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Bonus Energia, Gas e Carburante: estese modalità, nuovo modello e nuove scadenze

Bonus Energia, Gas e Carburante: estese modalità, nuovo modello e nuove scadenzeBonus Energia, Gas e Carburante: estese modalità, nuovo modello e nuove scadenze
Ultimo Aggiornamento:

Con il Provvedimento Prot. n. 376961 del 6 ottobre 2022, l’Agenzia delle Entrate dispone l’estensione delle modalità operative e delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta derivanti dai Bonus Energia, Gas e Carburante.

Il documento stabilisce l’aggiornamento delle misure contenute nel Provvedimento Prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 con l’adeguamento dei Bonus Energia alle nuove normative previste dal Decreto Aiuti e dal Decreto Aiuti BIS.

Lo stesso Provvedimento dispone anche l’approvazione del nuovo modello di Comunicazione per la scelta della cessione del credito, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche.

Approfondiamo di seguito.

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Bonus Energia e Gas: estese modalità operative ai nuovi crediti

Con il Provvedimento del 6 ottobre 2022, l’Agenzia delle Entrate stabilisce innanzitutto che le disposizioni previste dal documento del 30 giugno 2022 si debbano applicare anche alle seguenti tipologie di crediti d’imposta:

  1. Credito d’imposta (pari al 20%) a favore delle imprese del settore ittico, in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di carburante nel corso del secondo trimestre 2022;
  2. Credito d’imposta (pari al 25%) per le imprese energivore, per le spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica effettivamente consumata nel corso del terzo trimestre 2022;
  3. Credito d’imposta (pari al 25%) a favore delle imprese gasivore, per le spese sostenute per l’acquisto di gas naturale consumato nel corso del terzo trimestre 2022;
  4. Credito d’imposta (pari al 15%), per le imprese diverse da quelle energivore che dispongono di almeno un contatore con potenza pari o superiore a 16,5 kW, in relazione alle spese sostenute per l’acquisto della componente energia effettivamente consumata nel corso del terzo trimestre 2022;
  5. Credito d’imposta (pari al 25%), per le imprese diverse da quelle gasivore, per quanto riguarda le spese relative all’acquisto di gas naturale consumato nel corso del terzo trimestre 2022;
  6. Credito d’imposta (pari al 20%) per le imprese operanti nel settore agricolo e in quello della pesca, in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di carburante nel corso del terzo trimestre 2022.

Ricordiamo comunque che con il Decreto Aiuti TER non solo è già stata disposta l’estensione dei crediti relativi ai Bonus Energia e Gas anche per quanto riguarda i mesi di ottobre e novembre 2022, ma in realtà le percentuali di credito spettanti sono state anche incrementate notevolmente.

Il Bonus Carburante è stato invece esteso per tutto il quarto trimestre, mantenendo però la stessa percentuale di credito d’imposta, 20%. Per approfondire, leggi: “Bonus Energia e Gas quarto trimestre 2022: ecco i Codici Tributo

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Utilizzo crediti d’imposta: compensazione o cessione, cosa sapere

Il nuovo Provvedimento delle Entrate non va a modificare quanto già previsto dal documento del 30 giugno 2022 in relazione all’utilizzo dei crediti d’imposta.

In particolare rimane valido quanto già stabilito in precedenza. I crediti possono essere utilizzati:

  • In compensazione con l’F24;
  • Con la cessione del credito, solo per intero, a terzi soggetti. Questi ultimi (i cessionari) potranno a loro volta utilizzare il credito in compensazione oppure scegliere di cederlo, sempre per intero, solo a favore di soggetti qualificati (banche, intermediari finanziari, imprese di assicurazione autorizzate). Tali soggetti qualificati potranno anch’essi compensare il credito acquistato oppure potranno optare per un’ultima cessione a favore di altri soggetti qualificati. In seguito alle tre cessioni effettuate, non saranno ammesse nuove cessioni e il credito potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione.

L’utilizzo del credito si intende in maniera alternativa. Ovvero, chi sceglie la compensazione non potrà poi decidere di cedere il credito. Allo stesso modo, chi opta per la cessione (e questa non viene rifiutata o annullata), non avrà poi la possibilità di usare lo stesso credito in compensazione.

Viene chiarito inoltre che le imprese beneficiarie dei Bonus Energia, Gas e Carburante, in caso optassero per la cessione del credito, dovranno obbligatoriamente richiedere il rilascio del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta il possesso dei requisiti.

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Nuove scadenze per Comunicazione e utilizzo dei crediti

Quello che cambia in realtà con il nuovo Provvedimento del 6 ottobre dell’Agenzia delle Entrate, sono:

  • I termini di scadenza entro i quali è obbligatorio inviare la Comunicazione per la scelta della cessione del credito;
  • I termini entro i quali i cessionari (ovvero i soggetti che acquistano il credito), possono effettivamente utilizzare i crediti d’imposta.

Nello specifico, si dispone che le imprese che originariamente beneficiano dei Bonus Energia, Gas e Carburante, qualora optassero per la cessione del credito a terzi soggetti, dovranno inviare l’apposita Comunicazione:

  1. Dal 6 ottobre al 21 dicembre 2022, per i crediti di cui ai punti 1 e 6 dell’elenco sopra, ovvero:
    • Per le imprese del settore ittico in relazione alle spese per l’acquisto di carburante sostenute nel corso del secondo trimestre 2022;
    • Per le imprese del settore ittico e del settore agricolo in relazione alle spese per l’acquisto di carburante sostenute nel corso del terzo trimestre 2022.
  1. Dal 6 ottobre 2022 al 22 marzo 2023, per tutti gli altri crediti d’imposta descritti ai punti da 2 a 5 dell’elenco sopra, ovvero per l’acquisto di Energia e Gas per mano di imprese energivore, non energivore, gasivore e non gasivore, per i consumi relativi al terzo trimestre 2022.

Le stesse scadenze si applicano anche all’invio della Comunicazione da parte dei cessionari che decidono di optare per la cessione del credito a favore di soggetti qualificati.

Per quanto riguarda invece i cessionari che decidono di utilizzare il credito in compensazione con l’F24, la normativa stabilisce che potranno farlo entro:

  • Il 31 dicembre 2022, per quanto riguarda i crediti derivanti dal Bonus Carburante (2° e 3° trimestre) per le imprese agricole e della pesca;
  • Il 31 marzo 2023, per i crediti derivanti invece dai Bonus Energia e Gas relativi al terzo trimestre 2022 e ceduti dalle imprese energivore, non energivore, gasivore e non gasivore.

Ai fini di cui sopra, con il Provvedimento del 6 ottobre viene approvato anche il nuovo modello di Comunicazione da trasmettere per la scelta della cessione del credito, nonché le nuove istruzioni per la compilazione e le relative specifiche tecniche.

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Decreto Aiuti TER: estesi crediti per 4° trimestre

Come abbiamo accennato sopra, il Decreto Aiuti TER ha disposto l’estensione delle misure anche in riferimento a:

  • Ottobre e novembre 2022, per i crediti derivanti dai Bonus Energia e Gas;
  • Ottobre, novembre e dicembre 2022, per i crediti derivanti dal Bonus Carburante.

In relazione a questi, la scadenza da considerare per l’utilizzo del crediti (sia mediante cessione che compensazione) è per tutti quella del 31 marzo 2022.

Entro tale data, le imprese avranno la possibilità di utilizzare il credito in compensazione oppure di optare per il meccanismo della cessione, seguendo le stesse modalità previste per i crediti relativi alle altre mensilità.



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TAGS: bonus carburante, bonus energia, bonus gas

Autore: Redazione Online

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