Il Bonus Energia e Gas è un’agevolazione che è stata introdotta per la prima volta con l’entrata in vigore del DL n. 17 del 1° marzo 2022, al fine di contenere l’incremento dei costi energetici dovuto alla guerra in Ucraina.
Il Bonus Energia e Gas è un’agevolazione che è stata introdotta per la prima volta con l’entrata in vigore del DL n. 17 del 1° marzo 2022, al fine di contenere l’incremento dei costi energetici dovuto alla guerra in Ucraina.
L’incentivo è stato successivamente rinnovato più volte, da ultimo con la Legge di Bilancio 2023, che ne ha esteso l’efficacia anche in riferimento al 1° trimestre 2023 (approfondisci qui).
Il Bonus Energia e Gas consiste nella concessione di crediti d’imposta – a favore delle imprese energivore, non energivore, gasivore, non gasivore – che spettano in misura differente in base alla categoria dei beneficiari e ai differenti periodi di fruizione.
Dal momento in cui l’agevolazione è stata introdotta, è sempre stato specificato che non sarebbe stato possibile includere, tra le spese agevolabili, quelle sostenute per acquistare energia elettrica o gas naturale destinati ad usi termoelettrici.
Ebbene, di recente è stato chiarito invece che, in presenza di determinate condizioni, anche l’energia e il gas destinati agli usi termoelettrici possono essere interessati dal beneficio.
Approfondiamo di seguito.
Sommario
Il caso di cui parliamo è stato oggetto della risposta ad interpello n. 231 del 1° marzo 2023.
Qui l’istante è una società che afferma di aver installato nel proprio stabilimento produttivo un impianto di cogenerazione ad alto rendimento, al fine di migliorarne le prestazioni dal punto di vista energetico.
L’impianto, attivo dal 2010, funziona mediante l’impiego di gas naturale e viene utilizzato per la produzione di energia elettrica e calore. L’energia e il calore prodotti, per la maggior parte vengono autoconsumati dallo stesso stabilimento, e solo in minima parte vengono venduti alla rete.
Ciò posto, la società sostiene di avere tutti i requisiti necessari per essere qualificata come “impresa gasivora”, in quanto:
La società crede pertanto di aver pieno diritto a beneficiare del Bonus Energia e Gas.
Afferma inoltre di essere consapevole che le spese sostenute per l’energia e il gas – impiegati a scopo termoelettrico e destinati alla rivendita – non possono essere incluse tra quelle che danno diritto al credito d’imposta.
L’istante chiede però maggiori chiarimenti in merito alla parte di spesa legata all’acquisto di gas naturale, utilizzato sempre per scopi termoelettrici, ma autoconsumato dalla stessa società, e quindi non rivenduto. In questo caso, il credito d’imposta può essere riconosciuto?
Leggi anche: “Bonus Gas: chi sono le imprese “gasivore”? Tutti i requisiti”
Advertisement - PubblicitàL’Agenzia delle Entrate afferma in primo luogo che le disposizioni normative riferite al Bonus Energia e Gas, hanno specificato da sempre che i crediti d’imposta spettano per l’acquisto della componente energetica e del gas naturale destinati ad “usi energetici diversi dagli usi termoelettrici”.
Secondo la normativa, è dunque sempre esclusa “dall’ambito di applicazione del credito d’imposta relativo all’acquisto del gas naturale senza eccezioni la spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, utilizzato a scopo termoelettrico”.
Analizzando il caso in questione però, il Fisco ritiene invece che a questa regola possa essere fatta un’eccezione.
Difatti – se nelle principali disposizioni che riguardano l’acquisto di energia e gas naturale vengono sempre espressamente esclusi gli usi termoelettrici – lo stesso non accade con le direttive riguardanti l’energia elettrica prodotta e autoconsumata.
In sostanza, l’art. 4, comma 2 del DL n. 17/2022, in riferimento alle “imprese energivore”, ha stabilito che:
“Il credito di imposta […] è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese […] e dalle stesse autoconsumata […]. In tal caso l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.”
Come si può notare, in questo caso non viene previsto il divieto di includere le spese legate agli usi termoelettrici in relazione all’energia destinata all’autoconsumo.
Advertisement - PubblicitàA questo punto, la stessa Agenzia dichiara di non sapere se questa sia una mancanza dovuta ad un errore, o se invece il legislatore abbia volutamente inteso agevolare in questi casi anche le spese legate all’energia per usi termoelettrici.
In ogni caso, comunque, rimane il fatto che nella spesa per la produzione di energia elettrica destinata all’autoconsumo, è possibile quindi includere anche gli usi termoelettrici.
Sulla base di ciò, si ritiene che la stessa cosa possa essere applicata anche alla spesa “relativa al gas naturale e destinata alla produzione termoelettrica (in autoconsumo)”, a favore delle cosiddette “imprese gasivore”.
La società istante potrà dunque, presupponendo il rispetto di tutti gli altri requisiti, usufruire del credito d’imposta di cui al Bonus Energia e Gas – in relazione alle spese sostenute per la produzione in autoconsumo – anche per quanto riguarda i costi legati a prodotti energetici destinati ad usi termoelettrici.
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