L’Agenzia delle Entrate fornisce un’ampia panoramica sul funzionamento del contributo straordinario contro il caro bollette a favore delle imprese. Si tratta qui in particolare del Bonus dedicato alle Imprese Energivore.
Con la Circolare n. 25/E dell’11 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate fornisce un’ampia panoramica sul funzionamento del contributo straordinario contro il caro bollette a favore delle imprese.
Si tratta qui in particolare del Bonus dedicato alle Imprese Energivore (ovvero a forte consumo di energia elettrica), e a quelle non energivore, in riferimento sia al primo trimestre che al secondo trimestre 2022.
Ricordiamo che il credito d’imposta per l’acquisto della componente elettrica è fruibile:
La nuova Circolare del Fisco mira a spiegare gli aspetti più complessi riguardanti tale forma d’incentivazione, facendo riferimento stavolta ai vari quesiti posti dalle imprese.
Li vediamo di seguito.
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Sommario
I primi quesiti in merito al funzionamento del Bonus Imprese Energivore e non trattano il tema dei requisiti soggettivi ed oggettivi che devono essere obbligatoriamente rispettati per accedere all’agevolazione.
In particolare, il punto 1.1 recante “Iscrizione nell’elenco delle imprese energivore con la sessione suppletiva”, tratta di quei casi in cui l’impresa risulta iscritta all’elenco delle aziende energivore solo a partire dal 2022.
Queste imprese rientrano appunto tra quelle aggiunte mediante “sessione suppletiva” e possono richiedere l’attribuzione della classe di agevolazione solo a partire da febbraio 2022.
Ebbene, un’impresa chiede qui se in questi casi sia possibile usufruire del credito d’imposta anche per le spese per l’acquisto dell’energia elettrica sostenute nel mese di gennaio 2022.
Il Fisco spiega che la sessione suppletiva:
“consente, ai soggetti che non rispettino il termine perentorio previsto per la presentazione delle dichiarazioni da parte delle imprese “energivore”, di richiedere comunque entro i primi mesi dell’anno l’attribuzione della classe di agevolazione”.
Tale attribuzione, si spiega, è relativa agli oneri generali di sistema. La data del 1° febbraio, per l’appunto, rileva solo ai fini della decorrenza dell’agevolazione sugli oneri generali, mentre non si riferisce ai mesi di spettanza dell’agevolazione.
La risposta dunque è sì, le imprese energivore iscritte all’elenco mediante sessione suppletiva possono richiedere il credito d’imposta anche per le spese sostenute nel mese di gennaio 2022.
Advertisement - PubblicitàAl Punto 2 si tratta invece di “CREDITI D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA: REQUISITI OGGETTIVI”.
Qui sono elencati diversi quesiti che vanno a specificare meglio alcuni casi riguardanti la fruizione del credito d’imposta.
Al primo punto si domanda al Fisco se il costo delle garanzie di origine per la fornitura di energia rinnovabile si debba considerare sia in sede di verifica dei requisiti di accesso, sia al momento del calcolo effettivo del credito d’imposta spettante.
La GO (Garanzia di Origine) è una certificazione elettronica utile ad attestare che le fonti utilizzate derivino effettivamente da energia rinnovabile, mediante il rilascio della qualificazione IGO.
Il Fisco ritiene che il costo relativo al rilascio delle garanzie di origine debba essere ricompreso in quello della componente energia elettrica, anche nel caso in cui tale costo sia riportato in una voce separata nella fattura.
I costi sostenuti per il rilascio delle GO devono pertanto essere conteggiati sia in sede di verifica dei requisiti, sia al momento del calcolo del credito d’imposta.
Advertisement - PubblicitàIl punto 2.2 parla del Bonus Imprese Energivore in riferimento alle imprese diverse da quelle energivore.
In particolare, si chiedono chiarimenti in merito al requisito che richiede che le imprese non energivore, per ottenere il credito in riferimento al consumo del secondo trimestre 2022, debbano dimostrare di aver subìto un aumento minimo del 30% dei costi per l’acquisto della componente energetica.
La percentuale del 30% si calcola confrontando i prezzi medi per kWh sostenuti nel primo trimestre 2022 con quelli sostenuti nello stesso trimestre del 2019.
Si fa presente qui che, come prospettato dal richiedente, per il calcolo del costo medio per kWh si deve tener conto del rapporto tra il totale della componente energia elettrica ed il consumo effettivo sostenuto nel trimestre.
Il totale della componente energia elettrica viene ricavato considerando il prezzo, le perdite, la commercializzazione e il dispacciamento. Ciò anche nel caso in cui tali componenti non siano indicate in maniera distinta.
Il punto 2.3 tratta sempre del confronto tra il primo trimestre 2022 e quello relativo al 2019, in riferimento stavolta ai cosiddetti clienti “multisito”, ovvero composti da più utenze.
Un’impresa chiede qui se le utenze in questi casi debbano essere considerate complessivamente oppure se si debba fare il confronto utenza per utenza.
Il Fisco chiarisce che il confronto dovrà essere fatto considerando le utenze in maniera complessiva.
Al punto 2.4 invece un’impresa chiede conferma del fatto che l’IVA applicata sul totale della componente energia non debba essere considerata ai fini del calcolo dell’incremento del 30%, ma debba essere considerata in riferimento alla spesa sostenuta per l’acquisto.
L’Agenzia chiarisce che in nessuno dei due casi si dovrà considerare l’IVA, né le altre eventuali imposte. Entrambi i calcoli andranno fatti in riferimento al valore netto della componente energia.
Advertisement - PubblicitàIl focus sugli aspetti più tecnici del Bonus Imprese energivore e non, continua al punto 2.5, sempre in riferimento al calcolo del costo medio per kWh richiesto alle imprese non energivore.
Il quesito si concentra qui sul dispacciamento, ovvero l’attività che monitora i flussi energetici sulla rete e l’equilibrio tra domanda e offerta.
In particolare, si chiede se per il calcolo del dispacciamento si debba tener conto dei dati aggiornati trimestralmente dall’ente ARERA, oppure se sia possibile considerare semplicemente il costo stabilito nel contratto con il fornitore.
Il Fisco chiarisce che per il calcolo del dispacciamento si dovrà tener presente il prezzo effettivo applicato dal fornitore e non i dati di ARERA. La voce relativa al dispacciamento potrà essere distinta in fattura oppure considerata complessivamente al costo della componente energia.
Nel quesito successivo, punto 2.6, si parla del bonus in riferimento alla cosiddetta agevolazione ASOS. Quest’ultima viene concessa alle imprese energivore che utilizzano energia derivante da fonti rinnovabili e di cogenerazione, e consiste in una riduzione degli oneri generali di sistema.
Un’impresa chiede al Fisco se l’agevolazione ASOS debba essere ricompresa tra i “sussidi” in base ai quali viene calcolata la spesa per l’accesso al bonus imprese energivore.
La risposta è no. L’agevolazione ASOS si riferisce esclusivamente agli oneri generali di sistema, mentre i sussidi che devono essere considerati ai fini dell’accesso al Bonus Energia sono solo quelli riferibili alle spese direttamente legate alla componente energia elettrica, e quelle strettamente connesse all’acquisto della stessa.
Advertisement - PubblicitàAncora, si torna a parlare di sussidi e imposte anche al punto 2.7. In particolare:
“Si chiede di chiarire come considerare imposte e sussidi ai fini del calcolo del costo medio e dei crediti d’imposta energetici.”
Il Fisco fa presente quanto previsto dalla normativa, ovvero che ai fini del calcolo del costo medio, i costi per kWh per la componente energia debbano essere considerati al netto sia di imposte che sussidi.
Questo significa che il confronto tra i costi medi dei due primi trimestri (2019 e 2022), va fatto tenendo conto solo dei costi relativi alla componente energetica, e non di quelli eventualmente sostenuti per il pagamento di imposte o di quelli eventualmente ricevuti sotto forma di sussidi.
Anche in riferimento alla determinazione della base imponibile per il calcolo del credito d’imposta spettante, le imposte versate e i sussidi ottenuti non dovranno essere considerati.
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Advertisement - PubblicitàLa parte 3 della Circolare n. 25/E delle Entrate è incentrata invece sul calcolo del credito d’imposta spettante con il Bonus Imprese Energivore e non.
Nel primo quesito si chiede se sia possibile utilizzare in compensazione il credito maturato su base mensile, invece che attendere la fine del trimestre di riferimento.
In particolare, l’impresa vorrebbe utilizzare il valore del prezzo unico nazionale relativo ai mesi precedenti la dichiarazione e l’autoconsumo, per andare poi a conguaglio alla fine del trimestre.
L’Agenzia ritiene che in questo caso specifico si debba attendere la fine del trimestre, in quanto “la media del prezzo unico dell’energia elettrica relativa al secondo trimestre 2022 costituisce un dato determinabile solo alla fine del trimestre di riferimento”.
La seconda domanda, punto 3.2, tratta di un’impresa dotata di più contatori di energia elettrica, alcuni di potenza inferiore e alcuni di potenza superiore ai 16,5 kW.
In questi casi il calcolo della media di riferimento e del credito d’imposta spettante vengono fatti tenendo conto di tutta la società in maniera complessiva oppure di ogni POD singolarmente?
Per quanto riguarda la media di riferimento, il Fisco afferma che nel calcolo si debbano considerare tutte le spese sostenute dalla società cumulativamente nei trimestri di riferimento.
In merito invece al calcolo del credito d’imposta sono possibili entrambe le opzioni. Il credito potrà essere determinato anche sulla base di ogni singola fattura.
Requisito essenziale nei casi in cui sono presenti più contatori di energia, è che almeno uno di questi disponga di potenza pari o superiore a 16,5 kW.
Al punto 3.3 si parla invece di “Vendita di energia elettrica senza ricorso alla rete pubblica”.
Si chiede al Fisco se sia possibile accedere all’agevolazione Bonus imprese energivore e non per le fatture relative all’acquisto di energia elettrica effettuata senza passare dalla rete pubblica.
L’Agenzia fa presente che la normativa in questione non prevede che la compravendita debba avvenire obbligatoriamente mediante rete pubblica. Saranno quindi considerate valide le fatture pervenute dai soggetti produttori di energia privati.
Advertisement - PubblicitàIl punto 3.4 fornisce maggiori informazioni per quanto riguarda la documentazione obbligatoria ai fini dell’accesso al credito d’imposta.
Con particolare riferimento al periodo della normativa che cita “Alle imprese che soddisfano i requisiti sopra esposti (soggettivo e oggettivo) e che siano in possesso della relativa documentazione certificativa spetta un credito d’imposta …”, si chiede quale sia la “documentazione certificativa” da presentare.
Il Fisco chiarisce che si tratta di tutta quella documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per l’accesso all’agevolazione, nonché a provare che il calcolo del credito d’imposta sia corretto.
Nello specifico:
Anche al punto 3.5 si chiedono maggiori chiarimenti in riferimento all’utilizzo delle fatture come documenti probatori dei requisiti e del credito spettante.
In particolare, l’impresa vorrebbe sapere se, in caso di fatture elettroniche, sia possibile comprovare le spese mediante fatture di cortesia.
L’Agenzia ammette la possibilità di utilizzare le fatture di cortesia, a patto che queste siano indiscutibilmente e inequivocabilmente assimilabili alla fattura elettronica di riferimento.
Advertisement - PubblicitàAl punto successivo si domanda invece se, in caso si possieda una fattura contenente sia consumi reali riferibili ai mesi di aprile e maggio 2022, sia consumi stimati riferibili al mese di giugno 2022, sia possibile calcolare il credito in riferimento a questi consumi (reali e stimati), per poi procedere con la compensazione del credito restante relativo a giugno 2022 successivamente.
La risposta è sì. È possibile calcolare il credito d’imposta spettante e compensarlo in riferimento a due soli mesi, senza dover attendere la fine del trimestre. Si fa presente tuttavia che possono essere considerati esclusivamente i consumi reali e non quelli stimati.
L’impresa potrà pertanto compensare inizialmente solo i consumi effettivi di aprile e maggio 2022, se in possesso delle relative fatture. Per le spese relative a giugno 2022 invece, sarà necessario attendere i dati relativi ai consumi reali.
Nel punto 3.7, la domanda è relativa sempre ai consumi reali. In particolare ci si chiede se, nel caso in cui il fornitore emetta fattura sulla base dei dati reali dopo il 31 dicembre 2022, in che modo l’impresa possa calcolare il credito d’imposta spettante.
La risposta delle Entrate stavolta è secca e concisa. Non è possibile, ai fini dell’accesso all’agevolazione, tenere conto delle fatture emesse dopo la data del 31 dicembre 2022.
Advertisement - PubblicitàLa parte quarta della Circolare comprende un solo quesito, che tratta del bonus imprese energetiche in riferimento alla cedibilità del credito d’imposta maturato.
L’impresa chiede in che modo sia possibile fruire del credito d’imposta maturato e che cosa si intenda per “utilizzo del credito solo per intero”.
Il Fisco spiega che “per intero” vuol dire che non è possibile cedere parzialmente (in più volte) il credito maturato. Questo significa che, per poter cedere il credito in riferimento all’intero trimestre, bisognerà attendere il calcolo del credito a fine trimestre.
Nel caso in cui invece si scelga di optare per la cessione, prima della fine del trimestre o in riferimento a una sola o ad alcune fatture, non sarà possibile poi cedere il restante credito, che potrà essere utilizzato solo in compensazione.
Per saperne di più, leggi: “Cessione Credito Energia e Gas: dal 7 luglio le Comunicazioni, come si procede”
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