Il Bonus Imprese Energivore 2022, che concede un credito d’imposta pari al 20% per le imprese a forte consumo di energia elettrica, è pronto ad entrare in vigore.
Con il Comunicato Stampa del 21 marzo 2022, l’Agenzia delle Entrate divulga quanto stabilito con la Risoluzione n. 13/E, sempre del 21 marzo, con la quale si istituisce il Codice Tributo per l’utilizzo del credito per l’energia acquistata nel primo trimestre del 2022.
Vediamo tutto quello che c’è da sapere sul Bonus Imprese Energivore 2022.
Advertisement - PubblicitàIl Bonus Imprese Energivore per il 2022 è regolamentato dall’art. 15 del Decreto Sostegni TER (DL n. 4 del 27 gennaio 2022), convertito dalla Legge n. 25 del 28 marzo 2022.
Tuttavia non si tratta di un incentivo di nuova invenzione, difatti i requisiti che le imprese devono rispettare per accedere all’agevolazione sono quelli descritti all’art. 3 del decreto Mise del 21 dicembre 2017.
In particolare, il credito spetta alle imprese che presentano un consumo medio di energia elettrica pari ad almeno 1 GWh all’anno, e che soddisfano uno dei seguenti requisiti:
Attenzione però, perché per accedere al Bonus imprese energivore 2022 è necessario soddisfare anche un altro criterio. Il resoconto dell’energia consumata nel primo trimestre 2022, sarà calcolata difatti sulla base delle media dei costi relativi all’ultimo trimestre 2021.
In sostanza, l’agevolazione spetta esclusivamente nel caso in cui la media dei costi per kWh dell’energia elettrica relativi agli ultimi 3 mesi del 2021 risulta essere superiore almeno del 30% rispetto ai costi relativi all’ultimo trimestre dell’anno 2019.
Advertisement - PubblicitàIl Bonus Imprese Energivore 2022 consiste appunto nella concessione di un credito d’imposta del valore pari al 20% al fine di sostenere l’aumento dei costi relativi all’energia elettrica.
Le imprese beneficiarie potranno utilizzare il credito esclusivamente in compensazione con l’F24. Il credito non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP.
Il credito d’imposta del 20% a favore delle imprese ad altro consumo di energia elettrica è cumulabile con altre agevolazioni che hanno per oggetto gli stessi costi, purché non si vada a superare il costo effettivamente sostenuto dall’impresa.
Con la Risoluzione n. 13/E è inoltre stato istituito il Codice Tributo relativo all’agevolazione, che sarà “6960”.
Il Codice dovrà essere appositamente trascritto nell’F24 all’interno della sezione Erario, e in particolare nella colonna “importi a credito compensati”.
Qualora si debba procedere invece al riversamento del credito indebitamente utilizzato, lo stesso Codice dovrà essere trascritto nella colonna “importi a debito versati”.
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