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Bonus Energia e Gas: sì a cessione del credito, nuovi Codici Tributo

Con la Risoluzione n. 18/E del 14 aprile 2022, l’Agenzia delle Entrate comunica l’istituzione dei nuovi Codici Tributo da utilizzare in compensazione per il credito d’imposta concesso con il Bonus Energia e Gas.

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Con la Risoluzione n. 18/E del 14 aprile 2022, l’Agenzia delle Entrate comunica l’istituzione dei nuovi Codici Tributo da utilizzare in compensazione per il credito d’imposta concesso con il Bonus Energia e Gas.

Ricordiamo che di recente è stata disposta la validità dell’incentivo anche per il secondo trimestre 2022, nonché la sua estensione anche a favore delle imprese prima escluse. Si è stabilito inoltre che non servirà attendere la fine di ogni trimestre per fruire del credito con l’F24.

Per saperne di più, leggi: “Bonus Energia e Gas: estesi credito e beneficiari per il 2° trimestre

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Bonus Energia e Gas: come funziona, le nuove concessioni

Per quanto riguarda il secondo trimestre del 2022 appunto, sarà possibile beneficiare di un credito d’imposta per l’acquisto della componente energetica e di gas naturale anche per le imprese differenti da quelle a forte consumo di energia e gas.

Grazie al bonus energia e gas infatti, tutte le imprese potranno usufruire di un credito d’imposta per quanto riguarda l’energia e il gas acquistati e consumati nel secondo trimestre 2022. L’ammontare di credito spettante risulta leggermente inferiore per queste imprese, alle quali spetterà comunque una percentuale pari al:

  • 12% per la componente energetica;
  • 20% per il gas naturale.
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Cessione del credito ammessa per il 2° trimestre

Nella Risoluzione n. 18/E, l’Agenzia delle Entrate ricorda che il credito d’imposta acquisito potrà essere utilizzato esclusivamente entro il 31 dicembre 2022.

Fa sapere però anche che, sempre entro il 31 dicembre, le imprese beneficiarie potranno anche cedere il credito a favore di terzi. In tal caso il credito dovrà essere ceduto interamente e non potrà essere frazionato.

La possibilità di cedere il credito ad altri soggetti sé valida esclusivamente per le spese relative al bonus energia e gas sostenute nel corso del 2° trimestre 2022. Riguardo alle spese conseguite nel 1° trimestre invece, l’unico utilizzo concesso è quello in compensazione con l’F24.

Anche per le spese relative al 1° trimestre ci sarà tempo per l’utilizzo del credito fino al 31 dicembre 2022, con l’indicazione del Codice Tributo “6960”.

Il credito legato al bonus energia e gas, per le spese del 2° trimestre, può dunque essere utilizzato in base a due modalità:

  1. In compensazione con l’F24;
  2. Con la cessione del credito d’imposta a terzi soggetti.
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Bonus Energia e Gas: Codici Tributo per il 2° trimestre 2022

Ebbene, nel caso in cui si scegliesse di usufruire del credito d’imposta mediante l’utilizzo in compensazione con l’F24, i Codici Tributo da indicare per quanto riguarda il secondo trimestre 2022, sono i seguenti:

  • 6961”: è il Codice per l’utilizzo del credito relativo all’acquisto della componente energetica per le imprese a forte consumo di energia elettrica;
  • 6962”: è il Codice legato invece al credito per l’acquisto di gas naturale per le imprese a forte consumo di gas;
  • 6963”: è invece il Codice Tributo dedicato all’acquisto di energia elettrica a favore delle imprese diverse da quelle energivore;
  • 6964”: è il Codice di utilizzo del credito per l’acquisto di gas naturale a favore delle imprese diverse da quelle gasivore.


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TAGS: bonus energia gas, cessione del credito, codici tributo

Autore: Redazione Online

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