Il Bonus Gas viene concesso a favore delle imprese gasivore e non gasivore che rispettano determinati requisiti. Spetta in misura differente a seconda della categoria di appartenenza e del periodo di riferimento.
L’agevolazione è stata estesa dalla Legge di Bilancio 2022 anche in riferimento al 1° trimestre 2023 (approfondisci qui).
Di recente l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il Bonus Gas non spetta se l’impresa richiedente non dovesse essere l’intestataria delle bollette. È obbligatorio tra l’altro, per accedere all’incentivo, che l’impresa faccia un impiego diretto del gas naturale.
Approfondiamo di seguito.
Advertisement - PubblicitàIl caso di cui parliamo è stato trattato di recente dal Fisco nella risposta ad interpello n. 259 del 21 marzo 2023.
L’istante è una società che rappresenta come, nell’esercizio della sua attività industriale e produttiva, utilizzi fonti energetiche diverse dal gas naturale, in quanto l’impiego dello stesso risulterebbe troppo oneroso. Per lo stesso motivo, la società fa sapere che non utilizza energia elettrica per la produzione di calore.
Al posto del gas naturale e dell’energia elettrica, l’istante dichiara di utilizzare invece l’energia termica, che viene acquistata sotto forma di vapore. Nello specifico:
Fa sapere di acquistare l’energia termica sotto forma di vapore da una seconda società, partecipata dalla stessa società istante, che si occupa di produrre l’energia termica mediante l’impiego di gas naturale, che acquista da altre entità esterne al gruppo.
L’istante dichiara che nel contratto sottoscritto con la seconda società, il prezzo di vendita dell’energia termica che acquista è indicizzato al prezzo del gas.
Chiede pertanto chiarimenti in merito alla possibilità, per le imprese non gasivore, di usufruire dei crediti d’imposta di cui al Bonus Gas, anche se l’impresa dovesse impiegare energia termica come fonte di calore al posto del gas naturale.
Ciò tenendo conto del fatto che comunque, in questo caso, l’energia termica viene prodotta dal gas naturale, e che il prezzo della stessa è indicizzato al prezzo del gas.
Nel caso in cui il primo quesito dia una risposta affermativa, chiede poi se per determinare il credito d’imposta si debbano moltiplicare i quantitativi di energia termica effettivamente consumati dalla società istante per i prezzi del gas naturale effettivamente pagati dalla seconda società. E non, invece, per i costi effettivamente sostenuti dalla stessa società istante per l’acquisto dell’energia termica, che risulterebbero molto maggiori.
Advertisement - PubblicitàOgni tesi proposta dalla società istante è stata purtroppo ritenuta inammissibile dall’Agenzia delle Entrate.
Si fa presente, infatti, che la disposizione normativa che regolamenta il beneficio del Bonus gas a favore delle imprese non gasivore, è molto chiaro in merito alla spettanza dei crediti d’imposta.
Nello specifico, il DL n. 21 del 21 marzo 2022, all’art 4 prevede che:
“Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale […] è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, […] qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022 […], abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.”
Qui viene specificato espressamente che il credito d’imposta spetta alle imprese non gasivore che acquistano e che utilizzano il gas naturale direttamente.
I consumi e i costi legati all’energia termica – sebbene questa venga prodotta mediante l’utilizzo di gas naturale – non rientrano tra le spese agevolabili dall’incentivo che danno diritto al credito d’imposta.
Tra l’altro, per poter beneficiare del Bonus Gas, l’Agenzia delle Entrate specifica che l’impresa richiedente deve risultare intestataria dei POD e dei PDR che risultano sulla bolletta, e che sono legati alla fornitura del gas.
In questo caso specifico, si fa presente, la società istante non risulta impiegare direttamente il gas naturale per lo svolgimento delle proprie attività.
Non risulta inoltre essere intestataria del contratto stipulato con l’utenza che fornisce il gas naturale, in quanto è la seconda società ad acquistare direttamente il gas naturale, per poi rivenderlo, sotto forma di energia termica, alla società istante.
Per i motivi spiegati, il Fisco ritiene che l’istante non possa usufruire del Bonus Gas a favore delle imprese non gasivore.
Leggi anche: “Bonus Energia e Gas: ammessi usi termoelettrici, ecco quando”
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