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Cessione e Sconto sono ancora validi: ecco come, per chi e per quali lavori

Cessione e Sconto sono ancora validi: ecco come, per chi e per quali lavoriCessione e Sconto sono ancora validi: ecco come, per chi e per quali lavori
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La cessione del credito e lo sconto in fattura rappresentano le cosiddette “opzioni alternative alla detrazione”, grazie alle quali è possibile beneficiare dei bonus edilizi in modo alternativo rispetto alla detrazione diretta in dichiarazione dei redditi.

Le opzioni alternative sono state rese disponibili a favore dei contribuenti in concomitanza alla nascita del Superbonus 110% con il Decreto Rilancio nel 2020, e consentono anche ai soggetti incapienti di fruire dei crediti d’imposta derivanti dalle spese legate all’esecuzione di determinati interventi edilizi agevolabili, con il Superbonus e con altri Bonus Casa (vedi qui quali).

Nel corso di questi ultimi anni le opzioni alternative sono state più volte oggetto di modifiche, restrizioni e stop, a causa delle numerose operazioni fraudolente scoperte ai danni dello Stato, fino a quando non si è arrivati – con l’entrata in vigore del cosiddetto “Decreto Cessioni” – a sospenderne del tutto l’esercizio in relazione a specifici interventi e determinati soggetti.

La cessione del credito e lo sconto in fattura, tuttavia, sono ancora valide in molti casi, sia in relazione al Superbonus che in riferimento agli altri bonus edilizi.

Approfondiamo di seguito.

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Cessione e Sconto: come funzionano attualmente?

La normativa di cui al Decreto Rilancio, all’art. 121, ha previsto in sostanza che i contribuenti, al posto della detrazione diretta in dichiarazione dei redditi potessero optare alternativamente per:

  1. Lo sconto in fattura immediato, applicato direttamente dalla ditta che esegue i lavori, che successivamente recupera l’importo mediante credito d’imposta;
  2. La cessione del credito d’imposta, con cui invece si dà la possibilità di vendere il credito maturato per gli interventi a favore di altri soggetti che intendono acquistarlo.

Sia il credito d’imposta derivante dallo sconto in fattura che quello acquistato dall’acquirente con cessione del credito può essere successivamente oggetto di ulteriori 3 cessioni.

Queste 3 cessioni possono essere tuttavia conseguite solo a favore di “soggetti qualificati”, ovvero:

  • Banche e intermediari finanziari iscritti all’albo;
  • Società appartenenti a gruppi bancari iscritti all’albo;
  • Imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

Banche, intermediari finanziari e società appartenenti a gruppi bancari che acquistano i crediti d’imposta, possono, tra l’altro, conseguire una nuova cessione a favore di soggetti (diversi dalle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta) che hanno stipulato un contratto di conto corrente con la banca cedente o con la capogruppo.

Si tratta questa di un’opzione che prescinde dal numero di cessioni già effettuate per lo stesso credito d’imposta. La vendita infatti in questo caso può avvenire sempre, che si tratti della prima, della seconda, della terza o della quarta operazione di cessione.

Il correntista che acquista il credito, tuttavia, non avrà più possibilità di cederlo ulteriormente, neanche qualora dovessero ancora essere disponibili delle operazioni sulla base delle 3 cessioni concesse.

In tutti i casi (che vediamo di seguito) per i quali l’esercizio della cessione del credito e dello sconto in fattura sono ancora possibili, le opzioni alternative restano in vigore attualmente fino al:

  • 31 dicembre 2025, in relazione al Superbonus;
  • 31 dicembre 2024, in relazione agli altri Bonus Casa.

Leggi anche: “Superbonus 110%, tutti gli utilizzi: Cessione, Sconto, Compensazione – Guida

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Stop alle opzioni dal 17 febbraio: quando non si applica?

Il Decreto Cessioni (DL n. 11 del 16 febbraio 2023) ha stabilito all’art. 2 che – a partire dal 17 febbraio 2023 – l’esercizio delle opzioni alternative in relazione ai Bonus Casa non è più ammesso nella maggior parte dei casi, ma non in tutti.

Nello specifico, la cessione del credito e lo sconto in fattura possono ancora oggi essere fruite dai soggetti beneficiari del Superbonus che, per la data del 16 febbraio 2023:

  1. Hanno presentato la CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata), per gli interventi che non riguardano gli edifici condominiali;
  2. Hanno presentato la CILA e la delibera assembleare per l’approvazione dei lavori, in caso di interventi riguardanti gli edifici condominiali;
  3. Hanno presentato richiesta di acquisizione del titolo abilitativo, per i lavori che comprendono la demolizione e ricostruzione degli edifici.

È possibile allo stesso modo esercitare ancora le opzioni alternative alla detrazione anche in riferimento ai crediti maturati con i Bonus Casa, diversi dal Superbonus, che ammettono l’utilizzo di cessione e sconto.

Si parla qui, in particolare, dei crediti d’imposta derivanti da interventi agevolabili con il Bonus Ristrutturazione, con l’Ecobonus, con il Bonus Barriere Architettoniche e con il Sismabonus. Anche in questi casi, non si applica il divieto se, per la data del 16 febbraio 2023:

  1. Risulti già presentata la richiesta del titolo edilizio, per tutti i lavori per i quali vige l’obbligo;
  2. Siano già iniziati gli interventi, o risulti già stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura di beni o servizi, quando si tratta di lavori che non necessitano di autorizzazioni in quanto rientranti nel regime di “edilizia libera”. In questo caso, si precisa che qualora non risultasse pagato alcun acconto per la data del 17 febbraio 2023, sarà comunque possibile attestare la data di inizio lavori o la data di inizio dell’accordo vincolante con una Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che dovrà essere sottoscritta da entrambe le parti.
  3. Risulti già presentata la richiesta del titolo abilitativo (per l’esecuzione dei lavori edilizi), in riferimento stavolta a determinate tipologie di interventi riguardanti l’acquisto o la nuova costruzione, quali:
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Cessione e Sconto ancora validi: tutti i casi non “toccati” dallo Stop

Ma non è finita qui. Esistono infatti anche dei casi per cui i divieti imposti dal Decreto Cessioni non devono essere considerati.

Si tratta di condizioni che sono state espressamente escluse dallo stop all’esercizio delle opzioni alternative e che, pertanto, non devono tener conto neanche della data del 17 febbraio 2023 in riferimento alla presentazione del titolo edilizio.

Ciò significa in particolare che è possibile esercitare le opzioni anche in riferimento a lavori ancora da avviare o da progettare, o per i quali non sia stato versato alcun compenso. In altre parole, anche se si stesse ancora partendo da zero con l’intera pratica.

È possibile, nello specifico, esercitare la cessione del credito o lo sconto in fattura ancora oggi in riferimento a:

  1. Tutti gli interventi agevolabili con Superbonus, o Bonus Casa diversi che ammettono le opzioni, se i beneficiari sono (già costituiti alla data del 17 febbraio 2023):
    • IACP (Istituti Autonomi di Case Popolari);
    • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
    • ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale), OdV (Organizzazioni di Volontariato), APS (Associazioni di Promozione Sociale).
  1. Tutti gli interventi (Superbonus e altri Bonus Casa) – a prescindere dalla tipologia di beneficiario – che riguardano immobili:
    • Danneggiati da eventi sismici dal 1° aprile 2009 in poi, in Comuni per i quali sia stato dichiarato lo Stato di emergenza;
    • Danneggiati dagli eventi metereologici verificatisi nella Regione Marche dal 15 settembre 2022, nei Comuni per i quali sia stato dichiarato lo Stato di emergenza.
  1. Gli interventi agevolabili con il Bonus Barriere Architettoniche nella misura del 75%, a prescindere dai beneficiari o dalla tipologia di immobili.

Leggi anche: “Bonus Barriere Architettoniche: sì anche per imprese su immobili strumentali



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TAGS: cessione del credito, sconto in fattura

Autore: Redazione Online

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