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Contributo straordinario energia: calcolo base imponibile e dati LIPE

A causa del rincaro dei prezzi dell’energia, è stato disposto un contributo straordinario a titolo di prelievo solidaristico dovuto dai soggetti che producono, importano o rivendono energia elettrica, gas o prodotti petroliferi.

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A causa del rincaro dei prezzi dell’energia, è stato disposto un contributo straordinario a titolo di prelievo solidaristico dovuto dai soggetti che producono, importano o rivendono energia elettrica, gas o prodotti petroliferi.

Il contributo è stato introdotto dall’art. 37 del DL n. 21/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 51/2022, ed è dovuto nella misura del 25% da calcolare sulla base imponibile, in correlazione ai dati risultanti nelle LIPE.

Di seguito vediamo in che modo si calcola la base imponibile e in che modo si devono considerare i dati riportati nelle LIPE.

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Contributo straordinario energia: possibile modificare i dati LIPE?

Il caso di oggi è stato affrontato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 420 del 12 agosto 2022.

L’istante è appunto una società soggetta al versamento del contributo straordinario solidaristico. Questa fa presente che la normativa prevede che la base imponibile sulla quale calcolare il contributo sia da determinare considerando l’incremento del saldo tra le operazioni attive e quelle passive riferibile al periodo che va dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022 e il periodo che va dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021.

Per poter calcolare il saldo, precisa l’istante, si devono considerare il totale delle operazioni attive e passive, entrambe al netto dell’IVA, sulla base dei valori indicati nelle LIPE (LIquidazioni PEriodiche) disposte ai sensi dell’art. 21-bis del DL n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010.

Visto quanto stabilito dalla normativa, la società fa presente che i soggetti passivi che sono tenuti al versamento del contributo, per poter determinare l’ammontare dovuto, dovrebbero escludere dalla base imponibile gli acquisti relativi alle vendite estere, qualora tali acquisti non risultino territorialmente localizzabili in Italia.

A questo proposito l’istante, riferendosi alla propria situazione concreta e personale, dichiara che:

la particolare struttura e complessità delle fonti di approvvigionamento e degli impieghi del gas rendono di fatto non applicabile il criterio di afferenza degli acquisti alle vendite (i.e. operazioni attive non territorialmente rilevanti in Italia).

Chiede pertanto chiarimenti al Fisco per quanto riguarda la corretta determinazione della base imponibile del contributo straordinario, qualora appunto siano presenti operazioni extraterritoriali che, come nel suo caso, non consentano di associare i volumi riferibili alle varie fonti con quelli riferibili ai diversificati impieghi.

Tale condizione di impossibilità, ritiene la società, dovrebbe consentire di escludere dal calcolo della base imponibile tutte che operazioni attive che non siano territorialmente rilevanti in Italia.

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Dati LIPE: generalmente devono essere assunti nella loro interezza

L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, non è d’accordo con l’interpretazione proposta dall’istante.

Innanzitutto, si fa presente quanto disposto dalla disciplina che regolamenta l’applicazione delle LIPE. L’art. 21-bis del decreto sopracitato prevede che i soggetti passivi IVA debbano trasmettere telematicamente alle Entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, una comunicazione contenente i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta.

In relazione al contributo straordinario dovuto dai produttori di energia, ai fini del calcolo della base imponibile, si dispone che:

  • Siano incluse tutte le operazioni oggetto di comunicazione, tra cui le operazioni attive prive del requisito della territorialità che, comunque, sono oggetto di fatturazione;
  • Siano escluse le operazioni passive prive del requisito di territorialità, in quanto trattasi di operazioni non soggette a fatturazione.

Tuttavia, si fa presente anche quanto stabilito dal comma 3 dell’art 37 citato, ovvero che: “ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, si assume il totale delle operazioni attive, al netto dell’Iva, e il totale delle operazioni passive, al netto dell’Iva, indicato nelle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva”.

La base imponibile, pertanto, viene individuata senza prevedere alcuna ipotesi di esclusione e deve comprendere tutte le operazioni attive e passive indicate nelle LIPE.

Al fine di ottenere un’interpretazione coerente per poter determinare il calcolo della base imponibile, con diversi successivi documenti di prassi delle Entrate, è stato chiarito che i dati risultanti nelle LIPE non possono essere modificati, e non è quindi possibile estrapolare i valori riferibili alle attività non interessate dal contributo, in quanto tali valori devono essere “assunti nella loro interezza”.

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Dati LIPE per base imponibile: quando è possibile modificarli

Il Fisco fa presente però anche che, in base al principio di simmetria, si ammette la possibilità di effettuare una correzione dei dati risultanti nelle LIPE, esclusivamente in riferimento alle operazioni attive territorialmente non rilevanti in Italia, e solo se il contribuente è in grado di dimostrare la presenza di operazioni passive territorialmente non rilevanti ai fini IVA e, quindi, non correlate alle operazioni attive.

Ciò significa che, qualora non siano presenti operazioni passive territorialmente non rilevanti in Italia, tutte le operazioni attive extraterritoriali devono essere considerate ai fini della determinazione della base imponibile del contributo straordinario.

Allo stesso modo, qualora esistano operazioni passive (territorialmente non rilevanti ai fini IVA) afferenti alle operazioni attive, le operazioni attive non soggette ad IVA prive del requisito della territorialità, non concorrono alla determinazione del contributo straordinario.

Viene chiarito pertanto che la possibilità di modificare i dati risultanti nelle LIPE è ammissibile esclusivamente nel caso in cui il contribuente possa dimostrare, con criteri oggettivi e riscontrabili, la correlazione tra operazioni attive e operazioni passive, che siano entrambi territorialmente non rilevanti.

Qualora ciò non fosse possibile, i dati delle LIPE devono sempre essere obbligatoriamente assunti nella loro interezza.



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TAGS: Contributo straordinario energia, energia

Autore: Redazione Online

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