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Cessione del Credito e Sconto in Fattura: opzioni divise da nuovi Codice Tributo

Viste le nuove limitazioni stabilite in merito alle operazioni di cessione, i nuovi Codici Tributo nascono al fine di creare una distinzione tra la scelta della cessione del credito e quella dello sconto in fattura in merito alla prima operazione di passaggio.

Cessione del Credito e Sconto in Fattura: opzioni divise da nuovi Codice TributoCessione del Credito e Sconto in Fattura: opzioni divise da nuovi Codice Tributo
Ultimo Aggiornamento:

Con la Risoluzione n. 12/E del 14 marzo 2022, l’Agenzia delle Entrate comunica l’assegnazione di nuovi Codice Tributo per l’esercizio delle opzioni alternative alla detrazione, la cessione del credito e lo sconto in fattura.

Viste le nuove limitazioni stabilite in merito alle operazioni di cessione, i nuovi Codice Tributo nascono al fine di creare una distinzione tra la scelta della cessione e quella dello sconto in fattura in merito alla prima operazione di passaggio. Ciò riguarda tutti i Bonus Casa che ammettono la scelta delle opzioni.

Spieghiamo meglio di seguito.

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Cessione del Credito e Sconto in Fattura: le nuove norme anti-frode

Riguardo alle nuove limitazioni, come sappiamo, da qualche mese a questa parte ci sono state diverse modifiche riguardanti l’utilizzo della cessione del credito. Alla fine si è deciso per l’applicazione della normativa stabilita da ultimo con il DL n. 13 del 25 febbraio 2022, che ha previsto per la prima volta una netta distinzione tra l’applicazione della cessione del credito e quella dello sconto in fattura.

Prima della scoperta delle numerose frodi riguardanti le detrazioni fiscali in ambito edile, infatti, sia la cessione che lo sconto potevano essere ceduti senza limiti a favore di istituti bancari, intermediari finanziari, fornitori e altri soggetti.

Ad oggi le cose sono cambiate. In particolare:

  1. Lo sconto in fattura funziona allo stesso modo di prima, ovvero viene applicato dalla ditta che esegue i lavori direttamente sulla fattura, in cambio della cessione del credito d’imposta da parte del beneficiario. L’impresa però, a differenza di come accadeva prima, può cederlo solo un’altra volta (anche frazionandolo), a favore di banche, enti abilitati, fornitori e altri soggetti. Dopodiché, saranno concesse solo due ulteriori cessioni (stavolta senza frazionamenti), solo a favore di:
    • Istituti bancari;
    • Intermediari finanziari iscritti all’albo;
    • Società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo;
    • Imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
  1. La cessione del credito non prevede il primo passaggio previsto dallo sconto in fattura, ma chiaramente opera allo stesso modo in seguito. Il beneficiario del credito d’imposta dunque compie una prima cessione “libera”, dopodiché il credito può essere ceduto solo altre due volte con le stesse modalità descritte sopra.

Oltre alle operazioni di cessione ammesse, in entrambi i casi l’alternativa di utilizzo del credito residuo è solo in compensazione con l’F24.

Leggi anche: “Comunicazione Cessione: chi la invia? Nuove regole dal 3 febbraio

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Nuovi Codici per distinguere “primo passaggio” opzioni

Le nuove regole hanno dunque fatto sì che, nelle operazioni di esercizio delle opzioni alternative, adesso il “primo passaggio” sia da considerare in maniera distinta a seconda dell’opzione che si sceglie.

Questo prima non accadeva per via del fatto che non era necessario distinguere il numero di operazioni, in quanto le cessioni concesse erano illimitate in entrambi i casi. Ad oggi invece ogni operazione dovrà essere facilmente e velocemente individuabile, ogni credito sarà tracciato da un codice e le operazioni consentite avranno dei limiti.

Per questo motivo, si è ritenuto anche che fosse utile creare una distinzione tra l’esercizio della cessione del credito e quello dello sconto in fattura anche in riferimento ai Codici Tributo.

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Codice Tributo per Prima Cessione del Credito e per Sconto in Fattura

I nuovi Codici Tributo sono i seguenti:

  1. 7701”: Cessione del Credito per interventi Superbonus 110% (Ecobonus 110%-Sismabonus 110%);
  2. 7702”: Cessione del Credito per:
  1. 7703”: Cessione del Credito per interventi Sismabonus tradizionale (50%-85%);
  2. 7704”: Cessione del Credito per installazione colonnine di ricarica con Ecobonus tradizionale;
  3. 7705”: Cessione del Credito per interventi Bonus Facciate;
  4. 7706”: Cessione del Credito per interventi Bonus Ristrutturazioni ammessi (vedi quali sono), ad eccezione di installazione impianto fotovoltaico (7702);
  5. 7707”: Cessione del Credito per interventi Bonus Barriere Architettoniche 2022;
  6. 7711”: Sconto in Fattura per interventi Superbonus 110% (Ecobonus 110%-Sismabonus 110%);
  7. 7712”: Sconto in Fattura per:
    • Interventi Ecobonus tradizionale (50%-85%), ad eccezione di installazione colonnine di ricarica;
    • Installazione impianto fotovoltaico con Bonus Ristrutturazioni;
  1. 7713”: Sconto in Fattura per interventi Sismabonus tradizionale (50%-85%);
  2. 7714”: Sconto in Fattura per installazione colonnine di ricarica con Ecobonus tradizionale;
  3. 7715”: Sconto in Fattura per interventi Bonus Facciate;
  4. 7716”: Sconto in Fattura per interventi Bonus Ristrutturazioni ammessi (vedi punto 6), ad eccezione di installazione impianto fotovoltaico (7712);
  5. 7717”: Sconto in Fattura per interventi Bonus Barriere Architettoniche 2022.

Leggi anche: “Bonus Ristrutturazioni: cessione/sconto anche per garage e posti auto

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Nuovi Codice Tributo: solo crediti dal 17 febbraio 2022

Attenzione, i suddetti Codici Tributo sono validi per i crediti maturati a partire dal 17 febbraio 2022.

Servono per inquadrare il “primo passaggio” di cui abbiamo parlato prima, ovvero per identificare:

  • La prima operazione di Cessione del Credito;
  • Lo Sconto in Fattura (che inevitabilmente è primo passaggio, perché poi diventa cessione del credito).

Sarà necessario utilizzare i suddetti Codici Tributo sia per l’utilizzo del credito in compensazione nell’F24, sia per l’individuazione delle operazioni nella “Piattaforma cessione crediti” dell’Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda le spese sostenute fino al 16 febbraio 2022, si dovranno invece utilizzare ancora i Codici Tributo indicati con la Risoluzione n. 83/E del 28 dicembre 2020.

Leggi anche: “Comunicazione Sconto in fattura e Cessione del credito: come si compila passo per passo



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TAGS: cessione del credito, codice tributo, codici tributo, sconto in fattura

Autore: Redazione Online

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