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Bonus Ristrutturazione: eliminazione barriere anche senza disabili

Il Bonus Ristrutturazione concede la possibilità di usufruire di una detrazione con aliquota al 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio.

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Il Bonus Ristrutturazione concede la possibilità di usufruire di una detrazione con aliquota al 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio.

Tra i lavori ammissibili ci sono anche quelli volti all’abbattimento delle barriere architettoniche, che sono conseguibili anche nel caso in cui nell’edificio non abiti una persona disabile o anziana.

Si tratta di un punto che è stato spiegato più volte per via dei dubbi sorti in merito alla normativa sul Bonus Ristrutturazione, e in seguito poi anche all’integrazione degli interventi volti all’abbattimento delle barriere come lavori ammissibili al Superbonus 110%.

Facciamo chiarezza di seguito.

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Bonus Ristrutturazione: chiarimenti art. 16-bis del TUIR

Gli interventi volti all’abbattimento delle barriere architettoniche rientrano da sempre tra quelli ammissibili al Bonus Ristrutturazione.

La normativa che regolamenta l’incentivo (art. 16-bis del TUIR) però stabilisce espressamente che sono ammessi gli interventi:

finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi per oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità”.

Col tempo tantissimi contribuenti (tra cui uno di recente su FiscoOggi) hanno chiesto maggiori chiarimenti a riguardo. In base a come è formulata la normativa infatti, ci si chiedeva se la detrazione fosse riferibile solo agli edifici e alle unità abitate da persone disabili.

In realtà il punto è stato chiarito più volte dall’Agenzia delle Entrate, da ultimo con la Circolare n. 7/E del 25 giugno 2021, dove si spiega appunto che:

La detrazione spetta anche se l’intervento, finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche, è effettuato in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto di lavori.

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Superbonus per abbattimento barriere: chiarimenti Manovra 2021

Un episodio simile è accaduto anche con il Superbonus 110%, sempre in riferimento ai lavori volti alle barriere architettoniche.

Difatti, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche sono considerati ammissibili anche al Superbonus 110%. Si tratta però di interventi trainaTI, e quindi validi dunque solo se eseguiti congiuntamente ad almeno un intervento trainaNTE.

I lavori mirati all’abbattimento delle barriere architettoniche possono essere ammessi al maxi-incentivo solo per le spese sostenute nel 2021 perché:

  1. Quando il Superbonus 110% è entrato in vigore (1° luglio 2020) questi lavori non erano tra quelli inclusi;
  2. Gli interventi volti all’abbattimento delle barriere sono stati inclusi al Superbonus 110% con la Legge di Bilancio 2021, e quindi sono validi per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021;
  3. Con la Legge di Bilancio 2022 è nato un nuovo incentivo con aliquota al 75% (Bonus Barriere Architettoniche 2022) destinato esclusivamente a questa tipologia di interventi, che quindi sono stati nuovamente esclusi dal Superbonus 110% a partire dal 1° gennaio 2022.

Proprio quando gli interventi volti all’eliminazione delle barriere furono introdotti tra quelli ammissibili al Superbonus 110% con la Legge di Bilancio 2021, la normativa citava che questi lavori sarebbero stati ammessi “anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni”.

Anche qui, la frase fece nascere parecchi dubbi in merito a quale fosse la destinazione della detrazione.

Il tutto fu poi spiegato con la risposta all’interrogazione in Commissione Finanze, n. 5-05839 del 29 aprile 2021, dove venne chiarito:

Si ritiene che la presenza, nell’edificio oggetto degli interventi, di «persone di età superiore a sessantacinque anni», sia, in ogni caso, irrilevante ai fini dell’applicazione del beneficio, atteso che […] la detrazione di cui al citato articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir spetta per le spese sostenute per gli interventi che presentano le caratteristiche previste dalla specifica normativa di settore applicabile ai fini dell’eliminazione delle barriere architettoniche, anche in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto degli interventi.

Subito dopo si ribadisce infatti che la detrazione spetta qualora l’intervento soddisfi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale n. 236 del 14 giugno 1989, “a prescindere dalla sussistenza di ulteriori requisiti, quali, tra gli altri, la presenza nell’immobile o nell’edificio di persone di età superiore a sessantacinque anni. Il medesimo principio è applicabile anche ai fini del Superbonus”.

Per approfondire leggi: “Superbonus per abbattimento barriere: tutto quello che devi sapere”.



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TAGS: barriere architettoniche, Bonus Ristrutturazione, bonus ristrutturazioni, Superbonus

Autore: Redazione Online

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