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Bonus Energia e Gas: istituiti Codici anche per cessionari

L’Agenzia delle Entrate annuncia l’istituzione di nuovi sette Codici Tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta acquistati dai cessionari in riferimento ai Bonus Energia e Gas per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante.

Bonus Energia e Gas: istituiti Codici anche per cessionariBonus Energia e Gas: istituiti Codici anche per cessionari
Ultimo Aggiornamento:

Con la Risoluzione n. 38/E del 12 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate annuncia l’istituzione di nuovi sette Codici Tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta acquistati dai cessionari in riferimento ai Bonus Energia e Gas per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante.

Abbiamo chiarito di recente che i crediti d’imposta possono essere venduti optando per la cessione del credito oppure possono essere utilizzati in compensazione con l’F24 (Approfondisci qui).

Riguardo poi all’utilizzo in compensazione, abbiamo visto inoltre che si devono utilizzare diversi Codici Tributo, che differiscono in base alla tipologia di credito e in base al trimestre di riferimento (Approfondisci qui).

Ebbene, ad oggi parliamo invece di nuovi Codici Tributo, che sono riconducibili sempre alle diverse tipologie di Bonus Energia e Gas, ma stavolta sono dedicati a chi acquista il credito d’imposta in questione e poi sceglie di utilizzarlo in compensazione con l’F24.

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Bonus Energia e Gas: utilizzo del credito e compilazione F24

I crediti d’imposta derivanti dai Bonus Energia e Gas possono quindi essere utilizzati mediante:

  • Cessione del credito per un massimo di 3 operazioni, di cui 1 “libera” e le altre 2 solo a favore di soggetti qualificati. In tutti e 3 i casi, il credito non può essere frazionato ma deve essere ceduto per intero. Per l’invio della Comunicazione obbligatoria c’è tempo dal 7 luglio al 21 dicembre 2022;
  • Compensazione con l’F24. In questo caso il credito potrà essere frazionato in più soluzioni e utilizzato fino alla data del 31 dicembre 2022.

I Codici Tributo che vediamo di seguito sono dedicati esclusivamente ai cessionari. Con questo si intende che dovranno essere utilizzati esclusivamente nel caso in cui il credito d’imposta sia interessato prima dalla cessione del credito.

Come sempre, i Codici dovranno essere esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza della colonna:

  • “importi a credito compensati”, se da compensare;
  • “importi a debito versati” se invece si deve procedere con il riversamento.
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Codici Tributo per i cessionari che acquistano

I cessionari (ovvero i soggetti che acquistano il credito dall’impresa beneficiaria) possono pertanto procedere con l’utilizzo in compensazione con l’F24 utilizzando i seguenti Codici Tributo:

  • 7720”, per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta interessato da una prima cessione del credito in riferimento al Bonus Energia per le imprese a forte consumo di energia per il primo trimestre 2022;
  • 7721”, per la compensazione del credito interessato da una prima operazione di cessione per le imprese a forte consumo di energia per il secondo trimestre 2022;
  • 7722”, per la compensazione del credito interessato da una prima operazione di cessione per le imprese a forte consumo di gas naturale in riferimento al primo trimestre 2022;
  • 7723”, per la compensazione del credito derivante da una prima operazione di cessione per le imprese a forte consumo di gas naturale per il secondo trimestre 2022;
  • 7724”, per l’utilizzo in compensazione del credito interessato da una prima operazione di cessione per le imprese diverse da quelle energivore in riferimento al secondo trimestre 2022;
  • 7725”, per l’utilizzo in compensazione del credito interessato da una prima operazione di cessione per le imprese diverse da quelle “gasivore”, in riferimento al secondo trimestre 2022;
  • 7726”, per l’utilizzo in compensazione del credito interessato da una prima operazione di cessione per l’acquisto di carburanti per le imprese agricole e di pesca in riferimento al primo trimestre 2022.

Rispettivamente (seguendo lo stesso ordine), i Codici Tributo che invece sono riferibili all’utilizzo del credito in compensazione (senza operazioni di cessione del credito) da parte delle imprese direttamente beneficiarie dei Bonus Energia e Gas sono:

  • 6960”;
  • 6961”;
  • 6966”;
  • 6962”;
  • 6963”;
  • 6964”;
  • 6965”.

Leggi anche: “Bonus Gas: tutti i crediti e le agevolazioni spiegati dalle Entrate



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TAGS: bonus energia e gas, codici tributo, credito d’imposta, energia elettrica, gas

Autore: Redazione Online

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