Il nostro Governo ha introdotto dei bonus fiscali allo scopo di fornire una sorta di cuscinetto ai settori produttivi maggiormente colpiti, tra cui c’è sicuramente quello delle costruzioni edili e tutto il suo indotto di conseguenza.
I bonus per il settore dell’edilizia: i decreti Aiuti e Aiuti-bis
L’ultimo triennio 2020-2022 è stato denso di difficoltà economiche per il nostro Paese. Alcune criticità erano ancora lo strascico della crisi iniziata nel 2008, poi la Pandemia Covid-19 scoppiata nel primo trimestre 2020 e la guerra Russia-Ucraina in corso da febbraio di quest’anno, hanno fatto il resto.
Il nostro Governo ha introdotto delle misure, si tratta di bonus fiscali, allo scopo di fornire una sorta di cuscinetto ai settori produttivi maggiormente colpiti, tra cui c’è sicuramente quello delle costruzioni edili e tutto il suo indotto di conseguenza.
Gli ultimi aggiornamenti in merito a questi interventi si trovano nel decreto Aiuti e decreto Aiuti-bis.
Il decreto Aiuti risale allo scorso mese di luglio. Il Decreto Aiuti-bis è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 21/09/2022.
Sommario
I testi di questi ultimi due decreti hanno introdotto importanti novità aventi lo scopo di far fronte alle problematiche sia delle imprese sia dei privati cittadini. Entrambi, infatti, si scontrano ogni giorno con il caro-energia e le difficoltà si sono acuite ulteriormente negli ultimi sette mesi, dall’inizio del conflitto tra Russia e Ucraina.
Infatti, sia Aiuti sia Aiuti-bis hanno implementato le misure atte a contrastare il continuo aumento dei costi di carburante, gas ed energia elettrica che, con un effetto-domino, ha impattato su tutti, imprese e famiglie.
Il notevole incremento del costo dell’energia e del carburante si è tradotto in continui rincari su tutti i beni, anche quelli di primaria necessità.
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Energia elettrica e gas non sono semplicemente diventati più cari. C’è anche un problema di approvvigionamento e l’Italia, come tutto il resto dell’Europa, deve affrontare il freddo dell’inverno.
Quindi, la priorità è assolutamente risparmiare. In particolare, per quanto concerne il riscaldamento, con questi decreti il Governo ha voluto dare un impulso al settore dell’edilizia rivolta all’efficientamento energetico degli edifici.
Advertisement - PubblicitàLa detrazione fiscale Irpef spettante al contribuente che sostiene spese per realizzare opere di ristrutturazione edilizia a scopo di efficientamento energetico della propria abitazione, in base al tipo di intervento realizzato, può essere nella misura del 50%, 65% o 110% della somma pagata per la ristrutturazione edilizia.
Il contribuente che sostiene le spese è colui che beneficia di tale detrazione Irpef in sede di presentazione della propria dichiarazione dei redditi l’anno seguente (i lavori di ristrutturazione edilizia pagati nel 2022, saranno inseriti nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2023).
Tale scomputo sulle imposte dovute, viene spalmato in dieci anni ovvero nelle prossime dieci dichiarazioni dei redditi.
Fa eccezione il il Superbonus del 110% che, per le spese sostenute nel 2020 e 2021, viene frazionato in cinque anni.
In alternativa a questo utilizzo diretto della detrazione Irpef in sede di liquidazione imposte nella dichiarazione dei redditi, i decreti Aiuti e Aiuti-bis prevedono altre possibilità di utilizzo.
Il contribuente può optare alternativamente per uno sconto sulla fattura del fornitore che ha eseguito le opere di efficientamento energetico. Il valore di tale riduzione è pari alla detrazione Irpef a cui si ha diritto. Il fornitore a sua volta recupera l’importo scontato nella sua fattura sotto forma di credito d’imposta.
I decreti prevedono, inoltre, la possibilità per il fornitore di cedere a sua volta tale credito.
Per manifestare la propria volontà di optare per la cessione del credito d’imposta derivante dallo sconto in fattura applicato dal fornitore, il contribuente dovrà trasmettere un’apposita Comunicazione di opzione all’Agenzia delle Entrate.
Cliccando su questo link, troverete il modello da utilizzare per esercitare l’opzione. Le istruzioni di compilazione si trovano qui.
Riepiloghiamo di seguito le tipologie di interventi che danno diritto ad esercitare questa opzione di cessione del credito d’imposta in luogo della detrazione Irpef diretta in dichiarazione dei redditi. Si tratta di :
La Circolare n. 33/E dell’Agenzia delle Entrate chiarisce degli aspetti molto importanti.
Vediamoli.
L’Agenzia delle Entrate ha stilato un elenco di parametri per la valutazione della sussistenza o meno del profilo della diligenza:
L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 33/E ha voluto fornire una linea guida dettagliata al contribuente in merito agli step da compiere per potersi definire meritevole di accedere alla detrazione Irpef, e di conseguenza di poter optare eventualmente per la cessione del credito scegliendo di ricevere lo sconto in fattura del fornitore.
Al tempo stesso, ha messo a disposizione dei cittadini e dei professionisti consulenti fiscali tutti gli strumenti per poter rimediare a errori, sia formali sia sostanziali, che pregiudicano totalmente oppure variano l’entità del bonus fiscale a cui il contribuente ha effettivamente diritto.
Ad esempio, il fatto di avere slittato il termine per la presentazione della domanda di opzione alla data di scadenza dell’invio della dichiarazione dei redditi 2021, cioè al 30 novembre p.v., dimostra, accanto alla doverosa rigidità nell’effettuazione dei controlli, la volontà di essere flessibili comprendendo le difficoltà incontrate a volte dai contribuenti e anche dai professionisti del settore di barcamenarsi tra scadenze, modulistica, codici, modalità di presentazione e così via.
Governo e Agenzia delle Entrate hanno voluto dare un segnale concreto di apertura per infondere fiducia ai contribuenti in questo clima di incertezza e difficoltà che si respira, soprattutto in quest’ultimo triennio.
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