L’Agenzia delle Entrate comunica l’istituzione del nuovo Codice Tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per l’acquisto di carburante.
Con la Risoluzione n. 48/E del 14 settembre 2022, l’Agenzia delle Entrate comunica l’istituzione del nuovo Codice Tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per l’acquisto di carburante a favore delle imprese del settore della pesca.
Il nuovo Codice è dedicato esclusivamente alle imprese ittiche per le spese relative all’acquisto di carburante effettuate nel secondo trimestre 2022, da aprile a giugno.
Approfondiamo di seguito.
Advertisement - PubblicitàIl Bonus carburante, così come i Bonus Energia e Gas, è stato introdotto col DL n. 21 del 21 marzo 2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 51 del 20 maggio 2022 al fine di “contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.”
Il DL n. 21/2022 prevedeva la concessione di un credito d’imposta dedicato agli acquisti di carburante nel settore ittico esclusivamente per quanto riguarda il primo trimestre 2022.
La proroga della misura è avvenuta con l’entrata in vigore del Decreto Aiuti (DL n. 50 del 17 maggio 2022), convertito con modificazioni dalla Legge n. 91 del 15 luglio 2022, che ha disposto la validità del credito d’imposta anche per gli acquisti effettuati nel corso del secondo trimestre 2022.
Advertisement - PubblicitàIl credito d’imposta dedicato alle imprese del settore della pesca viene riconosciuto per il secondo trimestre sempre nella misura del 20% delle spese sostenute per l’acquisto di benzina e gasolio utilizzati per la trazione dei mezzi, così come accadeva per gli acquisti effettuati nel corso del primo trimestre 2022.
Il Bonus Carburante relativo al primo trimestre includeva, con le imprese del settore ittico, anche quelle operanti nel settore agricolo. La proroga della misura al secondo trimestre è invece avvenuta solo a favore delle imprese del settore pesca.
Come prima, le spese dovranno essere dimostrate mediante apposite fatture d’acquisto.
Il credito potrà essere utilizzato esclusivamente entro il 31 dicembre 2022 con due modalità:
Il Codice Tributo da utilizzare per l’utilizzo in compensazione è il seguente: “6967”, denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca (secondo trimestre 2022) – art. 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”.
Ricordiamo infine che molto di recente la misura è stata estesa anche in relazione al terzo trimestre 2022. Per saperne di più, leggi: “Bonus Energia e Gas: Codici e utilizzo per terzo trimestre 2022”
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