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Bonus Ristrutturazione in comodato d’uso: cosa accade a fine contratto?

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Ultimo Aggiornamento:

Il Bonus Ristrutturazione è uno tra i bonus casa che concedono maggiore versatilità per quanto riguarda la tipologia di interventi che si possono realizzare e le categorie di soggetti ammessi.

Nello specifico, l’incentivo consiste in una detrazione IRPEF pari al 50% per le spese che si conseguono fino al 31 dicembre 2024, con un limite di spesa pari a 96.000 euro.

I lavori edilizi possono essere realizzati su immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale (anche rurali) e sulle pertinenze dell’abitazione, nonché sulle parti comuni degli edifici condominiali.

Il Bonus Ristrutturazione può essere beneficiato mediante detrazione nella dichiarazione dei redditi, con recupero dell’importo spettante in 10 quote per un tempo di 10 anni. In alternativa alla detrazione, fino al 17 febbraio 2023 era possibile optare anche per l’utilizzo del credito mediante cessione o sconto in fattura.

Ad oggi, con l’entrata in vigore del “Decreto cessioni” (DL n. 11 del 16 febbraio 2023), le opzioni alternative restano disponibili solo in riferimento a determinati interventi.

Leggi anche: “Ripresa acquisto crediti d’imposta: novità importanti da Poste Italiane

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Bonus Ristrutturazione: i soggetti che ne hanno diritto

Hanno diritto a beneficiare del Bonus Ristrutturazione, di base, tutti i contribuenti soggetti al pagamento dell’IRPEF, che sono proprietari dell’immobile oggetto di interventi, oppure che ne detengono la disponibilità sulla base di un diritto reale di godimento.

Possono tuttavia beneficiare della detrazione, se sostengono le spese legate agli interventi agevolabili, tutti i seguenti soggetti:

  1. Proprietario o titolare di nuda proprietà;
  2. Titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, superficie);
  3. Titolare di un contratto di locazione o di comodato d’uso gratuito;
  4. Soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;
  5. Imprenditori individuali, solo per immobili abitativi;
  6. Società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice ed equiparati, nonché imprese familiari, solo per immobili abitativi;
  7. Familiari conviventi del proprietario o detentore dell’immobile, tra:
    • Coniuge, componente dell’unione civile, convivente di fatto;
    • Parenti entro il terzo grado;
    • Parenti acquisiti entro il secondo grado.
  1. Coniuge separato a cui è stato assegnato l’immobile di proprietà dell’altro coniuge;
  2. Il promissario acquirente, in caso di Bonus Ristrutturazione per acquisti.

Leggi anche: “Bonus Ristrutturazione: tutti gli interventi possibili, Guida completa

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Inquilino beneficiario si trasferisce: cosa accade alle rate residue?

Come abbiamo visto, il Bonus Ristrutturazione prevede che la detrazione spetti anche a favore dei soggetti che detengono la disponibilità dell’immobile sulla base di un contratto di locazione o di comodato d’uso gratuito.

A questo proposito, di recente un contribuente ha scritto alla posta di FiscoOggi domandando quanto segue:

Su un immobile che avevo in comodato ho eseguito dei lavori di ristrutturazione e sto usufruendo anche del bonus mobili. Avendo comprato la mia prima casa, se lascio l’immobile in comodato perdo le detrazioni residue?

Come specificato dal contribuente, i soggetti che hanno diritto alla detrazione per il Bonus Ristrutturazione – nonché quelli che eseguono interventi agevolabili con il Sismabonus o il Superbonus – acquisiscono il diritto di beneficiare anche del Bonus per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici nuovi. Per approfondire, leggi: “Bonus Mobili: quali interventi sbloccano l’accesso alla detrazione?

Nel caso prospettato, il soggetto afferma di aver sostenuto le spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia di un immobile che detiene in qualità di comodatario, e di stare usufruendo dei benefici in detrazione.

Avendo acquistato la prima casa, e quindi in prospettiva di un trasferimento dall’immobile che è stato oggetto di interventi edilizi, il contribuente chiede se c’è il pericolo di perdere le rate residue che restano da fruire.

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Bonus Ristrutturazione: rate residue rimangono all’inquilino anche post-contratto

Abbiamo già trattato l’argomento in passato in riferimento sempre ad un soggetto che risultava titolare dell’immobile in base ad un contratto di comodato d’uso. Per approfondire, leggi: “Bonus Ristrutturazione: sì all’inquilino anche se si trasferisce

Nel caso in cui l’affittuario o il comodatario stessero beneficiando in detrazione di agevolazioni legate alla realizzazione di interventi edilizi sull’immobile, avranno diritto a continuare a fruirne anche se si dovessero trasferire prima di concludere la fruizione di tutte le rate.

In questo caso, infatti, l’inquilino che si trasferisce continua a beneficiare delle quote spettanti fino alla fine, anche qualora dovesse trasferirsi e, quindi, non avesse più la disponibilità materiale dell’immobile.

Ricordiamo inoltre che, anche qualora l’inquilino volesse trasferire le rate residue di detrazione a favore del proprietario o di un eventuale nuovo titolare di locazione o comodato, la normativa non consente questa opzione.

Il contribuente dovrà dunque continuare a beneficiare personalmente del bonus ristrutturazione anche in seguito al trasferimento, altrimenti le quote rimanenti andrebbero perdute.

Il Fisco fa presente che lo stesso ragionamento si applica anche alla detrazione del Bonus Mobili, sempre usufruibile in 10 anni, della quale il soggetto afferma di beneficiare.

Non c’è dunque alcun pericolo di perdere le rate residue di detrazione per i locatari e i comodatari che hanno sostenuto le spese necessarie per gli interventi agevolabili, e che provvedono a trasferirsi in un nuovo immobile prima di concludere la fruizione.

Leggi anche: “Trasferimento rate detrazione: sì a eredi locatari e comodanti



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TAGS: Bonus Ristrutturazione

Autore: Redazione Online

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