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Acquisto crediti d’imposta per bonus edilizi: il differenziale positivo non é reddito

In una recente interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate, emerge una chiara direttiva sul trattamento fiscale del “differenziale positivo” derivante dall’acquisto di crediti d’imposta per bonus edilizi.

Acquisto crediti d’imposta per bonus edilizi: il differenziale positivo non é redditoAcquisto crediti d’imposta per bonus edilizi: il differenziale positivo non é reddito
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Nel panorama fiscale italiano, una recente interpretazione dell’Agenzia delle Entrate ha generato significativo interesse, in particolare tra i professionisti del settore edilizio e fiscale.

Con la risposta n. 472 del 30 novembre, l’Agenzia ha chiarito un punto fondamentale riguardante l’acquisto di bonus edilizi: il differenziale positivo derivante dall’acquisto di tali crediti non costituisce reddito imponibile.

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L’operazione di acquisto dei crediti d’imposta

Questa posizione deriva da una specifica situazione presentata da uno studio di commercialisti, che intende acquisire crediti d’imposta per bonus edilizi a un prezzo inferiore al loro valore nominale.

Questi crediti, originati dal Superbonus previsto dall’articolo 119 del decreto Rilancio per spese sostenute nel 2022, non sono collegati alle prestazioni professionali dello studio. Inoltre, questi crediti sarebbero utilizzati in compensazione in quattro rate annuali.

Leggi anche: Gestione dei crediti edilizi inutilizzabili: dettagli e modalità di comunicazione

L’Agenzia delle Entrate, nel fornire la sua interpretazione, ha preso in considerazione diverse disposizioni normative relative ai bonus edilizi, incluse le norme sulla cessione del credito e lo sconto in fattura. Ha evidenziato che, sebbene il Superbonus rappresenti un’agevolazione fiscale significativa, non prevede un’imposizione fiscale sul differenziale positivo, che corrisponde al 10% delle spese sostenute.

Analizzando la questione da un punto di vista fiscale più ampio, l’Agenzia ha esaminato diverse categorie reddituali, come i redditi di capitale, di lavoro autonomo e i cosiddetti “redditi diversi”.

La conclusione è stata che il differenziale in questione non rientra in nessuna di queste categorie secondo il Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

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Riflessioni finali

La decisione dell’Agenzia offre una chiarezza importante per i professionisti e le associazioni che operano nel settore dell’edilizia e del risparmio energetico. Indica che l’acquisto di crediti d’imposta per bonus edilizi, quando non direttamente collegati all’attività professionale, non comporta un onere fiscale aggiuntivo sotto forma di reddito imponibile.

Questa interpretazione, quindi, apre la strada a un approccio più flessibile e vantaggioso nell’utilizzo dei bonus edilizi, facilitando l’accesso a questi incentivi e contribuendo a promuovere investimenti nel settore dell’efficientamento energetico e della ristrutturazione edilizia.

Tuttavia, è sempre consigliabile consultare un professionista fiscale per assicurarsi di comprendere appieno le implicazioni di tali operazioni nel contesto specifico di ciascun soggetto.



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TAGS: acquisto crediti, bonus, Bonus Edilizi, cessione credito, crediti d'imposta, crediti fiscali

Autore: Andrea Dicanto

Autore Andrea Dicanto
Appassionato Progettista esperto nel settore dell'Edilizia, delle Costruzioni e dell'Arredamento. Fin da giovane ho sempre studiato ed analizzato problematiche che vanno dalle questioni statiche di edifici e costruzioni fino al miglior modo di progettare ed arredare gli spazi interni, strizzando l'occhio alle nuove tecnologie soprattutto in ambito sismico.

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