Con il Provvedimento Prot. n. 237466 del 27 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate individua gli uffici competenti che si dovranno occupare del recupero dei crediti d’imposta derivanti dai Bonus Casa che sono stati percepiti indebitamente.
Quanto previsto dal Provvedimento non riguarda solo i crediti d’imposta che sono stati oggetto delle opzioni alternative (cessione del credito e sconto immediato) previste dal Decreto Rilancio all’art. 121, riguardano anche tutti i crediti d’imposta introdotti dal successivo art. 122, nonché tutte le altre agevolazioni e i contributi a fondo perduto che sono stati erogati dalla stessa Agenzia per fronteggiare l’emergenza Covid-19.
Approfondiamo di seguito.
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Advertisement - PubblicitàL’art. 1, comma 32 della Legge di Bilancio 2022 ha stabilito che – in riferimento ai crediti d’imposta derivanti dalle opzioni di cessione o sconto maturati con i Bonus Casa, e in riferimento ai crediti d’imposta, alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto erogati per via dell’emergenza Covid-19 – l’Agenzia delle Entrate esegue i controlli sulla base dei poteri di cui dispone, ai sensi degli art. 31 e seguenti del DPR n. 600 del 29 settembre 1973, e degli art. 51 e seguenti del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972.
Per gli atti di recupero delle somme percepite indebitamente, non essendoci una disciplina specifica, si segue la procedura prevista dalla Legge di Bilancio 2005 all’art. 1, commi 421 e 422.
Il comma 421 prevede nello specifico che – per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati (in tutto o in parte, compensazione inclusa) e per il recupero degli interessi e delle sanzioni – L’Agenzia può emanare atto di recupero motivato, che deve notificare al contribuente con le modalità stabilite per le “Notificazioni”, di cui all’art. 60 del DPR n. 600/1973.
Il comma 422 stabilisce invece che, in caso di mancato pagamento (in tutto o in parte) delle somme dovute entro il termine assegnato dall’ufficio, si procede alla riscossione coattiva. Il termine assegnato dall’ufficio comunque non dev’essere inferiore a 60 giorni.
L’atto di recupero può essere notificato al contribuente entro il termine ultimo del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il contribuente ha indebitamente percepito una somma o utilizzato un credito d’imposta.
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Advertisement - PubblicitàCon il Provvedimento del 27 giugno 2023, si dispone che l’ufficio territoriale delle Entrate che si dovrà occupare di eseguire i controlli e di predisporre le eventuali procedure di recupero, sarà quello che opera nell’area in cui il contribuente che ha commesso la violazione possiede il domicilio fiscale.
Nel caso in cui il domicilio fiscale del contribuente dovesse risultare assente dalle banche dati a disposizione del Fisco, si stabilisce che ad occuparsi della pratica di controllo e recupero sarà la sede territoriale competente del luogo in cui è stata commessa la violazione.
Per quanto riguarda le operazioni di cessione del credito e sconto in fattura legate al Superbonus e ai Bonus Casa – l’ufficio al quale saranno affidati i controlli e l’eventuale recupero delle somme indebite in caso di assenza del domicilio fiscale del contribuente – si considererà sempre la sede che compete nel luogo di commissione della violazione.
Come “luogo di commissione della violazione” in questo caso sarà preso di riferimento il domicilio fiscale del fornitore o del cessionario in base ai dati dichiarati nella Comunicazione per la scelta delle opzioni.
All’Allegato A del Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, sono elencati tutti gli uffici della Direzione Provinciale operanti in territorio italiano (con la divisione in Regioni e Comuni) ai quali possono essere affidate le pratiche di recupero delle somme non spettanti legate ai Bonus Casa e agli contributi fruiti indebitamente.
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