Gli italiani residenti all’estero per lavoro possono usufruire delle agevolazioni “prima casa” acquistando un immobile in un comune di nascita, residenza o lavoro precedente, senza vincolo sull’ultima residenza.
Gli italiani residenti all’estero per motivi di lavoro possono accedere alle agevolazioni fiscali per l’acquisto della “prima casa” in Italia? Questo è un quesito di grande interesse per chi, pur vivendo fuori dal territorio nazionale, desidera acquistare un’abitazione nel Paese d’origine.
Recentemente, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento fondamentale in merito, specificando in quali casi è possibile beneficiare delle agevolazioni previste.
Vediamo nel dettaglio cosa prevede la normativa e quali sono le condizioni per usufruirne.
Sommario
Un cittadino italiano, residente all’estero per motivi di lavoro e iscritto all’A.I.R.E. dal 2013, ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se fosse possibile usufruire dell’agevolazione “prima casa” per l’acquisto di un immobile in Italia.
Sono residente all’estero da diversi anni per motivi di lavoro e dovrei acquistare un’abitazione in Italia. È possibile fruire delle agevolazioni prima casa?
In particolare, il contribuente ha dichiarato di voler acquistare un’abitazione situata in un comune in cui aveva risieduto prima di trasferirsi all’estero, ma che non corrisponde all’ultimo comune di residenza prima del trasferimento.
Il dubbio nasceva dall’interpretazione della normativa vigente, che prevede agevolazioni per chi acquista un immobile nel comune di nascita o di precedente residenza o attività.
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Advertisement - PubblicitàL’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 28/2025, ha fornito un’interpretazione chiara e favorevole per gli italiani residenti all’estero che intendono acquistare un immobile in Italia con le agevolazioni “prima casa”. In particolare, il chiarimento riguarda un aspetto cruciale della normativa: la possibilità di beneficiare delle agevolazioni anche se l’immobile acquistato si trova in un comune diverso da quello dell’ultima residenza in Italia prima del trasferimento all’estero.
La questione è nata dall’interpretazione della Nota II-bis, comma 1, lettera a) dell’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, del DPR 131/1986, che stabilisce che il contribuente trasferitosi all’estero per lavoro possa beneficiare delle agevolazioni “prima casa” se l’immobile si trova:
Il dubbio sollevato dal contribuente riguardava proprio la frase “prima del trasferimento”, chiedendo se questa dovesse riferirsi esclusivamente all’ultimo comune di residenza o se potesse includere qualsiasi comune in cui avesse vissuto o lavorato prima di trasferirsi all’estero.
Advertisement - PubblicitàL’Agenzia ha chiarito che non è necessario che il comune di acquisto coincida con l’ultima residenza del contribuente in Italia prima del trasferimento all’estero. Il criterio da considerare è più ampio e include qualsiasi comune in cui il contribuente abbia risieduto o lavorato prima di lasciare il Paese.
Questa interpretazione si basa su due aspetti fondamentali:
Pertanto, anche se l’ultimo comune di residenza prima della partenza era diverso da quello scelto per l’acquisto, l’agevolazione è comunque applicabile, a patto che vi sia stato un collegamento effettivo in passato, sotto forma di residenza o attività lavorativa.
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Advertisement - PubblicitàL’interpretazione dell’Agenzia si basa sul concetto di collegamento storico del contribuente con il territorio italiano. In altre parole, ciò che conta non è il comune di residenza immediatamente precedente al trasferimento, ma il legame con un qualsiasi comune in cui il soggetto abbia vissuto o lavorato nel passato.
Questa impostazione è coerente con la possibilità, già riconosciuta, di acquistare un immobile con agevolazioni “prima casa” nel comune di nascita, anche se il contribuente non vi ha mai risieduto.
Nel caso specifico analizzato dalla Risposta n. 28/2025, il contribuente aveva vissuto nel comune Y per diversi anni prima di trasferirsi nel comune W, da cui poi si era spostato all’estero. La sua intenzione era acquistare casa proprio nel comune Y, dove aveva risieduto in passato. Secondo l’Agenzia, questa scelta è del tutto legittima ai fini dell’agevolazione, perché il comune Y rientra tra quelli in cui il contribuente aveva effettivamente risieduto prima del trasferimento definitivo all’estero.
Advertisement - PubblicitàQuesta interpretazione è di grande rilevanza per gli italiani residenti all’estero, perché elimina una possibile restrizione nell’accesso alle agevolazioni fiscali. Se l’Agenzia avesse interpretato la normativa in senso restrittivo, i contribuenti avrebbero potuto acquistare solo in un numero molto limitato di comuni (quello dell’ultima residenza in Italia o quello di nascita), riducendo drasticamente la possibilità di scegliere un immobile adatto alle proprie esigenze.
Ora, invece, il contribuente ha maggiore flessibilità e può scegliere un comune con cui abbia avuto un legame in passato, senza dover rispettare il vincolo dell’ultima residenza. Questo è particolarmente vantaggioso per chi si è trasferito più volte all’interno dell’Italia prima di espatriare e potrebbe avere interesse ad acquistare un immobile in un comune diverso dall’ultimo di residenza.
In sintesi, la Risposta n. 28/2025 sancisce un principio di maggiore apertura e flessibilità per gli italiani all’estero che vogliono acquistare una casa in Italia, confermando che il beneficio fiscale può essere richiesto anche per un immobile situato in un comune in cui il contribuente ha vissuto o lavorato in passato, e non solo nell’ultimo comune di residenza prima dell’espatrio.