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Bonus edilizi, i nuovi codici tributo F24 per i crediti da cessione e sconto

I nuovi codici tributo sono disponibili e possono utilizzati per portare in detrazione nel modello F24 i crediti d’imposta riferiti a bonus casa, Superbonus 110% ed Ecobonus.

Bonus edilizi, i nuovi codici tributo F24 per i crediti da cessione e scontoBonus edilizi, i nuovi codici tributo F24 per i crediti da cessione e sconto
Ultimo Aggiornamento:

Sono stati istituiti dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 12 del 14 marzo 2022, che fa seguito al Decreto Sostegni Ter. I nuovi codici tributo sono, dunque, disponibili e possono utilizzati per portare in detrazione nel modello F24 i crediti d’imposta riferiti a bonus casa, Superbonus 110% ed Ecobonus.

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, insieme al modello F24 è possibile scaricare anche le istruzioni: l’F24 si può inoltrare esclusivamente via telematica sul sito ufficiale.

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Nuovi codici tributo F24: la cessione di credito

I contribuenti che hanno diritto alle detrazioni fiscali a seguito della realizzazione di lavori che rientrano nelle agevolazioni fiscali possono decidere di rinunciare all’utilizzo della detrazione fiscale nella Dichiarazione dei Redditi. Con tale rinuncia all’utilizzo diretto, in realtà, trasferiscono (ovvero cedono) il credito che vantano nei confronti dello Stato ad altri soggetti.

Tali soggetti possono essere esercenti e fornitori ma anche banche, istituti di credito e intermediari finanziari. Nel caso in cui il contribuente ceda il proprio credito all’esercente, ne ricava uno sconto immediato in fattura.

Nel caso, invece, il cessionario siano banche e istituti di credito, il contribuente potrà chiedere in cambio del credito di imposta ceduto la liquidazione del corrispettivo o un finanziamento di pari importo.

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Nuovi codici tributo F24: le possibilità

Le detrazioni fiscali possono essere maturate dal contribuente in riferimento a:

Tali detrazioni, secondo l’art.1 comma 2 del D.lgs 13/2022, possono essere utilizzate da ogni soggetto che ne abbia diritto in due modalità:

  • Sconto sul prezzo: in questo caso il contribuente cede il credito d’imposta al suo fornitore, che lo scala in fattura al momento dell’acquisto. Il fornitore, a questo punto, può utilizzare direttamente il credito d’imposta o cederlo ulteriormente ad altri soggetti, compresi Banche e istituti finanziari. Le cessioni per lo stesso credito di imposta sono al massimo due.
  • Cessione di un credito d’imposta può avvenire anche in questo caso massimo due volte.

 IL D.lgs 157/2021 (“Anti Frode”) ha inoltre stabilito che è possibile ricevere lo sconto in fattura e cedere il credito d’imposta soltanto se è stato ottenuto il visto di conformità (rilasciato da CAF e professionisti, questo documento attesta che i lavori effettuati siano detraibili) e l'”asseverazione di congruità dei prezzi” (i costi dei lavori non superino i massimali stabiliti per i singoli interventi dai Ministeri per lo Sviluppo Economico e della transizione ecologica).

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Nuovi codici tributo F24: come usarli

I codici tributo vanno inseriti nella sezione Erario e in particolare nella colonna denominata importi a credito compensati oppure nella colonna importi a debito versati (se il contribuente deve riversare il credito compensato). Il campo anno di riferimento del modello F24 va compilato inserendo l’anno in cui la quota annuale del credito è utilizzabile in compensazione.

L’anno 2022, per esempio, è l’anno che va inserito in riferimento alle spese affrontate nel 2021.

I crediti possono essere utilizzati in compensazione dai contribuenti che ne hanno diritto oppure ceduti. In questo caso, il fornitore è tenuto a confermare l’accettazione del credito tramite la Piattaforma cessione crediti disponibile nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate.

A questo punto che abbia accettato il credito dal cliente, lo utilizza con le stesse modalità e condizioni applicate al beneficiario originale.

I fornitori e/o cessionari possono anche decidere, a loro volta, di non utilizzare i crediti di imposta ceduti dai propri clienti direttamente. Vuol dire che gli esercenti possono nuovamente cedere i crediti di imposta ad altri soggetti, secondo le disposizioni di legge vigenti.

Anche in questo caso, i soggetti che accettano il credito d’imposta sono tenuti a comunicare l’accettazione tramite la Piattaforma cessione crediti. Dopo tale comunicazione, i nuovi cessionari potranno, dunque, utilizzare i crediti in compensazione sempre secondo modalità, condizioni e termini applicati ai cedente.

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Nuovi codici tributo F24: i controlli dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha predisposto una serie di controlli automatici mirati a verificare che i crediti d’imposta rivendicati da ciascun contribuente non superino l’importo stabilito per ogni annualità, pena l’annullamento del modello F24.

In questo caso, il contribuente viene avvisato tramite comunicazione telematica e può consultare la ricevuta direttamente sul portale dell’Agenzia delle Entrate.

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I nuovi codici tributo F24: quali sono

Con la Risoluzione n. 12 del 14 marzo 2022, a ognuna delle tipologie di credito, l’Agenzia delle Entrate ha associato un codice.

Nel dettaglio: 

  • 7701 Cessione Credito e/o Superbonus art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020
  • 7702 Cessione Credito, Ecobonus art. 14 DL n. 63/2013 e Impianti Fotovoltaici art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020
  • 7703 Cessione credito e/o Sismabonus art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020
  • 7704 Cessione credito e/o Colonnine ricarica art. 16-ter DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020
  • 7705 Cessione Credito e/o Bonus facciate art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 – art. 121 DL n. 34/2020
  • 7706 Cessione credito e/o Recupero patrimonio edilizio art. 16-bis, comma 1, lett. a), b) e d), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020
  • 7707 Cessione credito – Eliminazione barriere architettoniche art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020
  • 7711 Sconto e/o Superbonus art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020
  • 7712 Sconto, Ecobonus art. 14 DL n. 63/2013 e Impianti fotovoltaici art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020
  • 7713 Sconto e/o Sismabonus art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020
  • 7714 Sconto e/o Colonnine di ricarica art. 16-ter DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020
  • 7715 Sconto e/o Bonus facciate art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 – art. 121 DL n. 34/2020
  • 7716 Sconto e/o Recupero del patrimonio edilizio art. 16-bis, comma 1, lett. a), b) e d), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020
  • 7717 Sconto e/o Barriere architettoniche art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020
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Nuovi codici tributo F24: quando scadono le detrazioni fiscali

La legge di Bilancio 2022 ha prorogato gli incentivi (e quindi le detrazioni fiscali) relativi a tutti i bonus fino al 21 dicembre 2024.

C’è però un termine massimo entro il quale il contribuente deve comunicare la cessione del credito d’imposta ad altri soggetti: tale comunicazione, infatti, va inoltrata entro e non oltre il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui è avvenuto il pagamento della fattura.

Quindi, entro il 16 marzo del 2023 dovranno essere inviate per via telematica all’Agenzia delle Entrate tutte le comunicazioni relative alle cessioni di credito per fatture pagate nel 2022 che hanno dato origine alle detrazioni.



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TAGS: agenzia delle entrate, codice tributo, f24

Autore: Redazione Online

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