Il Superbonus 110%, così come gli altri Bonus Casa che ammettono la scelta, concede la possibilità di beneficiare dell’incentivo, in alternativa alla detrazione diretta, mediante le opzioni alternative della cessione del credito o dello sconto in fattura.
Chi intende usufruire dei bonus edilizi mediante la cessione o lo sconto, è obbligato ad inviare alle Entrate l’apposito modello di Comunicazione per la scelta delle opzioni alternative. Tale documento deve essere trasmesso entro il 16 marzo dell’anno seguente a quello in cui sono state sostenute le spese.
Nel 2022 è pertanto necessario comunicare le spese sostenute nel corso del 2021 e le rate non fruite per le spese sostenute nel corso del 2020. In riferimento a quest’anno, tuttavia, le scadenze per l’invio della Comunicazione sono state prorogate al 29 aprile (per la maggior parte degli aventi diritto) e al 15 ottobre (per i titolari di P.IVA e i soggetti passivi IRES tenuti all’invio della Dichiarazione dei Redditi entro il 30 novembre).
A questo proposito, ricordiamo comunque che viene concessa la possibilità, per tutti i soggetti che hanno inviato o inviano la comunicazione in ritardo rispetto alle scadenze, di avvalersi della remissione in bonis, con la quale si può procedere all’invio della Comunicazione entro e non oltre la data ultima del 30 novembre mediante il pagamento di una sanzione. Approfondisci qui.
La normativa concede altresì, nel caso in cui siano stati trascritti dati errati all’interno del Modello, di provvedere alla modifica dello stesso documento oppure di trasmetterne uno nuovo. Bisognerà però rispettare determinate scadenze.
Approfondiamo di seguito.
Sommario
Il quesito è stato posto di recente da un contribuente, che ha scritto alla posta di FiscoOggi domandando:
“Nella comunicazione dell’opzione per la cessione del credito d’imposta, derivante dall’effettuazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio, ho indicato dei dati non corretti. Posso inviare un’altra comunicazione che sostituisce la precedente, considerato che il credito non è stato ancora accettato nella procedura “Piattaforma cessioni crediti”?”
L’Agenzia delle Entrate chiarisce innanzitutto che la possibilità di modificare il modello di Comunicazione contenente dati errati è prevista dal Provvedimento Prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022.
Qui si stabilisce che, in seguito all’avvenuto invio della Comunicazione, questa potrà essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello in cui è stata trasmessa. Entro lo stesso termine è possibile inoltre inviare un nuovo modello di Comunicazione anche senza annullare il primo, in quanto il secondo andrà comunque a sostituire quello già presentato.
Se però il termine concesso per le modifiche o la sostituzione dovesse essere già scaduto, la Comunicazione potrà essere annullata esclusivamente mediante il rifiuto del credito da parte dell’acquirente (ovvero del cessionario).
Tale opzione è possibile tuttavia solo se il cessionario non ha già provveduto ad accettare il credito. Sia l’accettazione che il rifiuto infatti sono disposizioni che non possono essere annullate.
Pertanto, nel caso in cui il cessionario non avesse ancora accettato il credito, il cedente potrà chiedergli di rifiutare l’operazione di cessione. Il rifiuto del credito annullerà la validità della Comunicazione trasmessa e, qualora i termini non siano scaduti, sarà poi possibile procedere con l’invio di un nuovo modello a favore dello stesso cessionario o di altri cessionari.
Advertisement - PubblicitàSe nessuna delle opzioni precedenti dovesse essere possibile in quanto scaduti i termini ordinari descritti, esistono anche delle ulteriori soluzioni per modificare il modello di Comunicazione.
Gli effetti di una Comunicazione contenente dati errati, tuttavia, risultano differenti in base alla gravità degli errori commessi. Il punto è stato chiarito di recente con la Circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022.
La Circolare distingue i possibili errori in “formali” e “sostanziali”.
Advertisement - PubblicitàGli errori formali sono tutti quelli relativi ai dati trascritti nel modello di Comunicazione che, pur essendo sbagliati, non comportano la modifica di elementi essenziali in riferimento alla detrazione spettante, e quindi al credito oggetto di cessione.
A titolo di esempio, possono essere considerati “formali” gli errori di compilazione relativi a:
Qualora nella Comunicazione dovessero risultare errori formali delle tipologie viste sopra, ma comunque il soggetto dispone di tutti i requisiti necessari per accedere al Superbonus 110% mediante le opzioni alternative, l’opzione sarà comunque ritenuta valida.
Tuttavia, l’errore deve essere segnalato all’Agenzia delle Entrate dal cedente, dall’amministratore di condominio oppure dall’intermediario che si è occupato di trasmettere la Comunicazione.
Nella segnalazione, che dev’essere una nota sottoscritta digitalmente o contenente firma autografata, dovranno essere indicati gli errori formali commessi nella compilazione del Modello, nonché i relativi nuovi dati da indicare per la correzione.
La nota dovrà essere inviata via PEC all’indirizzo [email protected]. In caso di nota con firma autografata, sarà necessario allegare il documento d’identità del soggetto che la trasmette.
La stessa segnalazione dovrà essere trasmessa anche nel caso in cui gli errori di compilazione riguardino:
Attenzione, viene chiarito che, in alcuni casi, possono essere considerati formali anche gli errori relativi all’indicazione errata dell’importo di credito ceduto o fruito come sconto, alla Sezione “QUADRO C – OPZIONE”.
Qualora l’importo del credito ceduto o fruito come sconto risultasse inferiore all’importo della detrazione spettante che si intende effettivamente cedere, il beneficiario del Superbonus 110% può inviare una nuova Comunicazione, sempre entro i termini annuali stabiliti per la trasmissione.
Nella Comunicazione dovranno essere indicati gli stessi dati relativi alla prima, con la sola eccezione dell’importo trascritto nel Quadro C per l’esercizio dell’opzione. Qui si dovrà scrivere la differenza tra l’importo corretto che si intende cedere e l’importo indicato nella Comunicazione precedente.
Tale possibilità di correzione è valida anche nel caso in cui, invece, nello stesso campo sia stata indicata una spesa inferiore a quella effettivamente sostenuta e, quindi, anche un valore inferiore dell’ammontare di credito ceduto. In questo caso, nella nuova Comunicazione si dovrà indicare l’importo residuo della spesa e l’importo residuo del credito ceduto.
Se, al contrario, gli importi indicati nei campi relativi alla spesa sostenuta e/o al credito ceduto dovessero essere superiori agli importi effettivamente sostenuti o ceduti, l’errore sarà considerato sostanziale.
Advertisement - PubblicitàGli errori “sostanziali” sono appunto quelli che, al contrario di quelli formali, incidono su elementi essenziali riguardanti la detrazione spettante e quindi anche il credito ceduto.
Oltre all’indicazione errata di un importo superiore rispetto a quello effettivamente sostenuto o ceduto, si considerano errori sostanziali, ad esempio:
Agli errori sostanziali non si può rimediare con l’invio di una nuova Comunicazione, l’unico modo per correggerli è quello di annullare la Comunicazione trasmessa.
L’annullamento del modello può avvenire solo su richiesta di entrambe le parti interessate mediante l’invio di un’istanza sottoscritta digitalmente o contenente firma autografata (con allegato documento d’identità) di entrambi, il cedente e il cessionario. L’istanza dovrà essere inviata via PEC, allo stesso indirizzo di cui sopra.
Una volta annullato il modello di Comunicazione contenente dati errati sostanziali, il beneficiario della detrazione potrà procedere con la trasmissione di un nuova Comunicazione, cedendo il credito allo stesso cessionario di prima oppure ad uno nuovo, purché non siano scaduti i termini stabiliti dalla legge per l’invio.
Leggi anche: “Comunicazione Sconto in fattura e Cessione del credito: come si compila passo per passo”
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