Il Bonus barriere architettoniche 2022 è un incentivo concesso, per le sole spese sostenute nel corso di quest’anno, per la realizzazione di interventi volti all’abbattimento delle barriere architettoniche.
Come specificato più volte dal Fisco, visto che si tratta di una misura con effetto temporaneo e che gli interventi agevolati sono mirati ad un “nobile fine”, l’incentivo può essere fruito da tutti i contribuenti senza eccezione.
Anche le società e le imprese possono difatti eseguire lavori agevolabili mirati all’abbattimento delle barriere architettoniche, e tra l’altro possono intervenire anche sugli stessi immobili che utilizzano per lo svolgimento dell’attività professionale.
Approfondiamo di seguito.
Advertisement - PubblicitàNessun limite (o quasi), dunque, per l’usufrutto del Bonus barriere architettoniche, che concede di beneficiare di una detrazione Irpef nella misura del 75% delle spese sostenute per i lavori.
La detrazione è da ripartirsi in 5 quote di pari importo per 5 anni, ma questo incentivo, così come il Superbonus 110% e gli altri bonus casa che ammettono la scelta, consente anche di optare per i meccanismi alternativi alla detrazione, ovvero la cessione del credito e lo sconto in fattura.
Apriamo una parentesi per ricordare, inoltre, che i lavori agevolabili con il bonus barriere architettoniche 2022, qualora siano eseguiti congiuntamente ad almeno un lavoro trainaNTE, e qualora siano presenti tutti i requisiti richiesti dalla normativa, saranno automaticamente considerati con detrazione maggiorata.
In poche parole, sarà applicata di diritto alle spese per gli interventi la detrazione concessa con il Superbonus 110%, anche se il beneficiario avesse richiesto di beneficiare di quella al 75%.
Leggi anche: “Superbonus 110% e barriere architettoniche: quali spese ammesse”
Superbonus a parte, anche con la risposta ad interpello n. 475 del 27 settembre 2022, il Fisco ha chiarito nuovamente che il bonus barriere architettoniche al 75% è un incentivo fruibile anche per mano di società e imprese.
A scrivere alle Entrate è appunto una società che afferma di detenere in affitto un immobile posto all’interno di fondi ad uso commerciale. L’istante utilizza l’immobile per lo svolgimento della propria attività di commercio al minuto e all’ingrosso.
Ciò posto, chiede se sia possibile beneficiare del bonus barriere architettoniche 2022, tra l’altro mediante i meccanismi alternativi della cessione del credito o dello sconto in fattura.
In particolare, la società afferma che l’intervento rientrerebbe nella formula prevista dal Decreto Rilancio, all’art. 119-ter, comma 2 lettera a), per la quale si prevede un massimale pari a “euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno”.
Advertisement - PubblicitàL’Agenzia delle Entrate fa presente innanzitutto di non poter dare un parere in merito alla veridicità di quanto dichiarato dalla società. In particolare, ci si riferisce qui al fatto che il Fisco non può avere la certezza che gli interventi dichiarati siano difatti ammissibili e siano inquadrabili nella previsione che stabilisce il massimale di 50.000 euro per gli edifici unifamiliari e le unità site all’interno di immobili plurifamiliari.
Detto questo, l’Agenzia dichiara che la normativa che regolamenta il funzionamento del bonus barriere architettoniche 2022 non prevede limiti riguardanti la tipologia di contribuente che può accedere all’incentivo.
Si ribadisce a tal proposito che con la Circolare n. 23/E del 23 giugno 2022, è stato espressamente specificato che possono beneficiare dell’incentivo:
“le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).”
La società istante potrà pertanto beneficiare dell’agevolazione ma, viene chiarito, gli interventi ammessi sono solo quelli finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche che vengono effettuati su edifici già esistenti.
Non sono difatti ammesse le spese relative a lavori su immobili in fase di costruzione, né su immobili in fase di demolizione e ricostruzione (anche qualora l’intervento fosse inquadrabile nella categoria della “ristrutturazione edilizia”).
Il Fisco ricorda anche che gli interventi conseguiti dovranno rispettare i requisiti imposti dal decreto ministeriale n. 236 del 14 giugno 1989, al fine di garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici.
Per quanto riguarda la possibilità di fruire del bonus mediante le opzioni alternative della cessione del credito o dello sconto in fattura, si fa presente che la normativa prevede tale possibilità. Dunque, nel rispetto di tutte le condizioni previste, la società potrà procedere alla fruizione nelle modalità che aveva prospettato.
Leggi anche: “Bonus Barriere 2022 in fase di costruzione e per demo-ricostruzione”
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