Le nuove direttive per le agevolazioni prima casa under 36 includono flessibilità sulla certificazione ISEE e procedure chiare per il credito d’imposta, garantendo benefici fiscali ottimali.
L’acquisto della prima casa rappresenta un passo importante, soprattutto per i giovani under 36 che possono usufruire di significative agevolazioni fiscali.
Recentemente, l’articolo 3 del decreto Milleproroghe (decreto-legge n. 215/2023) ha introdotto nuove disposizioni in materia, e l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 14/E del 18 giugno 2024 per fornire chiarimenti operativi su queste novità.
Le precisazioni riguardano, in particolare, la possibilità di presentare la certificazione ISEE anche dopo la stipula del rogito e le procedure per ottenere il credito d’imposta.
Cosa cambia per chi intende acquistare casa nel 2024? Quali sono i requisiti e le modalità per usufruire delle agevolazioni?
Sommario
Il comma 12-terdecies proroga al 31 dicembre 2024 il termine per l’acquisto della casa di abitazione al fine di usufruire delle agevolazioni “prima casa under 36“. Questo beneficio è riservato a coloro che hanno sottoscritto e registrato un contratto preliminare entro il 31 dicembre 2023.
La circolare chiarisce che tale agevolazione non si applica se il contratto preliminare, seppur redatto nel 2023, è stato registrato nel 2024.
Per gli atti stipulati tra il 1° gennaio e il 29 febbraio 2024, la circolare specifica che se l’acquirente non dispone di una certificazione ISEE valida al momento del rogito, è comunque possibile dimostrare il rispetto dei requisiti presentando successivamente una certificazione ISEE.
Questa certificazione deve riferirsi allo stesso nucleo familiare presente alla data di stipula dell’atto.
Tale disposizione offre maggiore flessibilità agli acquirenti, permettendo loro di completare la documentazione necessaria anche dopo la firma del rogito, evitando così complicazioni e ritardi.
Advertisement - PubblicitàIl comma 12-quaterdecies invece introduce un credito d’imposta pari alle imposte corrisposte in eccesso per gli atti stipulati tra il 1° gennaio 2024 e il 29 febbraio 2024. Gli acquirenti devono dichiarare al notaio, tramite un atto integrativo, la volontà di avvalersi dei benefici fiscali e di possedere i requisiti necessari.
La dichiarazione deve includere il numero di protocollo della certificazione ISEE o della DSU.
Inoltre, l’atto integrativo:
Questo facilita il processo per gli acquirenti, dando loro più tempo per completare le formalità necessarie senza perdere i benefici fiscali.
La circolare specifica che il beneficio fiscale non si applica se il diritto sull’immobile è acquisito tramite un verbale di aggiudicazione redatto nel 2023, anche se il decreto di trasferimento è emesso nel 2024.
Questo chiarimento è fondamentale per evitare malintesi riguardo ai requisiti temporali per accedere alle agevolazioni. La normativa infatti si applica esclusivamente ai contratti preliminari di acquisto della casa di abitazione, non ad altre forme di acquisizione del diritto sull’immobile.
Advertisement - PubblicitàNel caso di un nuovo acquisto di un immobile soggetto a imposta di registro, il credito d’imposta da riacquisto prima casa, se utilizzato, viene considerato “neutro”. Questo significa che l’acquisto effettuato con le agevolazioni under 36 non incide sulla determinazione del credito d’imposta per eventuali successivi acquisti.
In altre parole, l’utilizzo del credito d’imposta per il primo acquisto non riduce il beneficio disponibile per acquisti successivi.
Se il nuovo atto di acquisto è soggetto a IVA, l’acquirente può utilizzare il credito d’imposta per compensare le imposte versate, tenendo conto delle agevolazioni già utilizzate. Questo meccanismo garantisce che gli acquirenti possano massimizzare i benefici fiscali disponibili, senza subire penalizzazioni per aver già usufruito delle agevolazioni in precedenza.
In particolare:
Per gli atti stipulati dal 1° marzo 2024 al 31 dicembre 2024, continuano a valere le disposizioni precedenti della circolare n. 12/E del 2021. Queste includono i criteri per la maturazione del credito d’imposta da riacquisto, previsti dall’articolo 7, commi 1 e 2, della legge n. 448/1998.
In particolare, la circolare n. 12/E del 2021 fornisce chiarimenti su come calcolare e applicare il credito d’imposta per l’acquisto della prima casa in caso di riacquisto di un altro immobile.
I punti chiave della circolare n. 12/E del 2021 includono:
Queste disposizioni garantiscono che gli acquirenti possano continuare a beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della prima casa anche per gli atti stipulati dopo il 1° marzo 2024, mantenendo una continuità normativa e offrendo chiarimenti essenziali per una corretta applicazione delle agevolazioni.
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