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Barriere architettoniche al 50% e al 75%: cumulabilità tra le detrazioni

Barriere architettoniche al 50% e al 75%: cumulabilità tra le detrazioniBarriere architettoniche al 50% e al 75%: cumulabilità tra le detrazioni
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Come sappiamo, con la Legge di Bilancio 2022 è stato istituito un nuovo incentivo riservato esclusivamente agli interventi di abbattimenti delle barriere architettoniche.

Il Bonus barriere architettoniche 2022 concede un’aliquota di detrazione pari al 75% e, così come il Superbonus 110% e molti altri Bonus Casa, ammette anche l’usufrutto tramite opzioni alternative, ovvero la cessione del credito e lo sconto in fattura.

Con l’interpello di oggi viene posto un quesito molto interessante in riferimento all’istituzione del nuovo incentivo e, in particolare, alla sua correlazione con l’aliquota normalmente prevista prima della sua introduzione, quando gli interventi di abbattimento delle barriere rientravano tra quelli agevolabili con il Bonus Ristrutturazioni al 50%.

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Barriere architettoniche: interventi a cavallo di due anni

Il caso trattato dal Fisco con la risposta ad interpello n. 291 del 23 maggio 2022 vede protagonista un soggetto proprietario di un’unità immobiliare residenziale sita all’interno di un edificio condominiale composto da 12 unità totali.

L’istante fa sapere che, con regolare delibera assembleare, i condomini hanno approvato l’intervento di installazione di una piattaforma elevatrice destinata al servizio della propria abitazione (posta al terzo piano), in cui vive anche un suo familiare affetto da disabilità.

A questo proposito, si rende noto che i lavori sono iniziati nel corso del 2021, con anche il rilascio del primo acconto, e che gli interventi preposti rientrano tra quelli ammissibili al Bonus Ristrutturazioni 50%, così come previsto dal TUIR all’art. 16-bis, comma 1 lettera e).

L’istante afferma tuttavia che i lavori e le spese da sostenere si sono protratti nel 2022 e, considerando l’introduzione del nuovo Bonus Barriere Architettoniche al 75%, vorrebbe sapere se sia possibile usufruire dell’aliquota al 75% per le spese sostenute nel 2022, anche nel caso in cui gli interventi siano iniziati nel corso del 2021.

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Barriere architettoniche: 50% per 2021 e 75% per 2022

Quanto prospettato dal contribuente si è rivelato esatto ai fini dell’usufrutto del Bonus Barriere architettoniche, in riferimento all’aliquota del 50% e del 75%.

Per quanto riguarda le spese sostenute nel corso del 2021, il condominio potrà usufruire dell’aliquota pari al 50% concessa dal Bonus ristrutturazioni per gli interventi mirati all’abbattimento delle barriere architettoniche.

Sono compresi tra questi gli interventi effettuati nelle unità immobiliari singole e negli edifici condominiali, con un limite di spesa massimo pari a 96.000 euro per ogni unità. Si ricorda anche che non è obbligatorio dimostrare che all’interno dell’edificio o dell’unità viva un disabile, difatti è possibile conseguire liberamente questa tipologia di lavori anche in assenza di una persona specificamente affetta da disabilità.

In relazione invece alle spese sostenute nel corso del 2022, per gli interventi volti all’abbattimento delle barriere architettoniche si applica invece il nuovo Bonus, valido per i pagamenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2022, che ammette un’aliquota maggiorata pari al 75%.

Nello specifico, il nuovo incentivo è usufruibile mediante le opzioni alternative alla detrazione, come già detto, oppure mediante detrazione diretta da ripartirsi in 5 quote annuali di pari importo.

Il limite di spesa massimo concesso per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 è pari a:

  • 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari e per le unità immobiliari (funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno) site all’interno di edifici plurifamiliari;
  • 40.000 euro, per i condomini composti da 2 a 8 unità immobiliari. La cifra si riferisce ad un’unità singola, per cui dovrà essere moltiplicata per il numero delle unità presenti nell’edificio;
  • 30.000 euro, per i condomini con più di 8 unità, e solo a partire dalla nona unità in poi. In poche parole, per le prime 8 unità si considererà sempre il limite di 40.000 euro, mentre per tutte le unità eccedenti si applicherà il limite di 30.000 euro.

Leggi anche: “Ecobonus 110% per barriere architettoniche? Tutti i chiarimenti



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TAGS: barriere architettoniche, bonus

Autore: Redazione Online

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