I Fondi Pensione possono rientrare tra i beneficiari dei Bonus Casa: Ecobonus, Sismabonus e Bonus Facciate? Di seguito risponderemo a queste domande con l’ausilio di una recente risposta ad interpello emessa dall’Agenzia delle Entrate.
I Fondi Pensione possono rientrare tra i beneficiari dei Bonus Casa: Ecobonus, Sismabonus e Bonus Facciate?
Che cosa sono e in che modo sono inquadrati i Fondi Pensione nel nostro ordinamento giuridico?
Di seguito risponderemo a queste domande con l’ausilio di una recente risposta ad interpello emessa dall’Agenzia delle Entrate.
Sommario
I Fondi Pensione appartengono alle cosiddette “forme di previdenza complementare”, ovvero fondate su un sistema di finanziamento a capitalizzazione.
Tali enti sono soggetti ai controlli della COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione), che si occupa di verificare che la gestione avvenga nel rispetto dei contratti e delle normative vigenti.
In sostanza, chi aderisce ad un fondo pensione, può ottenere un’integrazione sull’importo pensionistico già spettante per gli anni di lavoro. Questo in quanto il patrimonio già accumulato viene convertito in capitale.
I Fondi Pensione si dividono in:
I fondi chiusi o negoziali nascono da contratti o accordi collettivi, ai quali si accede in base al comparto di appartenenza (impresa o gruppo di imprese) oppure in base a limiti territoriali (come Regione o Provincia autonoma).
Nel nostro ordinamento, i fondi pensione chiusi sono considerati soggetti giuridici autonomi, dotati di organi amministrativi, soggetti responsabili e di una propria assemblea. Le risorse finanziarie vengono gestite invece da enti esterni, come banche o compagnie di assicurazione.
Advertisement - PubblicitàI fondi pensione aperti vengono istituiti direttamente dagli istituti bancari, dalle compagnie assicurative, dalle società di gestione del risparmio o dalle società di intermediazione mobiliare. L’adesione può essere ammessa sia in forma collettiva che individuale.
Il patrimonio del fondo è considerato autonomo, e separato dall’istituto o dalla società che ha provveduto a costituirlo, ma sarà questa stessa società a gestirne le risorse. Le risorse finanziarie in questo caso sono destinate unicamente all’erogazione di prestazioni previdenziali, e dovranno essere depositate presso una banca esterna.
Advertisement - PubblicitàSi tratta appunto di forme pensionistiche individuali, che possono costituirsi anche sottoscrivendo uno specifico contratto per la polizza sulla vita. In ogni caso, si aderisce unicamente in forma individuale.
Anche qui sono previsti dei regolamenti COVIP da seguire, che garantiscono all’individuo gli stessi diritti previsti per gli altri fondi complementari. E, anche in questo caso, le risorse finanziarie accumulate con il fondo sono considerate patrimonio separato e autonomo da quello del soggetto che l’ha costituito.
Advertisement - PubblicitàQuesta tipologia di fondi pensione comprende i fondi che risultavano già istituiti alla data del 15 novembre 1992. Ovvero, prima dell’entrata in vigore della Legge n. 421 del 23 ottobre 1992 che ha permesso che il sistema di previdenza complementare venisse regolamentato dal DL n. 124/1993.
Possono accedervi i lavoratori dipendenti individuati da accordi collettivi o contratti, che possono essere anche aziendali o interaziendali. Si accede su base collettiva, solitamente con contributo del datore di lavoro.
I fondi pensione preesistenti possono essere:
FondInps è appunto la forma di previdenza complementare istituita e gestita dall’INPS. In quanto ai regolamenti però, anche questa tipologia di fondo segue le normative nazionali e il funzionamento degli altri fondi.
Con il Decreto interministeriale n. 85 del 31 marzo 2020, si è deciso per la soppressione di questa forma complementare, alla quale non è più possibile aderire dal 1° ottobre 2020. In sostituzione a FondInps, è nato il Fondo COMETA, al quale sono stati trasferiti i flussi relativi alle quote di TFR maturato con FondInps.
Advertisement - PubblicitàCon la risposta ad interpello n. 561 del 26 agosto 2021, si parla del caso di un Fondo pensione preesistente, in quanto costituito nel 1957.
L’istante dichiara che il fondo opera senza scopo di lucro e che, in quanto preesistente, sia riconosciuto idoneo alla detenzione di immobili, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del Decreto n. 62 del 10 maggio 2007.
Afferma quindi di voler eseguire degli interventi edilizi ammissibili all’Ecobonus, al Sismabonus e al Bonus Facciate su un complesso immobiliare di proprietà del Fondo, con avvio lavori previsto per luglio 2021 e conclusione entro il 31 luglio 2023.
Il Fisco afferma come l’Ecobonus, il Sismabonus e il Bonus Facciate non prevedano limiti in questo senso, e possono essere richiesti anche da enti pubblici, privati, associazioni e soggetti che conseguono reddito d’impresa.
Pertanto, il fondo pensione in questione, in qualità di soggetto passivo IRES, potrà accedere alle detrazioni citate. Ma è requisito fondamentale, seppure i lavori si protrarranno fino al 2022, che tutte le spese vengano sostenute entro il 31 dicembre 2021.
Il Fisco ricorda inoltre che il Fondo Pensione non potrà, in mancanza di un’imposta lorda, non potrà accedere ai Bonus Casa mediante detrazione in Dichiarazione dei Redditi. Potrà farlo però scegliendo una delle due opzioni fiscali alternative, diventate possibili con la nascita del Superbonus 110% nel Decreto Rilancio.
Il fondo potrà quindi cedere il proprio credito d’imposta oppure optare per lo sconto immediato in fattura.
Leggi anche: “Cessione Credito e Sconto Fattura: tutti i bonus che concedono le opzioni”
Compila il form sottostante: la tua richiesta verrà moderata e successivamente inoltrata alle migliori Aziende del settore, GRATUITAMENTE!