Con l’avvicinarsi della stagione fiscale, molti contribuenti si trovano a fare i conti con benefici economici non richiesti durante l’anno. Tra questi spicca il bonus tredicesima, un’agevolazione introdotta dal Decreto Omnibus (art. 2-bis del DL n. 113/2024) destinata ai lavoratori dipendenti con determinati requisiti reddituali.

Ma cosa succede se, pur avendone diritto, non si è fatta richiesta al datore di lavoro? La buona notizia è che il bonus può essere recuperato attraverso la dichiarazione dei redditi, sia tramite il modello 730 che il modello Redditi Persone Fisiche.

Inoltre, anche quei contribuenti che non hanno un sostituto d’imposta – come i collaboratori familiari – hanno la possibilità di beneficiarne. Come funziona esattamente la compilazione? Quali dati bisogna controllare nella Certificazione Unica (CU)? E cosa accade in caso di bonus percepito senza averne diritto?

Se vuoi evitare errori o, peggio, dover restituire l’importo ricevuto, continua a leggere: trovi tutte le risposte ai tuoi dubbi nei prossimi paragrafi.

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Chi può recuperare il bonus tredicesima tramite la dichiarazione dei redditi

Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nelle recenti FAQ pubblicate sul sito ufficiale, il bonus tredicesima può essere richiesto in sede di dichiarazione dei redditi anche da chi non lo ha ricevuto in busta paga, pur avendone diritto.

Questo vale in particolare per:

  • lavoratori dipendenti che non hanno ricevuto il bonus per una mancata richiesta al datore di lavoro;
  • soggetti senza sostituto d’imposta, come ad esempio colf, badanti, collaboratori domestici o altri lavoratori in regimi particolari.

In entrambi i casi, per recuperare il bonus, è necessario compilare correttamente il rigo C14 del modello 730/2025 o il rigo RC14 del modello Redditi Persone Fisiche 2025, facendo attenzione ai dati contenuti nella Certificazione Unica (CU), in particolare ai punti 721 (reddito) e 726 (giorni lavorati).

L’Agenzia specifica che anche le annotazioni della CU o eventuali altre informazioni contrattuali possono essere utilizzate per attestare il diritto al bonus. Il contribuente, quindi, deve valutare attentamente la propria situazione e verificare di essere in possesso di tutti i requisiti necessari.

Leggi anche: Le novità dei modelli 730 e 770 per il 2025: bonus edili, aliquote e detrazioni

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Bonus già ricevuto: come dichiararlo correttamente per evitare problemi

Nel caso in cui il bonus tredicesima sia già stato erogato dal datore di lavoro, il contribuente deve comunque prestare attenzione alla dichiarazione dei redditi. Anche in questa situazione, va compilato il rigo C14 del modello 730/2025 o il rigo RC14 del modello Redditi Persone Fisiche 2025, utilizzando le informazioni contenute nella CU 2025.

Particolare attenzione va riservata alla colonna 7 del rigo, denominata “Restituzione Bonus per assenza requisiti”. Questa va barrata qualora si sia percepito il bonus senza soddisfare effettivamente i requisiti previsti dalla normativa. In questo caso, il contribuente è tenuto a restituire l’importo non spettante attraverso la dichiarazione, evitando così future contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Questa procedura garantisce la correttezza fiscale e aiuta a prevenire controlli o richieste di rimborso successivi. Meglio agire in fase di dichiarazione che trovarsi a dover restituire somme percepite erroneamente, magari con sanzioni.

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Cosa verificare nella dichiarazione precompilata: attenzione agli avvisi

Con l’introduzione della dichiarazione precompilata, molti dati vengono inseriti automaticamente dall’Agenzia delle Entrate, ma non per questo devono essere considerati definitivi senza ulteriori controlli. In merito al bonus tredicesima, l’Agenzia chiarisce che se il datore di lavoro ha effettivamente erogato il beneficio, i relativi dati saranno già presenti nel rigo C14 del modello 730/2025 o RC14 del modello Redditi Pf/2025, come indicato nella sezione specifica della Certificazione Unica 2025.

Tuttavia, se il datore di lavoro non ha versato il bonus ma ha compilato correttamente i campi 721 (reddito) e 726 (giorni lavorati) della CU, allora nella dichiarazione precompilata non sarà presente l’importo del bonus, ma comparirà un avviso nel foglio informativo.

Questo messaggio invita il contribuente a verificare i requisiti per valutare se può recuperare il bonus inserendolo manualmente nella dichiarazione.

Questo passaggio è fondamentale: non verificare l’avviso potrebbe significare perdere un diritto economico oppure incorrere in errori di compilazione. Per questo è sempre consigliabile leggere attentamente la precompilata, confrontarla con i dati della CU e, in caso di dubbi, rivolgersi a un CAF o a un professionista.