Comprendere del tutto in che modo funzioni attualmente l’operazione di cessione del credito in riferimento all’usufrutto dei bonus edilizi non è semplice.
Comprendere del tutto in che modo funzioni attualmente l’operazione di cessione del credito in riferimento all’usufrutto dei bonus edilizi non è semplice.
Tante sono le domande e le problematiche alle quali vanno incontro contribuenti, imprese e istituti. Con una recente FAQ divulgata dalle Entrate e riportata su FiscoOggi, l’Agenzia ha fornito nuovi interessanti spunti che favoriscono una più semplice comprensione dell’argomento.
Vediamo come è quando è ammessa l’operazione di cessione del credito per la fruizione dei bonus edilizi, incluso il Superbonus 110%.
Sommario
Come sappiamo, in merito alla cessione del credito d’imposta, le nuove regole sono in vigore a partire dal 17 febbraio 2022. Possiamo dire che sia proprio attorno a questa data che ruotino le varie regole disposte, che oltretutto si differenziano anche a seconda della scelta tra cessione del credito e sconto in fattura.
Con l’entrata in vigore del DL n. 13 del 25 febbraio 2022, si è stabilito che, a partire dal 17 febbraio sarebbe stata consentita una sola operazione di cessione del credito “libera”, che il Fisco definisce “jolly”, e due ulteriori cessioni a favore solo di istituti abilitati.
In particolare, le due cessioni successive alla prima possono essere conseguite esclusivamente a favore di:
Questo meccanismo vale sia per chi sceglie di usufruire dei bonus casa tramite cessione del credito, sia per chi opta invece per lo sconto immediato in fattura.
Chiaramente però, come abbiamo spiegato nell’articolo “Cessione del Credito e Sconto in Fattura: opzioni divise da nuovi Codice Tributo”, con le nuove regole è necessario distinguere tra le due modalità la prima operazione di passaggio, che:
Come accennavamo prima però, le nuove disposizioni sono effettive per tutte le comunicazioni di cessione trasmesse all’Agenzia delle Entrate a partire dal 17 febbraio 2022.
Per quanto riguarda invece le comunicazioni effettuate entro il 16 febbraio 2022, viene spiegato che la disciplina da seguire è quella definita dal DL n. 4 del 27 gennaio 2022.
Qui, all’art. 28 comma 2, si stabilisce che i crediti che, prima del 17 febbraio, sono già stati oggetto di una prima operazione di cessione oppure hanno già usufruito dello sconto in fattura, potranno conseguire lo stesso meccanismo previsto per le nuove comunicazioni, ovvero:
Al comma 3 viene chiarito che saranno considerati nulli tutti i contratti che non rispettano i suddetti criteri.
Advertisement - PubblicitàChi invece ha effettuato la prima operazione “jolly” dal 17 febbraio in poi, potrà conseguire solo due ulteriori operazioni di cessione a favore di istituti abilitati.
Allo stesso modo, i crediti che, a partire dal 17 febbraio, sono interessati dall’operazione dello sconto in fattura, potranno poi essere oggetto di una cessione libera e di altre due cessioni “qualificate”.
Per quanto riguarda le operazioni di cessione del credito che sono successive alla prima (ovvero a quella jolly), sarà possibile quindi:
Ricordiamo che la Comunicazione 2022 dovrà essere inviata entro il 29 aprile.
Leggi anche: “Comunicazione Sconto in fattura e Cessione del credito: come si compila passo per passo”
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