Il Bonus Affitti sotto forma di contributo a fondo perduto per la riduzione del canone di locazione è una delle misure che sono state introdotte nel corso del primo anno dell’emergenza pandemica, al fine appunto di contrastare la crisi economica ed incentivare il pagamento dei canoni di locazione.
Il Bonus Affitti sotto forma di contributo a fondo perduto per la riduzione del canone di locazione è una delle misure che sono state introdotte nel corso del primo anno dell’emergenza pandemica, al fine appunto di contrastare la crisi economica ed incentivare il pagamento dei canoni di locazione.
L’agevolazione è nata appunto con l’entrata in vigore del Decreto Ristori, modificato dalla Legge n. 176/2020, che ne ha disposto la validità a partire dal 25 dicembre 2020.
In merito al bonus affitti sotto forma di contributo a fondo perduto però esistono dei limiti e delle tempistiche che devono essere rispettati, pena la decadenza del beneficio.
Approfondiamo di seguito.
Sommario
Il tema di oggi è stato affrontato di recente dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 13 dell’11 gennaio 2022. Qui l’istante è un cittadino non residente in Italia che afferma di aver sottoscritto un contratto di locazione, in qualità di locatore, per un’unità immobiliare ad uso abitativo, con decorrenza dal 23 luglio 2015 ed un canone annuo di 6.600 euro.
Con l’introduzione del Bonus Affitti sotto forma di contributo a fondo perduto, l’istante afferma di aver provveduto alla riduzione del canone a favore dell’affittuario per poter appunto beneficiare dell’incentivo.
In base a quanto dichiarato, la rinegoziazione è avvenuta due volte in periodi distinti, e in particolare:
L’istante ritiene di aver diritto al contributo a fondo perduto per la riduzione del canone di locazione in riferimento ad entrambe le rinegoziazioni. Lamenta però il fatto che la procedura di trasmissione non riconosca l’istanza come valida e dunque la rifiuti.
Ma perché accade questo?
Advertisement - PubblicitàIn risposta all’istante, l’Agenzia delle Entrate fa presente innanzitutto quanto disposto dalla Legge di conversione del Decreto Ristori, dove si stabiliva che:
“Per l’anno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l’abitazione principale del locatario, che riduce il canone del contratto di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di cui al comma 4, un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore”.
Successivamente, con il Provvedimento prot. 180139 del 6 luglio 2021, sono stati definiti termini e modalità di presentazione per l’istanza di riconoscimento del contributo. Qui si chiariva che l’agevolazione poteva essere applicata alle rinegoziazioni dei canoni d’affitto avvenute in riferimento al periodo che va dal 25 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021.
Tuttavia, veniva anche specificato che, per poterne usufruire:
Per questi motivi, a prescindere dal fatto che un contratto risulti già in essere alla data del 29 ottobre 2020, per poter ottenere il contributo comunque la rinegoziazione non deve essere avvenuta prima del 25 dicembre 2020.
Advertisement - PubblicitàVisto il fatto che la prima rinegoziazione per la riduzione del canone effettuata dal locatore è stata formalizzata con decorrenza a partire dal mese di giugno 2020, l’istante non potrà beneficiare del contributo a fondo perduto in riferimento alla prima rinegoziazione.
Tuttavia, il Fisco fa presente che invece potrà ottenere il contributo in riferimento al secondo periodo di rinegoziazione (anche se per i soli mesi del 2021), perché appunto in questo caso le tempistiche richieste vengono rispettate.
Alla luce di ciò, per poter ottenere il contributo in riferimento al secondo periodo di riduzione del canone, l’istante dovrà inviare un’istanza all’Agenzia delle Entrate, in cui si richiede la revisione dell’esito negativo.
In questo caso, essendo il locatore un soggetto non residente, l’istanza potrà essere trasmessa tramite PEC all’ufficio competente che ha provveduto alla sottoscrizione del contratto di locazione. L’istanza dovrà contenere tutti i dati previsti dal Provvedimento del 6 luglio e dovrà essere firmata digitalmente.
All’istanza dovrà inoltre essere allegata una nota in cui l’istante spiega chiaramente i motivi dell’errore e chiede formalmente la revisione dell’esito.
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