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Cessione Credito e Sconto Fattura: modelli aggiornati, tutte le novità

Come avevamo annunciato con l’articolo “Bonus Casa: 4 febbraio aggiornamento delle procedure”, in data 3 febbraio 2022 è stato approvato il Provvedimento per aggiornare il modello standard per la Comunicazione della scelta delle opzioni alternative.

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Come avevamo annunciato con l’articolo “Bonus Casa: 4 febbraio aggiornamento delle procedure”, in data 3 febbraio 2022 è stato approvato il Provvedimento per aggiornare il modello standard per la Comunicazione della scelta delle opzioni alternative (Cessione del credito e Sconto in fattura).

Stiamo parlando appunto della Comunicazione da inviare alle Entrate, che risulta obbligatoria per ogni soggetto che intende avvalersi della possibilità di scegliere lo sconto in fattura o la cessione del credito in alternativa alla detrazione diretta.

La Comunicazione dev’essere trasmessa entro e non oltre il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese. Ad esempio, per gli interventi sostenuti nel corso del 2021, la scadenza è fissata al 16 marzo 2022.

Andiamo quindi a vedere che cosa è cambiato con le nuove disposizioni per l’utilizzo delle opzioni alternative.

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Cessione Credito e Sconto Fattura: aggiornamenti e ultime novità

Le opzioni alternative alla detrazione, ovvero la cessione del credito e lo sconto in fattura, sono state rese disponibili per la prima volta per il beneficio delle agevolazioni fiscali con il Decreto Rilancio.

La cessione del credito e lo sconto in fattura sono dunque nate per permettere a più soggetti possibili di usufruire del Superbonus 110%, ma non solo. Il maxi-incentivo infatti non è l’unico incentivo che ammette la scelta, ci sono anche: il Bonus Facciate, il Bonus Ristrutturazioni, il Sismabonus, il Sismabonus Acquisti, l’Ecobonus e il nuovo Bonus Barriere Architettoniche 2022.

Il modello necessario per trasmettere la Comunicazione tuttavia è stato aggiornato solo per quanto riguarda gli interventi Superbonus 110%. In sostanza il documento rimane lo stesso, ma è stata aggiunta la possibilità di dichiarare anche gli interventi rientranti nel regime di edilizia libera.

A questo proposito, dobbiamo ricordare che il Decreto Anti-Frode (oggi abrogato e inserito nel testo della Legge di Bilancio 2022), ha disposto l’obbligo della presentazione del visto di conformità per tutte le pratiche inerenti i bonus edilizi quando si sceglie di usufruirne tramite opzioni alternative.

Il visto di conformità è sempre obbligatorio, a prescindere dagli interventi eseguiti e dal loro valore economico, quando si intende beneficiare del Superbonus 110% o del Bonus Facciate.

Leggi anche: “Superbonus 110, Visto Conformità: chi può emetterlo, sanzioni

Per quanto riguarda invece gli altri bonus casa, anche qui il visto sarà obbligatorio per tutti i lavori, ad eccezione:

  • Di quelli condotti in regime di edilizia libera;
  • Di quelli che non superano il valore di 10.000 euro.

Attenzione, anche per questi soggetti, che saranno esentati dalla presentazione del visto di conformità, rimane comunque l’obbligo di trasmettere la Comunicazione per la scelta delle opzioni alternative.

Leggi anche: “Bonus Casa, Cessione e Sconto: chi invia la Comunicazione

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Superbonus 110%, cessione e sconto: nuovi modelli, scadenze

Le nuove disposizioni normative sono da rispettare per tutti i lavori conseguiti a partire dal 1° gennaio 2022.

Il nuovo modello da compilare e trasmettere per quanto riguarda le pratiche Superbonus 110% è appunto quello approvato con il Provvedimento del 3 febbraio 2022 e lo trovate qui.

Chiaramente, con il Modello principale, è stato aggiornato anche il documento riguardante le istruzioni per la compilazione, consultabile qui.

Ricordiamo infine che la possibilità di scegliere le opzioni alternative alla detrazione è stata prorogata fino al:

Leggi anche: “Superbonus 110%: nuove scadenze, tutte le modifiche 2022-2025



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TAGS: agenzia delle entrate, cessione credito, comunicazione superbonus, modello, sconto fattura

Autore: Redazione Online

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