A partire dal lunedì 11 luglio 2022 sarà possibile trasmettere le autodichiarazioni che attestano il rispetto dei requisiti per l’ottenimento del Bonus Affitto a favore delle imprese turistiche e delle piscine.
L’agevolazione consiste in un credito d’imposta per i canoni di locazione pagati nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.
Con il Provvedimento Prot. n. 253466 del 30 giugno 2022, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha approvato il Modello, le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per l’invio dell’autodichiarazione.
Nello stesso documento inoltre si divulgano le modalità di utilizzo del bonus mediante l’operazione di cessione del credito.
Approfondiamo di seguito.
Sommario
Il Bonus Affitto per le imprese turistiche e per le piscine è un credito d’imposta previsto dall’art. 5 del DL n. 4 del 27 gennaio 2022.
Nello specifico, è dedicato alle imprese del settore turistico e alle imprese con codice ATECO 93.11.20 (Gestione di piscine), esclusivamente per i canoni riferibili al primo trimestre 2022.
I requisiti obbligatori per accedere al Bonus Affitto per imprese turistiche e piscine sono i seguenti:
L’autodichiarazione approvata, come accade per gli altri crediti d’imposta rientranti negli Aiuti di Stato, è obbligatoria per dimostrare il possesso dei requisiti, delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla Commissione europea alle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework.
Per saperne di più, consulta la sezione dedicata sul sito delle Entrate.
L’Autodichiarazione deve essere trasmessa utilizzando questo Modello mediante i canali telematici dell’Agenzia.
Di base, si legge, sarà possibile procedere con l’invio a partire dall’11 luglio 2022 e fino al 28 febbraio 2023.
Alcuni soggetti specifici invece potranno presentare l’autodichiarazione solo a partire dal 15 settembre 2022, e sempre fino al 28 febbraio 2023. Questi sono:
Il credito d’imposta spettante infatti può essere fruito sia mediante la compensazione con l’F24 sia tramite cessione del credito. Attenzione però, perché si tratta di scelte alternative una all’altra. Lo stesso credito non potrà essere utilizzato in modalità differenti.
In caso si scelga la compensazione, sarà possibile fruire del bonus in più soluzioni. Chi invece opta per la cessione, potrà farlo solo cedendo l’intero ammontare del credito in una sola volta.
Il soggetto che acquista il credito potrà, a sua volta, utilizzarlo in compensazione oppure cederlo nuovamente per intero. Nessun riferimento riguardo ad eventuali successive cessioni.
I Codici Tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta saranno comunicati in seguito con una nuova Risoluzione delle Entrate.
Qui è possibile consultare le istruzioni per la compilazione e le relative specifiche tecniche.
Leggi anche: “Contributi statali per imprese: obbligatoria l’autodichiarazione”
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