Come sappiamo, il Bonus Energia e Gas concede un credito d’imposta per l’acquisto di prodotti energetici (energia elettrica e gas naturale), che può essere utilizzato in compensazione oppure mediante l’operazione di cessione del credito.
Con il Provvedimento Prot. n. 253445 del 30 giugno 2022, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate approva le modalità di attuazione relative appunto all’utilizzo del bonus energia e gas con la cessione del credito.
Anche qui, come accade con la cessione del credito legata al Superbonus 110%, è prevista la tracciabilità dei crediti al fine di contrastare le operazioni fraudolente.
Approfondiamo di seguito.
Sommario
La normativa che ha introdotto e che regolamenta il funzionamento del Bonus Energia e Gas è il DL n. 21 del 21 marzo 2022, così come modificato dalla Legge n. 51 del 20 maggio 2022.
La possibilità di utilizzare il credito mediante la cessione è prevista dall’art. 9 del decreto. Il Provvedimento del 30 giugno delle Entrate interessa l’utilizzo del credito in riferimento a tutti i vari ranghi del Bonus energia e gas, ovvero:
Tutti i crediti d’imposta di cui sopra, in alternativa all’utilizzo in compensazione con l’F24, possono essere ceduti sulla base delle modalità previste dal Provvedimento. Le vediamo di seguito.
Advertisement - PubblicitàCon il provvedimento delle Entrate viene chiarito da subito che le due modalità di utilizzo del credito devono essere intese in maniera alternativa l’una all’altra.
In altre parole, il credito utilizzato in compensazione non potrà essere poi ceduto. Allo stesso modo, se si opta per la cessione del credito (e la relativa Comunicazione non viene annullata o rifiutata), non sarà consentito poi utilizzare lo stesso credito in compensazione.
La compensazione del credito può avvenire in più soluzioni. Se si opta per la cessione invece, i crediti ottenuti potranno essere venduti esclusivamente per intero e, pertanto, non sarà ammesso il frazionamento.
Proprio come accade per la cessione del credito concessa con il Superbonus 110% e gli altri Bonus Casa, anche in questo caso è prevista la possibilità di effettuare un massimo di 3 cessioni dello stesso credito, di cui:
Sulla base delle modalità descritte, sono ammesse solo 3 operazioni di cessione per lo stesso credito, che sarà tracciato con codice univoco.
Dopodiché, i soggetti qualificati che hanno acquisito per ultimi il credito, avranno la possibilità di utilizzarlo esclusivamente in compensazione con l’F24, stavolta anche frazionandolo in più soluzioni.
Advertisement - PubblicitàChi sceglie di utilizzare il Bonus Energia e Gas mediante la cessione del credito, sarà tenuto ad inviare alle Entrate l’apposito Modello di Comunicazione mediante i canali telematici del Fisco.
La Comunicazione per la cessione del credito potrà essere inviata a partire dal 7 luglio 2022 e fino al 21 dicembre 2022.
In tutti i casi in cui si sceglie la cessione del credito, è obbligatoria la sottoscrizione del visto di conformità dei dati dichiarati. La Comunicazione, difatti, dovrà essere inviata dallo stesso soggetto che rilascia il visto.
Se la Comunicazione trasmessa dovesse contenere dati errati, sarà possibile, entro massimo il quinto giorno lavorativo successivo a quello dell’invio, annullare il modello e inviarne uno nuovo.
Esclusivamente nel caso in cui l’operazione di cessione dovesse essere rifiutata dal cessionario, a quel punto sarà possibile modificare il modello o trasmetterne uno nuovo anche successivamente ai 5 giorni lavorativi.
Chi sceglie di utilizzare il credito in compensazione, invece, potrà farlo in più soluzioni fino al termine ultimo del 31 dicembre 2022.
Qui è possibile consultare le istruzioni per la compilazione del Modello di Comunicazione per la cessione del credito.
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