Il bonus affitto per le imprese chiaramente prevede dei requisiti ben precisi da rispettare, come l’obbligo dell’esistenza di un contratto di locazione regolare.
Il Bonus Affitto Aziende è un incentivo introdotto con il Decreto Rilancio. Si tratta di una delle misure sperimentali ideate al fine di contrastare la crisi economica dovuta alla pandemia, che consiste in un credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda.
Il bonus affitto per le imprese chiaramente prevede dei requisiti ben precisi da rispettare, come l’obbligo dell’esistenza di un contratto di locazione regolare. A tal proposito, il contratto di affidamento può essere ritenuto tale?
Approfondiamo di seguito.
Sommario
Il tema di oggi è stato oggetto di una recente risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate, la n. 827 del 17 dicembre 2021. Qui l’istante rappresenta appunto di essere una società che nel 2002 ha sottoscritto un contratto di affidamento con una seconda azienda, con decorrenza dal 2003.
Nel 2017 le due società hanno sottoscritto un nuovo contratto di affidamento della durata di due anni, rinnovabile di anno in anno per un massimo di due volte, con scadenza ultima al 2021.
L’istante fa presente che il contratto prevedeva un corrispettivo fisso per la gestione degli spazi ceduti in locazione ed un’altra componente variabile in base al fatturato conseguito.
La società chiede dunque alle Entrate se il caso presentato possa consentire l’accesso al bonus per l’affitto delle aziende, considerando che lo stesso istante ritiene che il contratto cosiddetto “di affidamento” stipulato possa essere assimilato alla pratica della subconcessione.
L’azienda ritiene che il suddetto contratto sia inquadrabile come subconcessione sulla base degli stessi accordi presenti nel contratto, che vincolano l’istante al rispetto di una specifica destinazione sulla base dell’interesse pubblico.
In sostanza, la società rappresenta di impiegare il bene pubblico per svolgere un’attività che l’azienda concessionaria potrebbe esercitare direttamente. Per questo motivo, l’attività svolta dall’istante rappresenta una concessione configurata dalla stessa società, e può essere inquadrata quindi come subconcessione.
L’analisi prospettata dall’istante può ritenersi corretta?
Advertisement - PubblicitàPer poter rispondere a questa domanda è necessario innanzitutto capire in che modo funzioni il bonus affitto per le aziende.
La misura è stata appunto introdotta con l’art. 28 del Decreto Rilancio, convertito con modificazioni nella Legge n. 77 del 17 luglio 2020.
La normativa prevedeva un credito d’imposta per gli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda, spettante con percentuali differenti in base a precise caratteristiche, ovvero:
Con la conversione in Legge del Decreto Rilancio, la misura è stata poi integrata con la concessione di un credito d’imposta pari al 10% o al 20% a favore delle attività di commercio al dettaglio che nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto hanno conseguito ricavi e compensi superiori a 5 milioni di euro.
Il credito d’imposta, in tutti i casi citati sopra, era da considerarsi in riferimento solo ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno. Solo per le attività turistico-ricettive invece si dovevano prendere in considerazione i mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.
Si chiariva poi per ottenere il beneficio sarebbe dovuto risultare un calo di fatturato pari almeno al 50%, che si deve riferire ai mesi presi singolarmente. In sostanza, ad esempio, dal singolo mese di aprile doveva risultare un calo del 50% rispetto allo stesso mese di aprile del periodo d’imposta precedente. E così via per le altre mensilità.
Advertisement - PubblicitàIl bonus che prevede un credito d’imposta per l’affitto delle aziende è stato poi successivamente prorogato dal decreto Ristori e dalle modifiche introdotte con la sua conversione in Legge, in vigore a partire dal 25 dicembre 2020.
Il credito qui è stato rinnovato, in riferimento però ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, senza vincoli riguardanti i ricavi e compensi conseguiti nel periodo d’imposta precedente, a favore delle imprese operanti nei settori di cui ai Codici ATECO elencati all’Allegato 1.
In risposta alla richiesta della società istante, il Fisco ricorda quanto stabilito dalla Circolare n. 14/E del 6 giugno, ovvero che il credito d’imposta debba essere legato alla presenza di un contratto di locazione di cui agli articoli 1571 e seguenti del Codice Civile, oppure debba essere legato ad un’ipotesi di godimento degli immobili in seguito ad un provvedimento amministrativo di concessione.
Per quanto riguarda invece il credito d’imposta del 30% per i contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, tale condizione riguarda i casi in cui un contratto che prevedeva la gestione passiva in locazione degli immobili (ovvero finalizzata esclusivamente al godimento), viene estesa funzionalmente con l’avvio di un’attività professionale che possa configurare l’uso degli immobili in maniera differente dal mero godimento degli stessi.
Advertisement - PubblicitàIn conclusione, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il caso presentato non possa essere accostato ai contratti di servizi a prestazioni complesse perché il contratto non prevede la fornitura di alcun servizio da parte della società concessionaria, e anche perché lo stesso contratto prevede una quota minima fissa in capo alla società istante.
La tipologia di contratto descritto, che viene definito “di affidamento”, secondo il parere delle Entrate può invece essere accostato ad un contratto di locazione tipizzato, come previsto dal codice civile.
Per questi motivi, si ritiene che la società istante possa beneficiare del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo nella percentuale stabilita al 60% dell’ammontare mensile.
Chiaramente il bonus affitto aziende è valido solo in relazione alle singole mensilità del 2020 che sono oggetto di agevolazione. Si precisa infine che il ragionamento di cui sopra è stato fatto presupponendo il rispetto da parte della società istante di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa e non precisati nell’istanza.
Ricordiamo anche che il Decreto Sostegni TER, in vigore dal 27 gennaio ma ancora da convertire in Legge, ha rinnovato la possibilità per le imprese di ottenere dei contributi a fondo perduto. Tra le imprese potenzialmente beneficiarie ci sono anche le attività di commercio al dettaglio che risultano chiuse alla data del 27 gennaio per via delle restrizioni imposte dal Governo.
Per saperne di più, leggi: “Decreto Sostegno TER: tutti i contributi a fondo perduto”
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