I crediti d’imposta concessi nell’ottica del Bonus Energia e Gas sono dedicati alle imprese energivore, a quelle non energivore, a quelle gasivore e a quelle non gasivore.
I crediti d’imposta concessi nell’ottica del Bonus Energia e Gas sono dedicati alle imprese energivore, a quelle non energivore, a quelle gasivore e a quelle non gasivore.
L’agevolazione è stata introdotta per la prima volta con il Decreto Sostegni TER (DL n. 4 del 27 gennaio 2022). Successivamente è stata rinnovata ed estesa più volte, sempre al fine di contenere l’incremento dei prezzi energetici dovuto alla guerra in Ucraina.
I crediti vengono attribuiti con percentuali differenti in base alla tipologia di impresa e ai diversi trimestri di fruizione. L’agevolazione è valida per le spese conseguite nel corso di tutto il 2022, e attualmente è stata estesa anche al primo trimestre 2023 dalla nuova Legge di Bilancio.
Ma quand’è che un’impresa può essere considerata “gasivora”, e quindi a forte consumo di gas naturale? Di seguito vediamo tutti i requisiti obbligatori.
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Sommario
L’Agenzia delle Entrate ha trattato di recente il tema nella risposta ad interpello n. 18 del 13 gennaio 2023, in cui una società chiede chiarimenti in merito all’applicazione dei crediti derivanti da Bonus Energia e Gas.
Nello specifico, la società rappresenta di operare prevalentemente nell’ambito commerciale, perché si occupa di acquisto e rivendita di prodotti, ma di essere attiva in misura minore anche nell’ambito della produzione, in quanto provvede alla fabbricazione di alcuni degli articoli che vende.
L’istante afferma di svolgere le due differenti attività sulla base di tre diversi codici ATECO, uno dedicato all’attività commerciale e gli altri 2 dedicati alla produzione.
Chiede quindi al Fisco maggiori chiarimenti ai fini del corretto inquadramento della società nell’ambito delle imprese a forte consumo di gas naturale (“gasivore”), nonché ai fini della corretta applicazione del credito d’imposta.
Advertisement - PubblicitàL’Agenzia delle Entrate fa presente che la definizione di imprese “gasivore” è stata integrata alla normativa in seguito alla conversione in Legge del suddetto decreto.
In particolare, l’art. 15.1, al comma 2 stabilisce che:
“[…] è impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all’allegato 1 (pag. da 12 a 17) al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, […] e ha consumato, nel primo trimestre solare dell’anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.”
L’art. 3, comma 1, del decreto ministeriale stabilisce che il quantitativo espresso come “forte consumo” di gas naturale, richiesto per rientrare nella categoria delle imprese “gasivore”, debba risultare pari ad almeno 1 GWh all’anno (“ovvero 94.582 Sm3/anno, considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Sm3”).
Sempre qui viene stabilito che il consumo medio di gas naturale debba essere calcolato per il periodo di riferimento.
Per “periodo di riferimento” si intende, per ciascun anno di competenza “n” (anno in cui viene riconosciuto l’incentivo), il triennio che va da “n-4” a “n-2”, a meno che non si tratti di un’impresa costituita da meno di un anno di competenza.
Visto quanto detto, i requisiti che un’impresa deve soddisfare per essere considerata “gasivora” sono principalmente i seguenti:
In riferimento a quest’ultimo punto, si fa presente, il calcolo si fa applicando la misura del 25% (corrispondente ad un quarto di anno, e quindi ad un trimestre) al quantitativo di consumo annuale minimo richiesto dalla normativa, ovvero 1 GWh.
Advertisement - PubblicitàTornando dunque all’istanza in oggetto, la società fa presente di operare con 3 differenti codici ATECO.
Solo due di questi tuttavia rientrano nell’elenco di cui all’Allegato 1 citato sopra, mentre il codice ATECO legato all’attività svolta in maniera prevalente dalla società (acquisto e rivendita di prodotti), non è incluso tra le attività ammesse.
Ebbene, in merito a ciò – con la Delibera n. 541/2022/R/GAS dell’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti), recante “DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE […]” – è stato espressamente specificato quanto segue.
Ai fini dell’individuazione delle imprese a forte consumo di gas naturale – per quanto riguarda i casi delle imprese che operano con più di un codice ATECO – si dovrà considerare unicamente:
“[…] il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’ultimo anno del periodo di riferimento […].”
La società dunque, per sapere se possa fruire delle agevolazioni di cui al Bonus gas, dovrà tener conto solamente dell’attività che esercita in forma prevalente, ovvero quella commerciale di acquisto e rivendita di prodotti.
Il Codice ATECO legato a tale attività però, come già detto, non è incluso tra quelli ammessi dall’elenco di cui all’Allegato 1.
La società per questo motivo non può essere considerata un’impresa “gasivora” e non può quindi beneficiare dei crediti d’imposta legati alla misura per il contenimento dei rincari dei prezzi energetici.
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