Con la Circolare n. 59 del 4 luglio 2023, l’Agenzia delle Entrate comunica l’istituzione degli importi dovuti da coltivatori, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali per quanto riguarda i contributi obbligatori da versare nell’anno 2023.
Per i pensionati con più di 65 anni d’età è sempre prevista la riduzione contributiva del 50%, mentre la Legge di Bilancio 2023 ha esteso anche in riferimento a quest’anno l’esonero al 100% per gli under 40 che si iscrivono alla Gestione speciale.
Approfondiamo di seguito.
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Sommario
In quanto alla contribuzione previdenziale IVS (Invalidità, Vecchiaia, Superstiti) dovuta da coltivatori, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali, l’importo viene determinato applicando le aliquote di finanziamento al reddito convenzionale, sulla base della classificazione delle aziende in 4 fasce di reddito.
Le diverse fasce per la determinazione del reddito agrario sono state rimodulate da ultimo con il D.lgs. 146 del 16 aprile 1997. Gli importi sono stati successivamente convertiti in Euro con la Circolare n. 83 del 23 aprile 2002.
Nello specifico, il reddito convenzionale viene definito moltiplicando l’importo del reddito medio convenzionale giornaliero degli operai agricoli (che viene aggiornato ogni anno) per il numero di giornate di lavoro indicate in corrispondenza di ciascuna fascia.
Per quanto riguarda l’anno 2023, il reddito medio giornaliero da considerare è pari a 61,98 euro. L’aliquota di finanziamento e l’aliquota di computo invece sono sempre le stesse, fissate entrambe nella misura del 24,0% dal 2018.
Le aliquote di finanziamento sono comprensive del contributo addizionale del 2%, così come stabilito dalla Legge n. 233 del 2 agosto 1990, art. 12 comma 4.
Agli importi contributivi di base, si ricorda, dev’essere aggiunto il contributo addizionale per ogni giornata di iscrizione gestione speciale dei coltivatori diretti. Anche in questo caso l’ammontare del contributo viene aggiornato annualmente, e per il 2023 è pari a 0,69 euro nel limite massimo di 156 giornate all’anno per ciascuna unità attiva.
Advertisement - PubblicitàAnche in riferimento al 2023, per il versamento dei contributi dovuti è possibile usufruire dell’agevolazione disposta dalla Legge n. 449 del 27 dicembre 1997 che, all’art. 59 comma 15, concede la possibilità di ottenere una riduzione degli importi dovuti pari al 50%.
L’agevolazione contributiva al 50% può essere richiesta esclusivamente dai lavoratori agricoli autonomi che:
Per quanto riguarda invece il contributo annuo ai fini della copertura degli oneri derivanti dalle prestazioni di maternità, questo risulta dovuto da ciascuna unità iscritta alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e per l’anno 2023 è fissato in misura pari a 7,49 euro.
In merito invece alla contribuzione INAIL, è dovuto il contributo per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni di cui alla Legge n. 852 del 27 dicembre 1973.
Per l’anno 2023 l’importo è fissato nella misura capitaria annua di:
Con la Legge di Bilancio 2023 è stata disposta l’estensione dei termini stabiliti per usufruire dell’esonero contributivo di cui alla Legge di Bilancio 2020, art. 1, comma 503.
La Manovra 2020 in particolare ha previsto l’esonero dal versamento dei contributi, nella misura del 100%, a favore dei soggetti con età inferiore a 40 anni che si sono iscritti alla previdenza agricola nel corso del 2020.
L’agevolazione è stata successivamente rinnovata in riferimento a tutti gli anni seguenti, 2021, 2022 e 2023.
Possono quindi beneficiare dell’esonero contributivo i soggetti con meno di 40 anni che si sono iscritti o si iscrivono tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023.
L’esonero è riconosciuto nella misura del 100% dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. È possibile usufruire dell’esonero per un tempo non superiore a 24 mesi.
Anche in questo caso rimarrà comunque dovuta l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Advertisement - PubblicitàAll’Allegato 1 della Circolare (scaricabile qui) è possibile consultare la Tabella con il riepilogo di tutti gli importi dovuti da coltivatori ed imprenditori agricoli in riferimento all’anno 2023.
Si fa presente a questo proposito che gli IAP (Imprenditori Agricoli Professionali) sono esclusi dal versamento della quota capitaria annua per l’assicurazione INAIL.
Tenendo dunque in considerazione tutti i contributi dovuti per l’Assicurazione IVS, l’addizionale IVS, la maternità e i contributi INAIL, vediamo di seguito l’ammontare dei contributi dovuti per ogni fascia e categoria in relazione al 2023.
Advertisement - PubblicitàPer i coltivatori diretti, coloni e mezzadri – nelle “zone normali” – l’importo annuo dei contributi dovuti sarà pari a:
Per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri – nelle zone montane e nelle aree svantaggiate – l’importo annuo sarà di:
Per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri – nelle zone normali – che sono già pensionati e che hanno più di 65 anni, l’importo annuo dovuto per i contributi sarà di:
Per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri – nelle zone montane e nelle aree svantaggiate – che sono pensionati e ultrasessantacinquenni, l’importo annuo sarà pari a:
Per quanto riguarda invece gli IAP, gli importi annui dovuti per i contributi 2023 prescindono dalle zone normali, montane o svantaggiate, e sono pari a:
Per tutti i soggetti interessati dal versamento dei contributi dovuti da coltivatori diretti, coloni, mezzadri e IAP, il pagamento dovrà essere predisposto con Modello F24.
Accedendo all’area tematica dedicata al “Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi” sul sito dell’INPS, sarà possibile consultare le istruzioni per la compilazione dell’F24.
Il pagamento dovrà essere ripartito in 4 rate con scadenze al:
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