Con il Comunicato Stampa del 28 gennaio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha annunciato che in data 4 febbraio sarà aggiornato il canale per la trasmissione della Comunicazione per l’utilizzo della cessione del credito e lo sconto in fattura per i bonus edilizi.
La procedura difatti sarà aggiornata con l’adeguamento alle nuove disposizioni normative stabilite con la Legge di Bilancio 2022, che integrano inoltre quanto già previsto dal Decreto Anti-Frode.
L’Agenzia fa sapere inoltre che, sempre a partire dal 4 febbraio, sarà possibile trasmettere anche le Comunicazioni relative alle spese già sostenute nel 2022, incluse quelle relative al nuovo bonus per le barriere architettoniche.
Vediamo quali sono le novità.
Sommario
Dopo le ultime novità introdotte dal Decreto Anti-Frode, e riconfermate con la Legge di Bilancio 2022, le procedure relative alla Comunicazione delle opzioni alternative saranno nuovamente aggiornate il 4 febbraio 2022.
Ricordiamo che tutti i contribuenti che scelgono di usufruire del Superbonus 110%, o di uno degli altri bonus casa che ammettono la scelta, mediante le opzioni della cessione del credito o dello sconto in fattura, sono obbligati ad inviare l’apposita Comunicazione alle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.
A partire dal 4 febbraio sarà possibile inviare il modello non solo per le spese sostenute nel 2021, ma anche per quelle relative al 2022. Chiaramente le Comunicazioni relative alle spese 2022 dovranno essere adeguate alle nuove normative in vigore dal 1° gennaio.
Si fa sapere inoltre che successivamente la procedura sarà aggiornata al fine di introdurre tra le possibilità di scelta anche il nuovo Bonus Barriere Architettoniche 2022.
Anche questo incentivo infatti ammetterà le opzioni della cessione del credito e dello sconto in fattura.
Advertisement - PubblicitàUna delle novità introdotte è quella di aver imposto l’obbligo di presentare il visto di conformità per tutti i bonus edilizi che consentono il beneficio tramite le opzioni alternative alla detrazione. Ricordiamo infatti che prima il visto era obbligatorio solo per il Superbonus 110%.
Tale visto di conformità non riguarda la conformità dell’immobile, ma la conformità dei documenti, dei dati dichiarati e della congruità delle spese sostenute, che devono appunto essere asseverati da un professionista con il visto.
Il visto di conformità deve essere allegato all’apposita Comunicazione da inviare alle Entrate in relazione a tutti i bonus casa che ammettono la scelta. Tuttavia, bisogna fare delle distinzioni.
Si dispone infatti che, a prescindere dall’entità degli interventi, è sempre obbligatorio allegare il visto di conformità alla Comunicazione se con gli interventi conseguiti si intende beneficiare del Superbonus 110% o del Bonus Facciate.
La Comunicazione e il visto saranno d’obbligo anche per tutti gli altri bonus che consentono la cessione e lo sconto. In questi casi però, si concede l’esenzione dal presentare il visto di conformità a favore dei lavori “minori”, ovvero:
Rimane comunque l’obbligo, anche per i lavori minori che accedono ai bonus casa, di trasmettere la Comunicazione alle Entrate.
Leggi anche: “Bonus Casa, Cessione e Sconto: chi invia la Comunicazione”
Advertisement - PubblicitàCon il Comunicato del 28 gennaio, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto inoltre alla pubblicazione di alcune FAQ che possono essere utili per comprendere meglio cosa cambierà in base ai diversi casi.
Nella prima domanda, ad esempio, ci si chiede se tutte le nuove regole introdotte dal Decreto Anti-Frode e riconfermate poi con la Legge di Bilancio 2022, siano obbligatorie a decorrere dal 12 novembre 2021 oppure dal 1° gennaio 2022.
La risposta è dal 1° gennaio 2022, in quanto la Legge di Bilancio 2022 ha disposto l’abrogazione del Decreto Anti-Frode, le cui disposizioni non sono state annullate, ma semplicemente integrate al testo della stessa Manovra 2022.
Questo significa che tutte le novità introdotte dal DL Anti-frode non sono più in vigore dal 21 novembre (come citava la stessa normativa), ma a partire dal 1° gennaio 2022.
La seconda FAQ invece riguarda un tema molto discusso che riguarda sia l’inquadramento degli interventi e la ripartizione in SAL.
Come sappiamo, la normativa in vigore prima del 1° gennaio, consentiva alle persone fisiche di sostenere interventi agevolabili fino alla data del 31 dicembre 2022, a patto che, alla data del 30 giugno 2022, lo Stato Avanzamento Lavori avesse raggiunto il 60% dell’intervento complessivo.
Con la Manovra 2022 le cose sono cambiate. Infatti, seppure le date rimangano le stesse, a partire dal 1° gennaio le persone fisiche potranno sostenere spese agevolabili fino al 31 dicembre se, per il 30 giugno 2022, presentano un SAL minimo del 30%.
Dunque la domanda, rapportata stavolta anche alle nuove disposizioni del 2022, in sostanza è la seguente:
“Cosa si intende per intervento complessivo? Bisogna contare solo le spese agevolabili o anche quelle non ammissibili agli incentivi fiscali?”
Il Fisco chiarisce che la percentuale di lavoro svolto deve riferirsi a tutte le opere che si intende eseguire nel complesso, sia quelle agevolabili che non.
È possibile consultare tutte le FAQ aggiornate al 28 gennaio qui.
Leggi anche: “Cessione Credito e Sconto Fattura: nuove regole, cosa cambia”
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