Il Bonus Energia e Gas è un’agevolazione introdotta ormai un anno fa, che successivamente è stata rinnovata trimestre dopo trimestre, fino ad arrivare al 2023.
L’incentivo è stato difatti prorogato dalla Legge di Bilancio 2023 per quanto riguarda le spese e i consumi del 1° trimestre. In riferimento invece al secondo trimestre, la proroga è arrivata con l’entrata in vigore del DL n. 34 del 30 marzo 2023, in vigore a partire dal 31 marzo.
Il Bonus Energia e Gas consiste nella concessione di crediti d’imposta – a favore delle imprese energivore, non energivore, gasivore e non gasivore – per le spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.
L’agevolazione è stata ideata al fine di contenere i rincari dei prezzi dei prodotti energetici, dovuti allo scoppio della guerra in Ucraina. I crediti vengono concessi in misura differente in base alla tipologia di imprese e ai differenti periodi di fruizione.
Vediamo dunque quali sono le novità per quanto riguarda il 2° trimestre 2023.
Sommario
Il Bonus Energia e Gas ha ottenuto dunque il rinnovo anche in riferimento al secondo trimestre del 2023, ma appunto gli importi sono stati notevolmente ridotti.
Ricordiamo che per i consumi del 1° trimestre 2023, invece, le percentuali di credito d’imposta spettante per tutte le diverse categorie di imprese sono state aumentate rispetto a quelle concesse nel 2022.
Per il 1° trimestre 2023 i crediti d’imposta spettano nella misura del:
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Per il 2° trimestre 2023, l’agevolazione spetterà invece nelle seguenti misure:
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Advertisement - PubblicitàRiguardo al Bonus Energia e Gas dedicato ai consumi del secondo trimestre 2023, però, ci sono anche altre novità.
Si dispongono infatti delle nuove modalità di calcolo del credito d’imposta, maggiormente semplificate, a favore solo delle imprese non energivore e delle imprese non gasivore.
Il decreto-legge ha previsto che le imprese non energivore e non gasivore – che nel corso del primo e secondo trimestre 2023 hanno acquistato prodotti energetici o gas naturale presso lo stesso fornitore dal quale li hanno acquistati nel corso del primo trimestre 2019 – possono richiedere a quel fornitore il rilascio di un’apposita comunicazione.
La comunicazione – introdotta appunto per facilitare la determinazione del credito spettante – deve contenere il calcolo dell’incremento di costo e anche l’ammontare del bonus spettante in riferimento al 2° trimestre 2023.
Il fornitore sarà tenuto al rilascio della suddetta comunicazione entro un tempo massimo di 60 giorni dalla scadenza del periodo di spettanza del credito d’imposta di riferimento. I contenuti specifici della comunicazione e le sanzioni applicabili ai fornitori che non rilasciano la comunicazione saranno definiti dall’ARERA nel corso del 10 giorni successivi all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in oggetto.
Advertisement - PubblicitàTutti i crediti d’imposta di cui al Bonus Energia e Gas in riferimento ai consumi del secondo trimestre, possono essere utilizzati entro la data ultima del 31 dicembre 2023. Come sempre, si concede:
In ogni caso, si ricorda che la scadenza al 31 dicembre 2023 è legata al credito, per cui tutti gli utilizzi che si fanno (sia cessione che compensazione) dovranno essere perfezionati obbligatoriamente entro tale data.
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