Viste le nuove limitazioni stabilite in merito alle operazioni di cessione, i nuovi Codici Tributo nascono al fine di creare una distinzione tra la scelta della cessione del credito e quella dello sconto in fattura in merito alla prima operazione di passaggio.
Con la Risoluzione n. 12/E del 14 marzo 2022, l’Agenzia delle Entrate comunica l’assegnazione di nuovi Codice Tributo per l’esercizio delle opzioni alternative alla detrazione, la cessione del credito e lo sconto in fattura.
Viste le nuove limitazioni stabilite in merito alle operazioni di cessione, i nuovi Codice Tributo nascono al fine di creare una distinzione tra la scelta della cessione e quella dello sconto in fattura in merito alla prima operazione di passaggio. Ciò riguarda tutti i Bonus Casa che ammettono la scelta delle opzioni.
Spieghiamo meglio di seguito.
Sommario
Riguardo alle nuove limitazioni, come sappiamo, da qualche mese a questa parte ci sono state diverse modifiche riguardanti l’utilizzo della cessione del credito. Alla fine si è deciso per l’applicazione della normativa stabilita da ultimo con il DL n. 13 del 25 febbraio 2022, che ha previsto per la prima volta una netta distinzione tra l’applicazione della cessione del credito e quella dello sconto in fattura.
Prima della scoperta delle numerose frodi riguardanti le detrazioni fiscali in ambito edile, infatti, sia la cessione che lo sconto potevano essere ceduti senza limiti a favore di istituti bancari, intermediari finanziari, fornitori e altri soggetti.
Ad oggi le cose sono cambiate. In particolare:
Oltre alle operazioni di cessione ammesse, in entrambi i casi l’alternativa di utilizzo del credito residuo è solo in compensazione con l’F24.
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Advertisement - PubblicitàLe nuove regole hanno dunque fatto sì che, nelle operazioni di esercizio delle opzioni alternative, adesso il “primo passaggio” sia da considerare in maniera distinta a seconda dell’opzione che si sceglie.
Questo prima non accadeva per via del fatto che non era necessario distinguere il numero di operazioni, in quanto le cessioni concesse erano illimitate in entrambi i casi. Ad oggi invece ogni operazione dovrà essere facilmente e velocemente individuabile, ogni credito sarà tracciato da un codice e le operazioni consentite avranno dei limiti.
Per questo motivo, si è ritenuto anche che fosse utile creare una distinzione tra l’esercizio della cessione del credito e quello dello sconto in fattura anche in riferimento ai Codici Tributo.
Advertisement - PubblicitàI nuovi Codici Tributo sono i seguenti:
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Advertisement - PubblicitàAttenzione, i suddetti Codici Tributo sono validi per i crediti maturati a partire dal 17 febbraio 2022.
Servono per inquadrare il “primo passaggio” di cui abbiamo parlato prima, ovvero per identificare:
Sarà necessario utilizzare i suddetti Codici Tributo sia per l’utilizzo del credito in compensazione nell’F24, sia per l’individuazione delle operazioni nella “Piattaforma cessione crediti” dell’Agenzia delle Entrate.
Per quanto riguarda le spese sostenute fino al 16 febbraio 2022, si dovranno invece utilizzare ancora i Codici Tributo indicati con la Risoluzione n. 83/E del 28 dicembre 2020.
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