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Bonus Affitto turismo e piscine: ecco il Codice per i cessionari

Con la Risoluzione n. 51/E del 23 settembre 2022, l’Agenzia delle Entrate annuncia l’istituzione del Codice Tributo per i cessionari che acquistano crediti derivanti dal Bonus affitto Turismo e Piscine.

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Con la Risoluzione n. 51/E del 23 settembre 2022, l’Agenzia delle Entrate annuncia l’istituzione del Codice Tributo per i cessionari che acquistano crediti derivanti dal Bonus affitto Turismo e Piscine.

Si tratta appunto di un incentivo concesso alle imprese turistiche sotto forma di credito d’imposta, che può essere applicato alle spese sostenute per il pagamento dei canoni di locazione relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

Vediamo in cosa consiste e qual è il Codice Tributo assegnato ai cessionari del credito.

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Bonus Affitto turismo e piscine: requisiti obbligatori

Possono fruire del bonus affitto turismo e piscine, appunto, tutte le imprese del settore turistico e le imprese con codice ATECO 93.11.20 (Gestione di piscine).

Attenzione però, perché il credito d’imposta relativo ai canoni di locazione di gennaio, febbraio e marzo 2022, sarà concesso alle imprese beneficiarie solo in presenza dei seguenti requisiti:

  • I canoni di locazione per le mensilità suddette devono risultare regolarmente pagati per la data del 29 agosto 2022;
  • Le imprese devono aver subìto una riduzione del fatturato pari almeno al 50% nel mese di riferimento del 2022 rispetto allo stesso mese del 2019. Il calcolo va fatto considerando difatti mese per mese singolarmente.

Le imprese sono obbligate inoltre ad inviare il modello di Autodichiarazione che attesta il rispetto dei limiti stabiliti dalla Commissione Europea col Temporary Framework alle Sezioni 3.1 e 3.12.

L’autodichiarazione può essere trasmessa a partire dal’11 luglio e fino al 23 febbraio 2023.

Potranno inviare invece l’autodichiarazione a partire dal 15 settembre e fino al 23 febbraio 2023:

  • I soggetti che intendono usufruire del bonus affitto turismo e piscine mediante l’opzione della cessione del credito d’imposta;
  • I soggetti che hanno aperto Partita IVA per proseguire l’attività del de cuius, la cui impresa è stata interessata da una trasformazione aziendale nel periodo che va dal mese di gennaio 2019 fino alla data di presentazione dell’autodichiarazione.

Per approfondire, leggi: “Bonus Affitto turismo e piscine: cessione credito e autodichiarazioni dall’11 luglio

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Utilizzo credito per cedenti e cessionari: nuovo Codice Tributo

Il credito derivante dal bonus affitto turismo e piscine (che spetta nella misura del 60%, 50% oppure 30% a seconda della tipologia di contratto), può essere appunto utilizzato in due modalità alternative:

  1. In compensazione con l’F24 mediante il Codice Tributo “6879” istituito in data 11 luglio. Approfondisci qui;
  2. Con la cessione del credito d’imposta, solo per intero, ad un altro soggetto che potrà, a sua volta, utilizzare il credito in compensazione oppure scegliere di venderlo per intero.

Proprio per consentire a chi acquista il credito, e quindi al “cessionario”, di utilizzare il credito in compensazione con l’F24, con la Risoluzione del 23 settembre è stato istituito il Codice Tributo:

7741” denominato “CESSIONE CREDITO – Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione – articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”.



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TAGS: bonus affitto, codice tributo 6879

Autore: Redazione Online

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