Bonus Energia e Gas: dal 1° gennaio Codici Tributo inutilizzabili
L’Agenzia delle Entrate ha definito la chiusura dei Codici Tributo riferibili ai crediti d’imposta derivanti dai Bonus Energia e Gas per il primo e il secondo trimestre 2022.
Con la Risoluzione n. 81 del 30 dicembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha definito la chiusura dei Codici Tributo riferibili ai crediti d’imposta derivanti dai Bonus Energia e Gas per il primo e il secondo trimestre 2022.
Sono interessati in questo caso solo i beneficiari dei Bonus Energia, Gas e Carburante che hanno deciso di utilizzare il credito d’imposta spettante in compensazione con l’F24.
I crediti infatti, alternativamente all’utilizzo in compensazione, possono essere ceduti a favore di terzi soggetti. La cessione del credito è ammessa per un massimo di 3 operazioni di cessione, di cui le ultime due devono essere fatte solo a favore di soggetti “qualificati”.
Ricordiamo inoltre che la Legge di Bilancio 2023 ha stabilito la proroga dei crediti anche in riferimento al 1° trimestre 2023. Per saperne di più, leggi: “Bonus Energia, Gas, Carburante: estesi a 1° trimestre 2023, le novità”
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Quanto previsto dalla nuova Risoluzione n. 81 delle Entrate interessa, come abbiamo detto, i Codici Tributo riferibili al primo e al secondo trimestre del 2022, e relativi crediti derivanti da cessione. Sono i seguenti:
- Istituito con la Risoluzione n. 13/E del 21 marzo 2022:
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- “6960”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022) – art. 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”.
- Istituiti con la Risoluzione n. 18/E del 14 aprile 2022:
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- “6961”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”;
- “6962”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”;
- “6963”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”;
- “6964”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”.
- Istituito con la Risoluzione n. 23/E del 30 maggio 2022:
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- “6965”, denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (primo trimestre 2022) – art. 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”.
- Istituito con la Risoluzione n. 28/E del 13 giugno 2022:
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- “6966”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2022) – art. 15.1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”.
- Istituito con la Risoluzione n. 48/E del 14 settembre 2022:
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- “6967”, denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca (secondo trimestre 2022) – art. 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”.
- Istituiti con la Risoluzione n. 38/E del 12 luglio 2022:
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- “7720”, denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022) – art. 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”;
- “7721”, denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”;
- “7722”, denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2022) – art. 15.1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”;
- “7723”, denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”;
- “7724”, denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”;
- “7725”, denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”;
- “7726”, denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (primo trimestre 2022) – art. 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”.
- Istituito con la Risoluzione n. 59/E dell’11 ottobre 2022:
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- “7727”, denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca (secondo trimestre 2022) – art. 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”.
Advertisement - PubblicitàUtilizzo crediti: dal 1° gennaio ammesso solo il riversamento
Tutti i crediti d’imposta derivanti dai bonus energia, gas e carburante per il primo e il secondo trimestre 2022 potevano essere utilizzati in compensazione oppure ceduti entro la data ultima del 31 dicembre 2022.
Ebbene, con la Risoluzione del 30 dicembre, il Fisco ha stabilito la chiusura di tutti i Codici Tributo elencati sopra, con decorrenza a partire dal 1° gennaio 2023.
Viene precisato che i Codici non saranno più validi ai fini dell’utilizzo in compensazione. Potranno invece essere utilizzati esclusivamente per il riversamento del credito ottenuto, nel caso in cui questo sia stato percepito indebitamente.
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