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Bonus Energia: sono ammesse spese ri-addebitate al cliente

Bonus Energia: sono ammesse spese ri-addebitate al clienteBonus Energia: sono ammesse spese ri-addebitate al cliente
Ultimo Aggiornamento:

Una società non energivora e non gasivora che si occupa della gestione e manutenzione degli impianti elettrici in riferimento ad un solo cliente, dal quale riceve un corrispettivo unico, può beneficiare del credito d’imposta concesso alle imprese con il Bonus Energia e Gas.

Questo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 597 del 28 dicembre 2022, che ha precisato inoltre come il “servizio energia” concesso dalla società possa rientrare tra quelli ammessi ai fini dell’accesso al credito d’imposta.

In riferimento poi ai costi che possono essere ammessi ai fini dell’accesso al Bonus energia e gas, viene fatto presente che è possibile includere anche le spese che la società sostiene e che, in seguito alla rivalutazione del prezzo, la stessa ri-addebita in capo al proprio cliente.

Approfondiamo di seguito.

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Bonus Energia e Gas: di cosa si tratta?

Il Bonus Energia e Gas consiste in una serie di crediti d’imposta – concessi alle imprese energivore, gasivore, non energivore e non gasivore – con percentuali differenti sulla base del tipo di impresa e del periodo di riferimento.

Si tratta delle agevolazioni messe in campo dal Governo Draghi all’inizio del 2022 per far fronte ai rincari dei prezzi energetici dovuti allo scoppio della guerra in Ucraina.

I crediti d’imposta sono rimasti in vigore per tutto il 2022, e la fruizione è stata divisa in base ai diversi trimestri. Ad oggi sono stati prorogati dalla Legge di Bilancio 2023 anche in riferimento al primo trimestre 2023.

Per approfondire, leggi: “Bonus Energia, Gas, Carburante: estesi a 1° trimestre 2023, le novità

Detto ciò, vediamo in quali casi le imprese che si occupano di manutenzione degli impianti possono accedere al Bonus Energia e Gas.

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Società operante nella concessione di “servizio energia”

Nell’istanza in questione, a scrivere alle Entrate è una società che rappresenta di essere titolare di un contratto di concessione di lavori pubblici finalizzato alla realizzazione di un nuovo polo ospedaliero.

L’istante si qualifica come impresa non energivora e non gasivora e dichiara di operare nel settore delle grandi infrastrutture (come la costruzione di ospedali o aeroporti) e nel settore dei servizi (come la manutenzione e la gestione delle stesse infrastrutture).

Sulla base delle richieste del committente, l’istante si occupa inoltre di realizzare impianti tecnologici complessi, dei quali cura l’impiantistica elettrica e meccanica, e per i quali poi gestisce servizi di manutenzione e gestione globale dell’opera.

L’istante sostiene che, in particolare quando consegna un impianto realizzato, si occupa poi della manutenzione e della conduzione dello stesso, offrendo numerosi servizi differenti, tra i quali il “servizio energia”, che comprende:

  • Manutenzione, conduzione e servizio energia (impianti di climatizzazione);
  • Manutenzione, conduzione e servizio energia elettrica (impianti elettrici).

Al tal proposito, si fa presente che il contratto di concessione di cui la società è titolare, per lo svolgimento dei suddetti servizi, stabilisce che le utenze per energia elettrica e termica, gas e acqua siano intestate alla stessa società istante.

Prevede tra l’altro che, in seguito alla realizzazione dell’opera, l’azienda che usufruisce del servizio versi alla società fornitrice uno specifico canone che, in base al meccanismo accordato, viene rivalutato periodicamente a seconda del costo dell’energia e del gas, nonché di altre voci, come la manodopera impiegata.

Per via di tale meccanismo, precisa la società, non è possibile distinguere esattamente la quota di canone legata esclusivamente alla voce energia elettrica e gas.

Chiede quindi alle Entrate se, in riferimento all’accesso al Bonus energia e gas, il calcolo del credito spettante possa essere beneficiato dalla società in forma piena e integrale o se, in alternativa, si debba sottrarre la parte di costo che, tramite il meccanismo della rivalutazione utilizzato, viene successivamente ribaltata in capo al proprio cliente.

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Costi ri-addebitati per rivalutazione prezzo: possibile includerli tra le spese

Il Fisco fa presente innanzitutto quanto chiarito a riguardo con la Circolare n. 13/E del 13 maggio 2022, ovvero che:

Si considera spesa agevolabile quella sostenuta per l’acquisto della componente energetica (costituita dai costi per l’energia elettrica, il dispacciamento e la commercializzazione), ad esclusione di ogni onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica. Non costituiscono spese agevolabili, a titolo di esempio, le spese di trasporto, le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica.

In merito al meccanismo di rivalutazione del canone – previsto dal contratto che la società ha stipulato con l’azienda ospedaliera – il Fisco sostiene che si tratta di processi di indicizzazione che sono estranei alle procedure di calcolo del credito d’imposta per il bonus energia e gas.

Nello specifico, si chiarisce, è la stessa impresa che determina il prodotto del prezzo finito e che, quando lo fa, deve tener conto di tutti i fattori legati alla produzione (costi diretti e indiretti), tra cui anche la componente del costo energetico.

Nel caso in cui poi – come nell’istanza in questione – il contratto tra le due parti prevedesse la rivalutazione del canone sulla base della variazione del prezzo della materia prima energia, l’Agenzia ritiene che tali variazioni non possano essere considerate dei veri e propri ribaltamenti di prezzo.

Per questo motivo, e per via del fatto che la normativa non impone alcuna limitazione in tal senso, si ritiene che la società istante possa usufruire del Bonus energia e gas in forma piena e integrale, nei limiti concessi per le spese ritenute ammissibili, senza dover sottrarre gli importi che successivamente addebita all’azienda.

Attenzione, il Fisco specifica infine che, invece, nel caso in cui il ri-addebito derivante dalla rivalutazione del costo venisse determinato con metodo analitico, la società non potrebbe beneficiare né del bonus per l’energia né di quello per il gas.

Leggi anche: “Bonus Energia e Gas: dal 1° gennaio Codici Tributo inutilizzabili



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TAGS: bonus energia, credito dìimposta, energivora, gasivora

Autore: Redazione Online

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