i contributi previdenziali del personale distaccato sul territorio italiano.
Vediamo la risposta nel dettaglio.
Sommario
Una società straniera, specializzata nell’installazione di reti e sistemi di ingegneria e parte di un gruppo operante anche in Italia nel settore edilizio, si è trovata di fronte a una questione complessa.
Un’azienda italiana del gruppo aveva accumulato crediti di imposta grazie all’applicazione del Superbonus su interventi edilizi qualificati. Durante il periodo di distacco del personale, l’azienda ospitante in Italia si era fatta carico delle spese per stipendi e contributi previdenziali, ma il vero obbligo retributivo rimaneva in capo alla società estera.
Quest’ultima aveva l’intenzione di acquisire i crediti fiscali dell’azienda italiana per compensare i contributi previdenziali dovuti in Italia.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate 478/2023, ha aperto una nuova via.
Dopo aver esaminato la normativa sul distacco di personale e sulla compensazione dei crediti fiscali, l’Agenzia ha confermato che, grazie al Decreto “Blocca Cessioni” (DL 11/2023, convertito nella Legge 38/2023), è possibile utilizzare i crediti fiscali derivanti dal Superbonus per compensare i debiti verso enti come Inps e Inail.
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La società straniera, acquisendo i crediti della società italiana del gruppo, può dunque utilizzarli per compensare i contributi previdenziali dei dipendenti distaccati in Italia. Tale operazione si effettua attraverso il Modello F24.
Advertisement - PubblicitàLa normativa fondamentale in questo ambito è l’articolo 17 del Dlgs n. 241/1997, che prevede la possibilità per i contribuenti di effettuare versamenti unitari di imposte, contributi INPS e altre somme, con una compensazione dei crediti dello stesso periodo. Una disposizione aggiuntiva, introdotta dall’articolo 2-quater del Dl n. 11/2023, estende questa possibilità anche a crediti e debiti verso enti impositori diversi.
Inoltre, la circolare n. 27/2023 chiarisce ulteriormente il quadro normativo, in particolare per quanto riguarda la “cessione del credito” e lo “sconto in fattura” nel contesto dei bonus edilizi.
Sulla base di questi riferimenti, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che la società non residente può effettivamente procedere con la compensazione dei crediti di imposta edilizi acquisiti tramite “cessione del credito” con i contributi previdenziali, utilizzando il Modello F24.
Ma attenzione alle Irregolarità!
È importante sottolineare che, sebbene l’Agenzia delle Entrate abbia fornito chiarimenti sulla fattibilità di questa compensazione, rimane la necessità di verificare la legittimità del credito e la correttezza delle operazioni. L’amministrazione fiscale mantiene il potere di controllo su queste operazioni.
Inoltre, è cruciale ricordare che l’irregolare utilizzo dei crediti ai fini della compensazione può portare al recupero delle detrazioni non spettanti, oltre all’applicazione di sanzioni e interessi.
Advertisement - PubblicitàQuesta nuova interpretazione delle norme offre alle aziende un’ulteriore opzione per gestire le proprie finanze in modo efficace, sfruttando al meglio gli incentivi fiscali disponibili come il Superbonus. Resta fondamentale, però, assicurarsi di aderire scrupolosamente alle normative per evitare complicazioni legali e finanziarie.
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