Tra le misure introdotte dal Governo nel corso dell’emergenza epidemiologica, come sappiamo, c’è il Bonus Affitto Imprese, ovvero il credito d’imposta concesso per “i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda”.
Tra le misure introdotte dal Governo nel corso dell’emergenza epidemiologica, come sappiamo, c’è il Bonus Affitto Imprese, ovvero il credito d’imposta concesso per “i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda”.
La misura è stata introdotta precisamente con l’art. 28 del Decreto Rilancio, poi modificato con la conversione nella Legge n. 77 del 17 luglio 2020.
Tale normativa prevede chiaramente delle specifiche regole e condizioni da rispettare. Oltre a queste però, successivamente, la Commissione Europea ha definito dei nuovi limiti nella concessione degli aiuti, che si riferiscono alla gran parte delle misure di sostegno concesse per l’emergenza epidemiologica. Il credito d’imposta, destinato ad aziende e professionisti per i canoni di locazione ad uso non abitativo, è tra questi.
Di seguito, analizzando una recente risposta ad interpello affrontata dal Fisco, andremo a spiegare nello specifico quali siano i limiti di cui parliamo e, al contempo, quali siano le tempistiche da rispettare per l’utilizzo del credito d’imposta con il Bonus Affitto Imprese.
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Sommario
Il Bonus Affitto Imprese dunque, come abbiamo spiegato, è soggetto ai limiti imposti dalla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
Il documento ha subito poi diverse modifiche e in particolare, con la Quinta modifica del Quadro temporaneo (2021/C 34/06), in vigore a partire dal 28 gennaio 2021, sono stati innalzati gli importi massimi che ogni impresa può complessivamente ottenere riguardo agli aiuti per l’emergenza.
Qui, difatti, la soglia di aiuti compatibili con il mercato interno è stata incrementata, concedendo una cifra massima da destinare ad ogni beneficiario che da 800.000 euro passa a 1,8 milioni di euro.
In base alle disposizioni normative, il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente:
Compreso questo, possiamo dunque analizzare più approfonditamente il tema con la risposta ad interpello n. 797 del 1 dicembre 2021.
L’istante è appunto un’impresa che rappresenta di far parte di un Gruppo di società, e che sostiene di aver acquistato, da una seconda società appartenente allo stesso Gruppo, il credito d’imposta previsto con il Bonus Affitto Imprese.
A tal proposito, l’impresa precisa che l’acquisto è avvenuto in data 14 ottobre 2020.
Con le modifiche apportate dalla Quinta modifica al Quadro temporaneo, con la quale è stata innalzata la soglia massima di aiuti concessi, l’istante fa presente che, sempre in base al tale documento, viene chiarito che le società appartenenti allo stesso Gruppo vengono intese come una singola unità economica.
Per questo motivo, l’impresa appura da ciò che la soglia massima (prima pari a 800.000 euro e ora aumentata a 1,8 milioni) sia da riferirsi al Gruppo di società preso interamente e non alle singole imprese che ne fanno parte.
Ciò posto, l’impresa fa presente che le precisazioni di cui sopra sono state fornite con la Circolare del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, datata al 18 giugno 2020, ma pubblicata solo in data 27 ottobre 2020.
Successivamente all’acquisto del credito d’imposta da parte dell’impresa istante, avvenuto appunto in data 14 ottobre 2020 e, in considerazione delle modifiche divulgate solo il 27 ottobre 2020, l’azienda rappresenta di aver utilizzato in compensazione solo una parte del credito acquistato.
Ciò in quanto l’impresa riteneva altrimenti di eccedere la soglia massima di 800.000 euro concessa per tutto il Gruppo di società.
In seguito a quanto spiegato, il quesito che l’istante pone alla valutazione dell’Agenzia delle Entrate è sostanzialmente il seguente.
Considerando il fatto che l’impresa abbia utilizzato solo una parte del credito acquistato, e tenendo conto anche che la soglia massima sia stata incrementata, sarebbe possibile per l’azienda utilizzare in compensazione la parte di credito non riscosso nell’anno successivo all’acquisto (ovvero nel 2021)?
Advertisement - PubblicitàL’Agenzia delle Entrate precisa innanzitutto che, riguardo al limite massimo di aiuti che un Gruppo di società può ottenere, si fa presente che si deve considerare come “impresa unica” un gruppo d’imprese collegate tra loro per via del fatto che sono controllate da una società capogruppo.
Mentre si specifica che: “le imprese che non hanno relazioni tra di loro eccetto il loro legame diretto con lo stesso organismo pubblico non sono considerate come imprese collegate.” Si tratta nello specifico di quelle imprese che sono controllate dallo stesso organismo pubblico, ma che comunque godono di un potere decisionale indipendente.
Da ciò ne deriva che, nel primo caso, l’importo massimo degli aiuti deve correttamente essere inteso come complessivo per l’intero gruppo societario. Nel secondo caso invece, le imprese devono essere considerate come indipendenti e il limite di aiuti si intenderà singolarmente.
Advertisement - PubblicitàRiguardo invece all’effettivo importo massimo di aiuti che un’impresa può ottenere, tuttavia, non risulta esatto quanto prospettato dall’istante. I cambiamenti apportati al Quadro temporaneo dalla Quinta modifica infatti, sono validi a decorrere dalla sua entrata in vigore, ovvero dal 28 gennaio 2021.
Ciò significa che il limite massimo di importo che un’impresa può ottenere è pari a:
Viene spiegato inoltre che la “data di concessione” alla quale effettivamente ci si deve riferire è differente in base alla tipologia di contributo. Ovvero:
Nel caso descritto dall’istante, che chiaramente rientra nella seconda ipotesi in quanto beneficia del credito d’imposta per gli immobili non abitativi e strumentali, il Fisco fa presente che l’istante afferma di aver utilizzato il credito in compensazione (seppure in parte) in data 14 ottobre 2020.
L’impresa (o, in questo caso, il Gruppo) deve dunque far riferimento alle disposizioni di cui al Quadro temporaneo in vigore prima del 28 gennaio 2021, e potrà ricevere quindi un importo massimo di aiuti per l’emergenza Covid pari sempre a 800.000 euro.
Advertisement - PubblicitàIn riferimento al terzo quesito invece, ovvero se sia possibile utilizzare il credito d’imposta (o la parte di credito non utilizzata) nel corso dell’anno successivo al suo ottenimento, la risposta è negativa.
L’Agenzia fa notare infatti che il Decreto Rilancio, all’art. 122 comma 3, stabilisce chiaramente che:
“[…] La quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.”
Successivamente poi, si ricorda che lo stesso Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con la pubblicazione del Provvedimento prot. n. 250739 del 1° luglio 2020, aveva fornito ulteriori delucidazioni, specificando che:
“[…] la quota dei crediti d’imposta ceduti che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta.”
Tuttavia, nello stesso documento si precisava anche che il credito d’imposta, sempre entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, può essere a sua volta ceduto ad altri soggetti dall’impresa che lo ha acquistato, al fine appunto di non perdere l’opportunità di utilizzarlo entro la fine dell’anno.
In poche parole, l’impresa istante avrebbe potuto, entro il 31 dicembre 2020, utilizzare il credito d’imposta acquisito con il Bonus Affitto Imprese in diverse modalità:
Vista a quel punto l’impossibilità di fruirne tramite compensazione o dichiarazione, avrebbe potuto dunque scegliere di usufruire della parte di credito non utilizzata vendendola a terzi e ottenendo in cambio un rimborso monetario, ma solo entro l’ultimo giorno del 2020.
Se entro la fine dell’anno in corso al momento dell’acquisizione il credito non viene fruito, l’impresa perde effettivamente ogni possibilità di utilizzarlo.
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