Con la Risoluzione n. 38/E del 12 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate annuncia l’istituzione di nuovi sette Codici Tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta acquistati dai cessionari in riferimento ai Bonus Energia e Gas per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante.
Abbiamo chiarito di recente che i crediti d’imposta possono essere venduti optando per la cessione del credito oppure possono essere utilizzati in compensazione con l’F24 (Approfondisci qui).
Riguardo poi all’utilizzo in compensazione, abbiamo visto inoltre che si devono utilizzare diversi Codici Tributo, che differiscono in base alla tipologia di credito e in base al trimestre di riferimento (Approfondisci qui).
Ebbene, ad oggi parliamo invece di nuovi Codici Tributo, che sono riconducibili sempre alle diverse tipologie di Bonus Energia e Gas, ma stavolta sono dedicati a chi acquista il credito d’imposta in questione e poi sceglie di utilizzarlo in compensazione con l’F24.
Advertisement - PubblicitàI crediti d’imposta derivanti dai Bonus Energia e Gas possono quindi essere utilizzati mediante:
I Codici Tributo che vediamo di seguito sono dedicati esclusivamente ai cessionari. Con questo si intende che dovranno essere utilizzati esclusivamente nel caso in cui il credito d’imposta sia interessato prima dalla cessione del credito.
Come sempre, i Codici dovranno essere esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza della colonna:
I cessionari (ovvero i soggetti che acquistano il credito dall’impresa beneficiaria) possono pertanto procedere con l’utilizzo in compensazione con l’F24 utilizzando i seguenti Codici Tributo:
Rispettivamente (seguendo lo stesso ordine), i Codici Tributo che invece sono riferibili all’utilizzo del credito in compensazione (senza operazioni di cessione del credito) da parte delle imprese direttamente beneficiarie dei Bonus Energia e Gas sono:
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