La gestione dei crediti edilizi derivanti da interventi di ristrutturazione, in caso di operazioni straordinarie come scissioni o incorporazioni societarie, può sollevare dubbi sulla corretta procedura fiscale da adottare.

Grazie al principio di diritto n. 4/2024 dell’Agenzia delle Entrate, la normativa in merito è stata chiarita, stabilendo che tali crediti possono essere utilizzati direttamente in compensazione tramite modello F24, senza necessità di comunicazioni preventive all’Amministrazione finanziaria.

Come funziona questo meccanismo e quali sono i dettagli operativi da considerare?

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Compensazione diretta senza comunicazione preventiva

Il principio di diritto n. 4/2024 stabilisce che non è richiesta alcuna formalizzazione ulteriore per il trasferimento delle poste fiscali, inclusi i crediti edilizi, in caso di operazioni straordinarie come scissioni o incorporazioni. Ciò significa che i crediti transitati nel cassetto fiscale della società originaria possono essere direttamente utilizzati dalla società beneficiaria o incorporante.

La semplificazione consente di evitare passaggi amministrativi aggiuntivi, riducendo tempi e oneri burocratici. Questa soluzione garantisce continuità nella gestione dei crediti fiscali, agevolando le operazioni societarie.

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Istruzioni operative per la compilazione del modello F24

Per utilizzare i crediti edilizi in compensazione tramite il modello F24, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni precise riguardo alla compilazione dei campi. Di seguito, i dettagli da seguire:

  1. Sezione “Contribuente”:
    • Nel campo “Codice fiscale” (primo codice fiscale) deve essere indicato il codice fiscale della società beneficiaria o incorporante, ovvero quella che utilizza il credito in compensazione.
    • Nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” (secondo codice fiscale), va inserito il codice fiscale della società originaria (scissa o incorporata) che ha trasferito il credito.
  2. Codice identificativo:
    • Unitamente al secondo codice fiscale, deve essere indicato il codice identificativo “62”, che rappresenta il “Soggetto diverso dal fruitore del credito”.
  3. Distinta delega di pagamento unificato:
    • I crediti edilizi in questione devono essere compensati utilizzando una distinta delega di pagamento, separata da eventuali altri crediti a disposizione della società beneficiaria o incorporante.

Questa procedura garantisce la corretta imputazione dei crediti e la tracciabilità delle operazioni, assicurando la compliance con le normative fiscali.

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Implicazioni pratiche della procedura e considerazioni finali

La possibilità di utilizzare i crediti edilizi derivanti da interventi di ristrutturazione in compensazione diretta tramite modello F24, senza ulteriori comunicazioni all’Amministrazione finanziaria, rappresenta una semplificazione importante per le aziende coinvolte in operazioni straordinarie. Questo approccio riduce significativamente gli oneri amministrativi e accelera l’accesso ai benefici fiscali, favorendo la continuità operativa.

Tuttavia, è fondamentale compilare il modello F24 in modo accurato, rispettando le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, per evitare contestazioni o disguidi. Le società beneficiarie o incorporanti devono inoltre mantenere una documentazione precisa per dimostrare la legittimità del credito e il corretto trasferimento in caso di eventuali controlli.

Questa procedura offre maggiore flessibilità alle imprese, ma richiede attenzione nei dettagli operativi per sfruttarne appieno i vantaggi.