L’Agenzia delle Entrate dispone l’estensione delle modalità operative e delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta derivanti dai Bonus Energia, Gas e Carburante.
Con il Provvedimento Prot. n. 376961 del 6 ottobre 2022, l’Agenzia delle Entrate dispone l’estensione delle modalità operative e delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta derivanti dai Bonus Energia, Gas e Carburante.
Il documento stabilisce l’aggiornamento delle misure contenute nel Provvedimento Prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 con l’adeguamento dei Bonus Energia alle nuove normative previste dal Decreto Aiuti e dal Decreto Aiuti BIS.
Lo stesso Provvedimento dispone anche l’approvazione del nuovo modello di Comunicazione per la scelta della cessione del credito, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche.
Approfondiamo di seguito.
Sommario
Con il Provvedimento del 6 ottobre 2022, l’Agenzia delle Entrate stabilisce innanzitutto che le disposizioni previste dal documento del 30 giugno 2022 si debbano applicare anche alle seguenti tipologie di crediti d’imposta:
Ricordiamo comunque che con il Decreto Aiuti TER non solo è già stata disposta l’estensione dei crediti relativi ai Bonus Energia e Gas anche per quanto riguarda i mesi di ottobre e novembre 2022, ma in realtà le percentuali di credito spettanti sono state anche incrementate notevolmente.
Il Bonus Carburante è stato invece esteso per tutto il quarto trimestre, mantenendo però la stessa percentuale di credito d’imposta, 20%. Per approfondire, leggi: “Bonus Energia e Gas quarto trimestre 2022: ecco i Codici Tributo”
Advertisement - PubblicitàIl nuovo Provvedimento delle Entrate non va a modificare quanto già previsto dal documento del 30 giugno 2022 in relazione all’utilizzo dei crediti d’imposta.
In particolare rimane valido quanto già stabilito in precedenza. I crediti possono essere utilizzati:
L’utilizzo del credito si intende in maniera alternativa. Ovvero, chi sceglie la compensazione non potrà poi decidere di cedere il credito. Allo stesso modo, chi opta per la cessione (e questa non viene rifiutata o annullata), non avrà poi la possibilità di usare lo stesso credito in compensazione.
Viene chiarito inoltre che le imprese beneficiarie dei Bonus Energia, Gas e Carburante, in caso optassero per la cessione del credito, dovranno obbligatoriamente richiedere il rilascio del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta il possesso dei requisiti.
Advertisement - PubblicitàQuello che cambia in realtà con il nuovo Provvedimento del 6 ottobre dell’Agenzia delle Entrate, sono:
Nello specifico, si dispone che le imprese che originariamente beneficiano dei Bonus Energia, Gas e Carburante, qualora optassero per la cessione del credito a terzi soggetti, dovranno inviare l’apposita Comunicazione:
Le stesse scadenze si applicano anche all’invio della Comunicazione da parte dei cessionari che decidono di optare per la cessione del credito a favore di soggetti qualificati.
Per quanto riguarda invece i cessionari che decidono di utilizzare il credito in compensazione con l’F24, la normativa stabilisce che potranno farlo entro:
Ai fini di cui sopra, con il Provvedimento del 6 ottobre viene approvato anche il nuovo modello di Comunicazione da trasmettere per la scelta della cessione del credito, nonché le nuove istruzioni per la compilazione e le relative specifiche tecniche.
Advertisement - PubblicitàCome abbiamo accennato sopra, il Decreto Aiuti TER ha disposto l’estensione delle misure anche in riferimento a:
In relazione a questi, la scadenza da considerare per l’utilizzo del crediti (sia mediante cessione che compensazione) è per tutti quella del 31 marzo 2022.
Entro tale data, le imprese avranno la possibilità di utilizzare il credito in compensazione oppure di optare per il meccanismo della cessione, seguendo le stesse modalità previste per i crediti relativi alle altre mensilità.
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