Il Decreto Anti-Frode, in vigore a partire dal 12 novembre 2021, ha previsto delle nuove disposizioni per quanto riguarda il beneficio di tutti i Bonus Casa che prevedono la scelta delle opzioni alternative.
Il Decreto Anti-Frode, in vigore a partire dal 12 novembre 2021, ha previsto delle nuove disposizioni per quanto riguarda il beneficio di tutti i bonus casa che prevedono la scelta delle opzioni alternative (vedi qui quali sono).
In particolare, si è provveduto ad inasprire i controlli per quanto riguarda i beneficiari dei Bonus Casa che intendono usufruirne tramite la cessione del credito o lo sconto in fattura. Allo stesso modo, sempre per chi opta per le opzioni alternative alla detrazione, è diventato obbligatorio presentare il visto di conformità dei dati trascritti e dei documenti presentati.
Tutto ciò comporta dei cambiamenti anche per quanto riguarda la Comunicazione necessaria per la scelta della cessione e dello sconto. Alla luce di questo, un contribuente ha scritto alla posta della rivista ufficiale del Fisco, FiscoOggi, per sapere chi debba effettivamente trasmettere la comunicazione per la cessione e lo sconto all’Agenzia.
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Advertisement - PubblicitàLa cessione del credito e lo sconto in fattura sono state introdotte come opzioni alternative alla detrazione fiscale che i beneficiari possono scegliere per usufruire degli incentivi.
Tali opzioni sono state rese disponibili per la prima volta con il Decreto Rilancio, che ha dato vita anche al Superbonus 110%.
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Le modalità attuative per quanto riguarda l’utilizzo della cessione e dello sconto sono invece state regolamentate con il Provvedimento Prot. n. 283847 dell’8 agosto 2020 e con le modifiche dei successivi Provvedimenti delle Entrate.
L’ultimo di questi provvedimenti, che ha disposto modifiche per tutti gli altri precedenti, incluso quello dell’8 agosto 2020, è il nuovo Provvedimento Prot. n. 312528 del 12 novembre 2021.
Come possiamo vedere, il documento è stato pubblicato lo stesso giorno dell’entrata in vigore del DL Anti-Frode. I due testi prevedono chiaramente misure complementari, in quanto in entrambi si parla delle opzioni alternative alla detrazione.
Però, mentre il Decreto Anti-Frode è nato al fine di disporre nuovi controlli più stringenti per chi usufruisce delle detrazioni fiscali con la cessione o lo sconto, il nuovo Provvedimento delle Entrate invece ha tutt’altro scopo.
Il Provvedimento del 12 novembre infatti è servito per modificare e aggiornare le vecchie disposizioni con le nuove direttive, nonché per ufficializzare la proroga delle opzioni alternative fino al 2025 e infine per comunicare i nuovi modelli necessari per presentare la Comunicazione al Fisco.
Ricordiamo infatti che l’esercizio della cessione e dello sconto sono possibili soltanto se il potenziale beneficiario trasmette l’apposita Comunicazione per l’utilizzo delle opzioni alternative.
Per approfondire, leggi: “Superbonus 110%, cessione e sconto: proroga al 2025 e nuovi modelli”
Advertisement - PubblicitàProprio con l’ultimo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia, si sono disposte le direttive per quanto riguarda la trasmissione della Comunicazione in seguito alle modifiche apportate all’utilizzo delle opzioni alternative dal DL Anti-Frode.
Si ribadisce innanzitutto che la Comunicazione deve essere trasmessa necessariamente entro il 16 marzo successivo all’anno in cui sono state sostenute le spese per gli interventi agevolabili.
Esclusivamente per l’anno d’imposta 2021 (quindi per le spese del 2020) si è concessa una proroga per l’invio della comunicazione fino al 15 aprile 2021 per via dell’emergenza Covid-19.
Riguardo alle modalità di trasmissione della Comunicazione, viste le modifiche disposte dal Decreto Anti-Frode, si è stabilito che:
Non c’è possibilità di scelta invece se la Comunicazione per l’utilizzo della cessione e lo sconto si riferisce a rate residue di cui non si è beneficiato. In tal caso infatti l’attestazione potrà essere trasmessa esclusivamente dal tecnico che rilascia il visto di conformità, sia per le singole unità che per i condomini.
In tutti i casi comunque, la Comunicazione potrà essere trasmessa come sempre solo ed esclusivamente in maniera telematica, mediante:
Ricordiamo anche che, secondo quanto disposto con una recente risposta ad interpello del Fisco, si è determinato che per ogni singolo intervento che si esegue si debba presentare un’apposita Comunicazione. Per approfondire, leggi: “Superbonus 110%: la Comunicazione è singola per ogni intervento complessivo”
Leggi anche: “Superbonus 110, Visto Conformità: chi può emetterlo, sanzioni”
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