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Bonus Energia e Gas: ok 2° trimestre, ma importi ridotti e nuove regole

Bonus Energia e Gas: ok 2° trimestre, ma importi ridotti e nuove regoleBonus Energia e Gas: ok 2° trimestre, ma importi ridotti e nuove regole
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Il Bonus Energia e Gas è un’agevolazione introdotta ormai un anno fa, che successivamente è stata rinnovata trimestre dopo trimestre, fino ad arrivare al 2023.

L’incentivo è stato difatti prorogato dalla Legge di Bilancio 2023 per quanto riguarda le spese e i consumi del 1° trimestre. In riferimento invece al secondo trimestre, la proroga è arrivata con l’entrata in vigore del DL n. 34 del 30 marzo 2023, in vigore a partire dal 31 marzo.

Il Bonus Energia e Gas consiste nella concessione di crediti d’imposta – a favore delle imprese energivore, non energivore, gasivore e non gasivore – per le spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

L’agevolazione è stata ideata al fine di contenere i rincari dei prezzi dei prodotti energetici, dovuti allo scoppio della guerra in Ucraina. I crediti vengono concessi in misura differente in base alla tipologia di imprese e ai differenti periodi di fruizione.

Vediamo dunque quali sono le novità per quanto riguarda il 2° trimestre 2023.

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Bonus Energia e Gas: quanto spetta per 2° trimestre 2023?

Il Bonus Energia e Gas ha ottenuto dunque il rinnovo anche in riferimento al secondo trimestre del 2023, ma appunto gli importi sono stati notevolmente ridotti.

Ricordiamo che per i consumi del 1° trimestre 2023, invece, le percentuali di credito d’imposta spettante per tutte le diverse categorie di imprese sono state aumentate rispetto a quelle concesse nel 2022.

Per il 1° trimestre 2023 i crediti d’imposta spettano nella misura del:

  • 45% per le imprese energivore;
  • 35% per le imprese non energivore con almeno un contatore di potenza pari o superiore a 4,5 kW;
  • 45% per le imprese gasivore;
  • 45% per le imprese non gasivore.

Leggi anche: “Bonus Energia e Gas: ecco i Codici Tributo per 1° trimestre 2023

Per il 2° trimestre 2023, l’agevolazione spetterà invece nelle seguenti misure:

  1. 20%, a favore delle imprese energivore per l’acquisto della componente energetica effettivamente consumata nel secondo trimestre 2023. Spetta solo alle imprese che hanno subito, nel primo trimestre 2023, un incremento dei costi per l’acquisto della componente energetica superiore al 30%, rispetto ai costi sostenuti nel primo trimestre 2019. Il credito spetta anche in caso di energia autoprodotta e autoconsumata. In questo caso, l’incremento dei costi si determina sulla base della variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e impiegati per la produzione. La percentuale di credito spettante si determina invece tenendo conto dell’andamento del prezzo convenzionale dell’energia elettrica, pari alla media, relativa al secondo trimestre 2023, del PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica).
  2. 10%, a favore delle imprese non energivore, che sono dotate di almeno un contatore di energia elettrica con potenza pari o superiore a 4,5 kW, per l’acquisto della componente energetica effettivamente consumata nel corso del 2° trimestre 2023. Anche qui, l’incentivo spetta se l’impresa ha subìto, nel primo trimestre 2023, un incremento dei costi superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.
  3. 20%, a favore delle imprese gasivore e delle imprese non gasivore, per le spese sostenute per l’acquisto di gas naturale effettivamente consumato nel secondo trimestre 2023. L’incentivo spetta se l’impresa ha subìto, nel primo trimestre, un incremento dei costi superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019. In questo caso, l’incremento si determina, come media, tenendo conto dei prezzi di riferimento del MI-GAS (Mercato Infragiornaliero del GAS). Viene specificato in questo caso che il gas deve essere utilizzato per usi diversi da quelli termoelettrici.

Leggi anche: “Bonus Energia e Gas: ammessi usi termoelettrici, ecco quando

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Imprese non energivore e non gasivore: ci sono novità

Riguardo al Bonus Energia e Gas dedicato ai consumi del secondo trimestre 2023, però, ci sono anche altre novità.

Si dispongono infatti delle nuove modalità di calcolo del credito d’imposta, maggiormente semplificate, a favore solo delle imprese non energivore e delle imprese non gasivore.

Il decreto-legge ha previsto che le imprese non energivore e non gasivore – che nel corso del primo e secondo trimestre 2023 hanno acquistato prodotti energetici o gas naturale presso lo stesso fornitore dal quale li hanno acquistati nel corso del primo trimestre 2019 – possono richiedere a quel fornitore il rilascio di un’apposita comunicazione.

La comunicazione – introdotta appunto per facilitare la determinazione del credito spettante –  deve contenere il calcolo dell’incremento di costo e anche l’ammontare del bonus spettante in riferimento al 2° trimestre 2023.

Il fornitore sarà tenuto al rilascio della suddetta comunicazione entro un tempo massimo di 60 giorni dalla scadenza del periodo di spettanza del credito d’imposta di riferimento. I contenuti specifici della comunicazione e le sanzioni applicabili ai fornitori che non rilasciano la comunicazione saranno definiti dall’ARERA nel corso del 10 giorni successivi all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in oggetto.

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Bonus Energia e Gas 2° trimestre: utilizzo credito e scadenze

Tutti i crediti d’imposta di cui al Bonus Energia e Gas in riferimento ai consumi del secondo trimestre, possono essere utilizzati entro la data ultima del 31 dicembre 2023. Come sempre, si concede:

  • L’utilizzo del credito in compensazione, anche frazionato,
  • La cessione del credito (solo per intero) a favore di tutti i soggetti (cessione “jolly”). Il primo cessionario che acquista il credito può scegliere di utilizzarlo in compensazione, oppure di cederlo a sua volta (sempre per intero), ma solo a favore di soggetti “qualificati” (banche, intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari iscritti all’albo, imprese di assicurazione autorizzate). I soggetti qualificati (secondi cessionari) che acquistano il credito, potranno utilizzarlo in compensazione oppure cederlo un’ultima volta per intero, solo ad altri soggetti qualificati. Successivamente alla terza cessione, il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione da chi lo acquista.

In ogni caso, si ricorda che la scadenza al 31 dicembre 2023 è legata al credito, per cui tutti gli utilizzi che si fanno (sia cessione che compensazione) dovranno essere perfezionati obbligatoriamente entro tale data.

Leggi anche: “Bonus Energia e Gas: ammesse le imprese in stato di difficoltà



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TAGS: bonus energia, bonus energia e gas, gas

Autore: Redazione Online

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