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Comunicazione Sconto in fattura e Cessione del credito: come si compila passo per passo

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Ultimo Aggiornamento:

La Comunicazione per la scelta della Sconto in Fattura e Cessione del Credito è un documento da trasmettere all’Agenzia delle Entrate, al fine di comunicare appunto la decisione di usufruire degli incentivi fiscali tramite le opzioni alternative.

Lo Sconto in Fattura e Cessione del Credito infatti consentono a chi non ha diritto alla detrazione diretta in Dichiarazione dei Redditi, di beneficiare delle agevolazioni in altro modo. Quest’opportunità è valida per il Superbonus 110%, per il nuovo Bonus Barriere Architettoniche 2022 e per altri 5 Bonus Casa (vedi qui quali sono).

Ogni richiedente che vuole usufruire dei bonus tramite sconto o cessione deve obbligatoriamente inviare la Comunicazione alle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.

Per le spese relative al 2021, così come per le rate non fruite del 2020, si è concessa una proroga dei termini. La Comunicazione potrà essere presentata fino al 7 aprile 2022.

Il modello da compilare e trasmettere alle Entrate è cambiato diverse volte da metà 2020 ad oggi. Questo in quanto chiaramente si è reso necessario adeguarlo ai tanti aggiornamenti disposti col tempo dalle normative. L’ultimo aggiornamento del modello per la Comunicazione è avvenuto solo qualche giorno fa, in data 4 febbraio 2022.

Di seguito vediamo in che modo si deve compilare passo per passo la Comunicazione per l’utilizzo della cessione del credito e dello sconto in fattura.

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Comunicazione Sconto in fattura e Cessione del credito: dati beneficiario richiedente

Aprendo l’ultimo modello per l’invio della Comunicazione aggiornato al 4 febbraio, possiamo notare che il documento è stato adeguato con le disposizioni stabilite dalla Legge di Bilancio 2022.

La compilazione si apre con una prima casella riferita ai “Dati del beneficiario”, in cui sarà chiesto di inserire il Codice Fiscale, un numero di telefono (facoltativo) e un indirizzo e-mail (facoltativo).

Subito sotto è presente un altro spazio dedicato ai dati dell’intermediario, da compilare solo se a firmare la Comunicazione (e quindi a trasmetterla) è un soggetto diverso dal beneficiario del credito. I dati richiesti all’intermediario saranno il Codice Fiscale e il Codice Carica.

Il Codice Carica da indicare sarà:

  • 1: se l’intermediario è un rappresentante legale;
  • 2: se l’intermediario rappresenta un soggetto minore, inabilitato o interdetto.
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Dati Condominio: solo per lavori sulle parti comuni

La seconda sezione è dedicata ai dati relativi al condominio, da compilare solo se gli interventi edilizi hanno interessato le parti comuni di un edificio condominiale.

La voce “Codice fiscale del condominio” è da compilare solo se l’edificio in questione ha più di 8 proprietari, e quindi non è un condominio minimo (da 2 a 8 proprietari).

Affianco infatti si può notare la voce “Condominio minimo”, dove bisogna invece indicare il codice:

  • 1: se il condominio minimo ha un amministratore di condominio;
  • 2: se il condominio minimo non ha un amministratore.

Sotto viene richiesto di indicare il Codice Fiscale dell’amministratore di condominio (qualora presente) o del condomino che è stato incaricato dagli altri (o dall’altro, nel caso fossero solo 2) all’invio della pratica.

L’indirizzo e-mail richiesto sotto è facoltativo, mentre la firma chiaramente dovrà essere corrispondente al CF sopra.

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Comunicazione sconto in fattura e cessione del credito: soggetto incaricato dell’invio

La sezione successiva è dedicata invece al soggetto che effettivamente trasmetterà la Comunicazione, che a seconda dei casi può essere:

  • Lo stesso soggetto beneficiario o l’amministratore di condominio, anche tramite intermediari, se gli interventi non richiedono la presentazione del visto di conformità;
  • Esclusivamente il tecnico che ha rilasciato il visto di conformità, per tutti gli interventi che hanno l’obbligo di allegare il visto alla Comunicazione.

Per conoscere quali interventi hanno l’obbligo di presentare il visto di conformità, leggi: “Bonus Casa: 4 febbraio aggiornamento delle procedure

Si dovrà indicare quindi sia il Codice Fiscale di chi trasmetterà il documento, sia la data nella quale si prevede effettivamente di inviarlo. Affianco sarà richiesta la relativa firma.

Attenzione, la casella è da compilare solo se ci si serve di un intermediario per l’invio della Comunicazione. Nel caso in cui fosse lo stesso soggetto beneficiario a procedere alla trasmissione, non sarà necessario ripetere i dati già trascritti sopra.

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Documentazione asseverata: Visto di Conformità

In seguito alla generalità delle figure coinvolte, si passa ai dati riguardanti i documenti obbligatori per l’ottenimento delle detrazioni fiscali, differenti a seconda degli interventi svolti.

La prima attestazione richiesta è appunto il “Visto di conformità”. Chiaramente, questa sezione va compilata solo se gli interventi da svolgere richiedono l’obbligo del visto.

A compilare la casella dovrà essere il soggetto che rilascia il visto, che tra gli altri può essere un professionista abilitato oppure un responsabile di un CAF. Continua qui per sapere chi sono tutti i soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità.

Al professionista sarà richiesto di indicare solo il proprio CF, mentre il responsabile del CAF dovrà sottoscrivere anche il Codice Fiscale dello stesso ufficio in cui opera.

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Asseverazioni: efficienza energetica e riduzione rischio sismico

Subito dopo troviamo invece lo spazio dedicato alle asseverazioni richieste per gli interventi di efficienza energetica e per quelli di riduzione del rischio sismico.

Questa casella va compilata esclusivamente se la richiesta viene fatta per l’accesso al Superbonus 110%. Non sarà necessario compilarla per tutte le altre detrazioni fiscali.

Ovviamente, bisogna compilare l’una o l’altra casella in base agli interventi. Se gli interventi sono inerenti sia alla riqualificazione energetica che al rischio sismico si compileranno entrambe.

In ogni caso comunque, questa sezione la dovrà compilare il professionista che rilascia il visto di conformità, o comunque il responsabile del CAF che si occupa della pratica.

Nell’asseverazione per gli interventi di efficientamento energetico sarà richiesto di indicare il Codice identificativo ENEA, ovvero il codice rilasciato dal sistema nel momento in cui il tecnico abilitato invia la l’asseverazione all’ENEA.

Per gli interventi di rischio sismico invece viene richiesto di indicare il Codice identificativo dell’asseverazione sismica. Tale codice deve essere attribuito dallo stesso tecnico abilitato che sottoscrive l’asseverazione, per questo motivo si dovrà indicare anche il CF dello stesso professionista.

Sia per l’asseverazione energetica che per quella sismica, il tecnico dovrà barrare la casella “Polizza assicurativa”, per indicare che ha sottoscritto l’assicurazione obbligatoria minima di 500.000 euro per asseverare le pratiche Superbonus 110%. Approfondisci qui.

Leggi anche: “Superbonus 110%: tutta la documentazione necessaria

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Quadro A: Tipologia intervento

A questo punto si arriva alla sezione riguardante la tipologia di intervento che si intende eseguire, con il Quadro A.

Ricordiamo che la Comunicazione in questione dovrà essere singola per ogni intervento che si svolge. Ciò significa che bisognerà inviare una Comunicazione differente per ogni lavoro che si esegue, che sia trainante o trainato, che sia Super Ecobonus 110% o Super Sismabonus 110%.

In questa sezione dunque sarà necessario inserire solamente un intervento per volta. Ad esempio, se si esegue un intervento trainante e due trainati, bisognerà inviare 3 documenti differenti.

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Tabella Interventi: Codice di riferimento

Nella voce “Tipologia intervento”, bisognerà indicare il codice identificativo dell’intervento seguendo le indicazioni della Tabella esplicativa. I codici di riferimento sono i seguenti:

  • 1: per l’intervento TrainaNTE Superbonus 110% di installazione del cappotto termico per più del 25% della SDL;
  • 2: per l’intervento TrainaNTE Superbonus 110% di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti;
  • 3: per gli interventi Ecobonus tradizionale agevolabili al 50% al 65% di riqualificazione energetica su edifici esistenti;
  • 4: per interventi TrainaTI Superbonus 110% di altri lavori sull’involucro dell’edificio esistente, ad eccezione dell’acquisto e posa di finestre e infissi;
  • 5: per l’intervento TrainaTO Superbonus 110% di acquisto e la posa in opera di finestre comprensive di infissi;
  • 6: per l’intervento TrainaTO Superbonus 110% di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione di Classe A o superiore;
  • 7: per l’intervento TrainaTO Superbonus 110% di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione di Classe A o superiore con anche l’installazione di sistemi di termoregolazione evoluti con generatori ibridi o a pompa di calore. Rientra qui anche l’intervento di sostituzione degli scaldacqua tradizionali con dei nuovi sistemi a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria;
  • 8: per l’intervento TrainaTO Superbonus 110% di installazione di pannelli solari o collettori solari termici;
  • 9: per l’intervento TrainaTO Superbonus 110% di acquisto e posa in opera di schermature solari;
  • 10: per l’intervento TrainaTO Superbonus 110% di acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale alimentati da biomasse combustibili (es. stufe a pellet);
  • 11: per l’intervento TrainaTO Superbonus 110% di sostituzione di impianti esistenti con nuovi sistemi di microcogenerazione, incluso acquisto e posa in opera;
  • 12: per l’intervento TrainaTO Superbonus 110% di acquisto, installazione e posa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto (strumenti building automation);
  • 13: per interventi volti alla riduzione del rischio sismico in Zona 1, 2 e 3 (ammissibili sia al Superbonus 110% come TrainaNTI, sia al Sismabonus tradizionale al 50%);
  • 14: per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico in Zona 1, 2 e 3 che comportano il miglioramento di 1 Classe di rischio (ammissibili sia al Superbonus 110% come TrainaNTI, sia al Sismabonus tradizionale al 70%-75%);
  • 15: per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico in Zona 1, 2 e 3 che comportano il miglioramento di 2 Classi di rischio (ammissibili sia al Superbonus 110% come TrainaNTI, sia al Sismabonus tradizionale all’80%-85%);
  • 16: per l’intervento di installazione di impianti basati sull’impiego di fonti rinnovabili di energia (ammissibile come intervento TrainaTO Superbonus 110% solo per le comunità energetiche);
  • 17: per gli interventi agevolabili con il Bonus Ristrutturazioni;
  • 18: per gli interventi agevolabili con il Bonus Facciate;
  • 19: per l’intervento TrainaTO Superbonus 110% di installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica;
  • 20: per l’intervento TrainaTO Superbonus 110% di installazione di sistemi di accumulo integrati agli impianti fotovoltaici installati con l’agevolazione;
  • 21: per l’intervento TrainaTO Superbonus 110% di installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici;
  • 22: per l’intervento Ecobonus tradizionale agevolabile al 70% di l’isolamento termico degli edifici che interessa l’involucro per più del 25% della SDL (riservato alle parti comuni degli edifici condominiali);
  • 23: per l’intervento Ecobonus tradizionale agevolabile al 75%, ammesso quando gli interventi prevedono il miglioramento delle prestazioni energetiche invernali ed estive dell’edificio, con raggiungimento minimo della “qualità media” delle Tabelle 3 e 4 dell’Allegato 1 del DM 26/06/2015 (riservato alle parti comuni degli edifici condominiali);
  • 24: per gli interventi Eco-Sismabonus tradizionali effettuati in Zona 1, 2 e 3, agevolabili all’80% quando comportano il miglioramento di 1 Classe di rischio (riservato alle parti comuni degli edifici condominiali);
  • 25: per gli interventi Eco-Sismabonus tradizionali, effettuati in Zona 1, 2 e 3, agevolabili all’85% quando comportano il miglioramento di 2 Classi di rischio (riservato alle parti comuni degli edifici condominiali);
  • 26: per l’acquisto di immobili antisismici demoliti e ricostruiti interamente per mano di un’impresa di costruzione o ristrutturazione e venduti entro 18 mesi dalla fine dei lavori (ammissibile al Superbonus 110% come TrainaNTE e al Sismabonus Acquisti, con aliquota al 70%-75% se i lavori hanno comportato il miglioramento di 1 Classe di rischio);
  • 27: per l’acquisto di immobili antisismici demoliti e ricostruiti interamente per mano di un’impresa di costruzione o ristrutturazione e venduti entro 18 mesi dalla fine dei lavori (ammissibile al Superbonus 110% come TrainaNTE e al Sismabonus Acquisti, con aliquota all’80%-85% se i lavori hanno comportato il miglioramento di 2 Classi di rischio);
  • 28: per interventi TrainaTI Superbonus 110% mirati all’eliminazione delle barriere architettoniche (esclusivamente per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021);
  • 32: per gli interventi mirati all’eliminazione delle barriere architettoniche agevolabili con il nuovo Bonus Barriere Architettoniche 2022 (esclusivamente per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022).

In relazione agli interventi mirati alla riduzione del rischio sismico, come si può vedere, i lavori ammissibili al Sismabonus tradizionale non sono distinti da quelli che concedono l’aliquota maggiorata con il Super Sismabonus 110%.

Questo perché agli interventi volti al rischio sismico verrà applicata l’aliquota più corretta in base ai requisiti che si possiedono. Nel caso in cui un contribuente facesse richiesta per il Sismabonus tradizionale ma in realtà avesse i requisiti per accedere al Superbonus 110%, allora sarà applicata automaticamente l’aliquota maggiorata.

Infatti, se gli interventi rispettano tutti i criteri necessari richiesti dal Super Sismabonus 110%, non sarà possibile scegliere di usufruire del Sismabonus tradizionale. Resta comunque valido l’accesso al Sismabonus tradizionale nel caso in cui invece non si abbiano i requisiti per l’accesso al Superbonus 110%.

Lo stesso discorso vale per il Sismabonus Acquisti tradizionale e il Sismabonus Acquisti 110%.

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Intervento Superbonus, quando barrare la casella

Dopo aver inserito il codice di riferimento per l’intervento, come possiamo vedere, affianco è presente un’altra casella con scritto “Intervento Superbonus”.

Qui si dovrà fare molta attenzione, perché la casella non dovrà essere barrata per tutti gli interventi per cui si accede al Superbonus 110%. La voce Intervento Superbonus infatti serve per individuare i lavori TrainaTI ammissibili al maxi-incentivo e i lavori mirati alla riduzione del rischio sismico.

Questo significa che:

  • Se la Comunicazione è per un intervento TrainaNTE, non si dovrà barrare la casella Intervento Superbonus;
  • Se la Comunicazione è per un intervento TrainaTO, si dovrà barrare la casella;
  • Se la Comunicazione è per un qualsiasi intervento di riduzione del rischio sismico (quindi Sismabonus, Sismabonus 110%, Sismabonus Acquisti e Sismabonus Acquisti 110%), si dovrà barrare la casella;
  • Se la Comunicazione non è per un intervento Superbonus 110% trainato, né per indicare un intervento di riduzione del rischio sismico, non si dovrà barrare la casella.
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Interventi su immobili con restrizioni edilizie – Superbonus

La casella successiva “Intervento su immobili con restrizioni edilizie – Superbonus” invece si dovrà barrare se gli interventi ammissibili al Superbonus 110% vengono svolti su un edificio o un’unità immobiliare ubicata in aree sottoposte a vincoli paesaggistici.

In questo caso la regola dei lavori trainanti e trainati non è più fondamentale. Il Superbonus 110% infatti, generalmente, non consente la realizzazione di interventi edilizi TrainaTI con aliquota al 110% se non si eseguono principalmente interventi TrainaNTI.

Se però l’immobile è sito in un’area con restrizioni paesaggistiche, la regola va a decadere. Esclusivamente in questi casi infatti si concede di eseguire anche solo interventi TrainaTI con aliquota al 110% qualora le restrizioni paesaggistiche non consentissero la realizzazione di interventi TrainaNTI.

Attenzione però, perché anche in tal caso rimane obbligatorio soddisfare tutti i requisiti richiesti dal Superbonus 110%, come il miglioramento minimo di 2 Classi energetiche (o il raggiungimento della Classe più alta), però lo si dovrà conseguire solo con gli interventi minori.

Per saperne di più, leggi: “Ecobonus 110% in aree vincolate: meno regole, più concessioni

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Importo spesa sostenuta per singolo intervento

La voce successiva è da compilare esclusivamente se gli interventi riguardano le parti comuni di un edificio o condominio. Sarà necessario indicare appunto quanti appartamenti compongono il condominio.

Affianco viene richiesto invece di indicare la cifra complessiva della spesa sostenuta per la realizzazione dell’intervento. Attenzione, la Comunicazione si riferirà ad un singolo intervento, per cui anche per la spesa bisognerà scrivere solo la cifra riferita all’intervento in questione.

Sarà necessario indicare la spesa sostenuta in base ai limiti previsti dalla legge, ovvero in base ai massimali di spesa stabiliti per ogni intervento. Tutti i bonus casa difatti prevedono un limite di spesa da poter portare in detrazione, ad eccezione del Bonus Facciate.

Perciò, nel caso in cui si spendesse meno del massimale consentito, bisognerà indicare la cifra esatta sostenuta. Se invece si dovesse spendere di più del limite consentito, nella casella si dovrà indicare l’importo esatto del massimale consentito.

Nel caso in cui la Comunicazione si riferisse ad uno Stato Avanzamento Lavori, si dovrà indicare solo la spesa per la percentuale di lavori alla quale si riferisce il SAL.

Per conoscere tutti i massimali per gli interventi Superbonus, continua qui.

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Periodo di sostenimento della spesa

Sotto la voce “Anno di sostenimento della spesa”, si dovrà indicare l’anno 2020, 2021 oppure 2022. Attenzione, l’anno andrà ad indicare il periodo in cui sono state sostenute le spese, e non il periodo in cui sono stati effettivamente eseguiti gli interventi edilizi.

Dopodiché, affianco possiamo vedere la voce “Periodo”. Questa andrà compilata esclusivamente se nella voce precedente si è indicato l’anno 2020. Non sarà da compilare invece se le spese sono state sostenute nel 2021 o nel 2022.

Nel campo Periodo andrà dunque inserito il codice:

  • 1: se la spesa è stata sostenuta dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 (periodo non ammissibile al Superbonus 110%);
  • 2: se la spesa è stata sostenuta dal 1° luglio 2020 (data di entrata in vigore del Superbonus 110%) al 31 dicembre 2020.
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Edilizia libera: interventi esenti da visto di conformità

La casella “Edilizia libera” andrà barrata con una X solo se l’intervento da comunicare è inquadrabile nel regime di edilizia libera o se ha un valore inferiore a 10.000 euro.

Attenzione, a prescindere dal valore dell’intervento eseguito, se si intende accedere al Superbonus 110% o al Bonus Facciate, la casella non dovrà essere barrata.

Per tutte le Comunicazioni trasmesse a partire dal 1° gennaio 2022, per via della nuova normativa, sarà necessario allegare a questo documento il visto di conformità per:

  1. Tutti i lavori Superbonus 110% e Bonus Facciate;
  2. Tutti gli interventi ammissibili agli altri Bonus Casa, ad eccezione di:
    • Quelli condotti in regime di edilizia libera;
    • Quelli la cui spesa non supera i 10.000 euro.

La voce in questione serve appunto per individuare se l’intervento indicato necessiti del visto di conformità o meno.

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Stato Avanzamento Lavori: come si compila

Immediatamente sotto, sempre nel Quadro A – Intervento, troviamo invece i riferimenti al metodo dei SAL, qualora si fosse scelto di beneficiare dei Bonus Casa mediante questa opzione.

Chi sceglie di usufruire dei bonus tramite cessione o sconto ha infatti l’opportunità di “dividere” gli interventi in più fasi, potendo così usufruire delle detrazioni in periodi differenti e in base alla percentuale di lavori eseguiti.

Tale sistema concede un massimo di 3 SAL per ogni intervento da eseguire (incluso quello di fine lavori). Ogni SAL dovrà riferirsi ad una percentuale minima del 30% di lavori eseguiti. Per approfondire, leggi: “Superbonus, Bonus Casa e SAL: facciamo chiarezza

Dunque, nel caso in cui si scegliesse di usufruire degli incentivi tramite la ripartizione in percentuale, sotto la voce “SAL” bisognerà appunto indicare il numero del SAL di riferimento, che può essere appunto il 1°, il 2° oppure il 3°.

Le caselle affianco non dovranno essere compilate se la Comunicazione si riferisce al 1° SAL. Se invece il documento si riferisce al 2° o al 3° SAL, sarà necessario indicare:

  • Il numero di Protocollo telematico che è stato assegnato alla pratica dopo l’invio della Comunicazione per il 1° SAL;
  • Il 1° anno di sostenimento della spesa, ovvero l’anno in cui sono state sostenute le spese per il 1° SAL.
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Quadro B: dati immobile oggetto di interventi

Arriviamo dunque al Quadro B, dove si dovranno sottoscrivere i dati relativi all’immobile oggetto degli interventi edilizi.

In riferimento all’unità immobiliare saranno richieste le seguenti informazioni:

  1. Codice catastale del Comune;
  2. Tipologia Immobile: scrivere “T” se censito nel Catasto Terreni e “U” se censito nel Catasto Fabbricati;
  3. Sezione Urbana;
  4. Foglio;
  5. Particella;
  6. Subalterno.

Attenzione, nel caso in cui l’immobile oggetto di interventi sia un fabbricato danneggiato da eventi sismici, nel campo “Tipologia Immobile” si dovrà scrivere la lettera “S”.

Questo in quanto gli immobili ubicati all’interno dei Comuni che a partire dal 1° gennaio 2009 sono stati colpiti da eventi sismici possono usufruire del Superbonus rafforzato, ovvero con limiti di spesa aumentati del 50%.

In questo caso, nel Quadro A riguardante la tipologia di intervento eseguito, è fondamentale aver trascritto uno tra gli interventi di cui ai numeri: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 26 o 27.

Inoltre, come abbiamo detto sopra, bisognerà anche barrare la casella “intervento Superbonus”, visto che si tratta di interventi volti alla riduzione del rischio sismico. Se le condizioni lo consentono, la maggiorazione del 50% è applicabile anche agli “interventi su immobili con restrizioni edilizie – Superbonus”.

Se si tratta di interventi effettuati su parti comuni di edifici condominiali, sarà necessario scrivere la lettera “S” in riferimento a tutte le unità immobiliari.

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Quadro C: tipologia di opzione che si esercita

Il Quadro C del Modello Comunicazione per la cessione del credito è dedicato alla scelta dell’opzione alternativa in base alla quale si intende usufruire delle detrazioni fiscali.

In base alla scelta fatta per l’intervento in questione, si dovrà barrare solo una tra le due caselle:

Dopodiché, subito sotto viene richiesto di inserire l’importo complessivo in euro che corrisponde al credito ceduto oppure allo sconto praticato dalla ditta.

Nel caso in cui la Comunicazione riguardasse delle rate di detrazione residue non ancora fruite per le spese sostenute nel 2020 o nel 2021, non si dovrà compilare la voce “importo complessivo del credito” ma le due voci affianco, dove viene richiesto:

  • L’importo complessivo in euro delle rate non fruite;
  • Il numero delle rate non fruite.

L’ultima casella sulla destra che cita “Condominio”, andrà barrata solo se le rate residue non fruite riguardano le parti comuni di un edificio condominiale.

Anche la tabella sottostante è dedicata esclusivamente agli interventi eseguiti nelle parti comuni di un condominio, dove appunto partecipano più soggetti beneficiari.

Per ogni condomino che partecipa alla spesa e intende fruire della detrazione tramite opzioni alternative, bisognerà trascrivere:

  1. Codice Fiscale;
  2. Tipologia di opzione scelta (A per lo sconto immediato, B per la cessione del credito);
  3. L’importo complessivo della spesa sostenuta (entro i massimali stabiliti per l’intervento);
  4. Il valore in euro del credito ceduto o dello sconto praticato.
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Quadro D: dati relativi a cessionari/fornitori

Nell’ultima sezione Quadro D bisognerà indicare i dati relativi ai cessionari che hanno acquisito il credito oppure ai fornitori che hanno praticato lo sconto in fattura.

Per ogni soggetto coinvolto sarà necessario scrivere:

  1. Codice Fiscale del cessionario o fornitore;
  2. La data in cui è stata esercitata l’opzione;
  3. L’importo in euro corrispondente all’ammontare del credito ceduto o dello sconto praticato.

L’ultima voce è dedicata invece alla “Tipologia di cessionario”, dove bisognerà indicare uno tra i seguenti Codici:

  • 1: se è un fornitore di beni e servizi necessari alla realizzazione dell’intervento;
  • 2: se si tratta di un soggetto privato, di un istituto di credito o di intermediari finanziari;
  • 3: se invece il cessionario è un’impresa di assicurazioni, e quindi nel caso in cui il beneficiario dell’incentivo abbia sottoscritto una polizza di assicurazione detraibile al 90% se combinata con interventi volti alla riduzione del rischio sismico con il Superbonus 110%.

Per saperne di più leggi: “Sismabonus 110%: polizza calamità con detrazione 90%, come funziona



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TAGS: cessione del credito, comunicazione cessione credito, documentazione, sconto in fattura, Superbonus, Superbonus 110%, Tabella Interventi

Autore: Redazione Online

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