Il Bonus Facciate, come ben sappiamo, ammette a detrazione gli interventi effettuati unicamente su pareti visibili da strada pubblica o da suolo ad uso pubblico.
Questo perché l’incentivo è mirato al miglioramento del decoro urbano nelle aree maggiormente frequentate, e infatti possono accedervi solo gli edifici ubicati in Zona A e B dell’agglomerato comunale.
Ma che cosa accade nel momento in cui si intende usufruire del beneficio per intervenire su una parete interna di un museo aperto al pubblico? Questo può essere un caso ammissibile ai fini dell’usufrutto del Bonus Facciate?
Con riferimento alla risposta di oggi, parleremo inoltre dell’aliquota agevolata al 10% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio introdotta con la Legge di Bilancio 2000.
Approfondiamo di seguito.
Sommario
Il caso è stato affrontato dal Fisco con la risposta ad interpello n. 606 del 17 settembre 2021.
L’istante in questione è una S.r.l. che afferma di aver acquistato un complesso immobiliare con prevalente destinazione residenziale, che comprende anche un museo aperto al pubblico in categoria catastale A/9.
La società chiede al Fisco se si possa usufruire del Bonus Facciate per intervenire su una parete che, pur essendo interna, è ben visibile al pubblico, trovandosi appunto all’interno di un museo aperto a tutti.
A tal proposito, l’istante afferma che il museo appartiene ad un circuito turistico regionale, e che quindi la clientela risulta piuttosto numerosa e con un’elevata prevalenza turistica.
Ma c’è anche un secondo quesito.
La società domanda infatti al Fisco se sia possibile, visto che gli interventi da eseguire sono classificabili come “manutenzione straordinaria”, usufruire anche dell’aliquota agevolata al 10% prevista per i lavori di conservazione del patrimonio edilizio, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera b) della Legge di Bilancio 2000.
Advertisement - PubblicitàIl Bonus Facciate ammette gli interventi di recupero delle facciate su edifici esistenti (ubicati in Zona A e B), solo per quanto riguarda gli interventi sulle pareti esterne che siano visibili da suolo pubblico, ovvero “fruibili dalla generalità dei passanti”.
L’incentivo è concesso nella misura del 90%, non prevede massimali di spesa, ed è usufruibile per gli immobili di qualsiasi categoria catastale, residenziale e non.
Il criterio che richiede la visibilità esterna però, è piuttosto rigido. Infatti non si ammettono a detrazione le spese in relazione a qualsiasi parete interna che non sia visibile da strade o suoli pubblici esterni.
Questo significa che nel caso in cui la parete interna dell’edificio risulti visibile da un’area esterna frequentata, allora sarà possibile accedere al Bonus Facciate. Se invece la parete interna non è visibile dall’esterno, non ci sarà modo di ottenere l’incentivo con aliquota al 90%.
Chiarito questo, si dispone che l’istante non potrà accedere all’agevolazione, in quanto la parete interna del museo non è visibile da aree esterne ad uso pubblico. Non è rilevante il fatto che il museo abbia una numerosa clientela, né che sia frequentato da turisti, perché la visibilità dall’esterno è obbligatoria.
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Advertisement - PubblicitàRiguardo invece al secondo quesito dell’istante, ovvero alla possibilità di ottenere l’aliquota agevolata al 10% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio prevista dalla Manovra 2000, si dispone quanto segue.
Il Fisco ricorda che tale agevolazione è destinata agli interventi di recupero del patrimonio edilizio previsti dall’art. 31, lettere a), b), c), d) della Legge n. 457/1978.
Ovvero alle seguenti categorie di interventi edilizi:
Si specifica inoltre che l’agevolazione consiste in una riduzione dell’IVA pari al 10%, e che è riservata unicamente agli immobili con prevalente destinazione abitativa privata.
A tal proposito, con la Circolare n. 71/E del 7 aprile 2000 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, si chiariva che si considerano come immobili a prevalente destinazione abitativa privata:
Nel primo caso, ovvero se la riduzione dell’IVA si richiede per una singola unità immobiliare, l’agevolazione spetta a prescindere dalla destinazione d’uso dell’edificio. Ovvero, spetta anche nel caso in cui l’unità appartenga ad un complesso, e anche se questo non sia a prevalenza residenziale.
Per quanto riguarda gli interventi di recupero nelle parti comuni degli interi edifici invece, è necessario che il fabbricato sia prevalentemente residenziale. E, in questo caso, l’agevolazione si applicherà anche in riferimento alle quote millesimali corrispondenti alle unità non abitative.
Si deduce da questo che l’istante potrà usufruire dell’aliquota agevolata al 10% per gli interventi sopra descritti in due modalità differenti:
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