Con l’ultimo Provvedimento del 3 febbraio 2022 dell’Agenzia delle Entrate, si è provveduto ad aggiornare il modello e le istruzioni per l’invio della Comunicazione per la scelta delle opzioni alternative alla detrazione.
La cessione del credito e lo sconto in fattura sono modalità alternative alla detrazione che permettono anche ai soggetti che non hanno un imposta lorda da detrarre, di usufruire comunque di alcune detrazioni fiscali, tra cui il Superbonus 110%. Vedi qui quali sono gli altri.
Tutti i soggetti che decidono di optare per la cessione o lo sconto invece che per la detrazione diretta, devono comunicare per tempo la scelta all’Agenzia delle Entrate.
La Comunicazione della scelta può essere trasmessa esclusivamente in maniera telematica. Ma chi la deve inviare?
Nell’articolo “Bonus Casa, Cessione e Sconto: chi invia la Comunicazione” abbiamo parlato delle disposizioni per quanto riguarda il Provvedimento delle Entrate aggiornato al 12 novembre 2021.
Ad oggi però le regole sono cambiate per via dell’ultimo Provvedimento del 3 febbraio, per cui vediamo quali sono le ultime novità.
Advertisement - PubblicitàSegnaliamo intanto che è stata disposta una proroga ai termini per l’invio della Comunicazione per la cessione del credito e lo sconto in fattura.
In base alla normativa, la trasmissione del documento deve avvenire entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.
Tuttavia, per le Comunicazioni da inviare nel 2022 (quindi per le spese 2021), si è disposta la proroga dei termini fino al 7 aprile 2022. Tale proroga vale anche se la Comunicazione si riferisce a rate residue di detrazioni non fruite per le spese del 2020.
L’invio della Comunicazione, come sempre, potrà avvenire esclusivamente in maniera telematica. In particolare, sono possibili due metodi:
La possibilità di scegliere la cessione del credito o lo sconto in fattura al posto della detrazione diretta, è stata resa disponibile per le spese sostenute fino al:
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Advertisement - PubblicitàIn base alle nuove disposizioni, che hanno introdotto l’obbligo del visto di conformità per la maggior parte degli interventi, l’invio della Comunicazione per la scelta della cessione e dello sconto dipende proprio da questo.
Il visto di conformità che assevera i dati e i documenti dichiarati, nonché la congruità delle spese sostenute, è obbligatorio per tutti gli interventi ammissibili al Superbonus 110% e al Bonus Facciate per i quali si opta per la cessione o lo sconto.
Il visto è obbligatorio allo stesso modo per tutti gli altri Bonus Casa che ammettono la scelta (se si usufruisce tramite cessione o sconto), ad eccezione dei lavori:
In tale ottica dunque, la Comunicazione dev’essere presentata da:
Lo stesso sistema è valido anche se la Comunicazione viene presentata per l’usufrutto delle rate non fruite nel 2020. Anche qui, se gli interventi richiedono il visto, solo il soggetto incaricato del rilascio potrà procedere alla trasmissione, altrimenti potrà farlo il beneficiario.
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